Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17747 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17747 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8200/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO; -ricorrente –
contro
NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO
NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 942/2020 RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale del l’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE, depositata in data 21/9/2020, non notificata;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta dal AVV_NOTAIO nella pubblica udienza del 21 maggio 2024;
udite le conclusioni del Sostituto AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, dottAVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO , che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE udit o l’ AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE e l’AVV_NOTAIO per il contribuente;
Fatto
In seguito al controllo formale effettuato ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione che NOME COGNOME (d’ora in avanti, anche ‘il contribuente’ ) aveva compilato in relazione all’anno d’imposta 2012, l’Ufficio rilevò che erano stati indicati contributi assistenziali e previdenziali deducibili dal complessivo reddito imponibile pari ad euro 36.163.
Su richiesta RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, il contribuente produsse una certificazione relativa all’attività lavorativa prestata in Svizzera, dalla quale emerse che erano stati versati nel luogo di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione lavorativa contributi previdenziali ed assistenziali del valore di 43.587,05 franchi svizzeri, pari ad euro 36.163.
In seguito, il contribuente produsse ulteriore certificazione dalla quale risultava che i contributi versati in Svizzera erano entrati nella base imponibile sulla quale erano state calcolate le imposte versate all’estero.
L’Ufficio accertò, allora, che i contributi versati in Svizzera avevano scontato un’imposta pari ad euro 7.037, mentre la deduzione di tutti i contributi versati all’estero aveva comportato per il COGNOME, in relazione alla tassazione dei redditi da lui complessivamente percepiti nel periodo d’imposta, un risparmio fiscale di 15.000 euro. L’Ufficio, allora, recuperò con cartella di pagamento l’importo dovuto a titolo di Irpef includendo nella base imponibile i contributi previdenziali ed assistenziali versati dal contribuente in Svizzera, ma detraendo l’importo versato allo RAGIONE_SOCIALE estero a titolo d’imposta sui contributi versati.
Il contribuente impugnò la cartella di pagamento dinanzi alla C.T.P di Bologna, che rideterminò l a maggiore imposta dovuta all’erario in euro 11.262 oltre interessi e sanzioni amministrative, in conformità con la proposta formulata dall’Ufficio in sede di mediazione stragiudiziale.
Su appello del contribuente, la RAGIONE_SOCIALE riformò integralmente la sentenza di primo grado, opinando che i contributi previdenziali ed assistenziali versati in Svizzera andassero integralmente dedotti dalla base imponibile ai fini del calcolo del complessivo reddito tassabile in Italia.
Contro la sentenza d’appello ha proposto per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico complesso motivo.
Resiste con controricorso il contribuente.
Con ordinanza interlocutoria n. 21689/2022, la sesta sezione di questa Corte rimise la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa alla sezione tributaria in pubblica udienza.
Il sostituto AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE , AVV_NOTAIO, ha depositato una requisitoria scritta.
L’RAGIONE_SOCIALE e il contribuente hanno depositato memorie.
Diritto
1.Con un unico motivo di ricorso, rubricato ‘Violazione del combinato disposto degli artt. 51, comma 8 bis, e 10, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha premesso che il contribuente ha determinato il proprio reddito da assoggettare a imposizione diretta in Italia in applicazione RAGIONE_SOCIALEa lex specialis di cui al comma 8 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 Tuir, che si riferisce alle prestazioni lavorative svolte all’estero in presenza dei presupposti richiesti dalla citata disposizione.
In particolare, il reddito assoggettato a tassazione non corrisponde al reddito effettivamente percepito all’estero, ma è stato determinato sulla base di un calcolo ‘convenzionale’, favorevole al contribuente.
Tale reddito convenzionale costituirebbe una base imponibile del tutto sganciata dai contributi previdenziali e assistenziali, cosicché questi ultimi sarebbero indeducibili da tale reddito convenzionale.
Su tali basi argomentative, dunque, l’amministrazione censura la sentenza impugnata che ha ritenuto deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati all’estero sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, lett. e), Tuir.
Secondo l’amministrazione, la lettura data dalla C.T.R. al combinato disposto degli artt. 51, comma 8 bis, e 10, comma 1, lett. e) Tuir sarebbe asistematica, in quanto fondata su una interpretazione strettamente letterale RAGIONE_SOCIALE indicate disposizioni senza alcuno sforzo di coordinamento.
1.1.Il motivo, seppur pregevolmente esposto e ben argomentato nella memoria difensiva finale RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura erariale, è infondato.
Esso si basa su una lettura restrittiva del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 Tuir, il quale dispone che ‘dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formalo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente…’ . La lettura restrittiva proposta dall’Avvocatura erariale, secondo la quale l’indeducibilità degli oneri nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, che rende quegli oneri deducibili dal reddito complessivo, deve intendersi come indeducibilità di fatto e non di diritto, non ha basi di diritto positivo, ed anzi si scontra non solo con la lettera RAGIONE_SOCIALEa legge, ma anche con la considerazione che le norme sulla determinazione del reddito complessivo sono norme di chiusura RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento RAGIONE_SOCIALE imposte dirette: solo dalla determinazione del reddito complessivo si giunge al computo RAGIONE_SOCIALE‘imposta lorda e, infine, dopo le detrazioni, al calcolo di quanto il contribuente deve versare all’erario.
In altri termini, per utilizzare una terminologia cara alla dottrina penalistica, tra le norme che disciplinano la determinazione RAGIONE_SOCIALE singole categorie di reddito e le norme che disciplinano la determinazione del reddito complessivo c’è un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che le norme che eventualmente escludano la deducibilità di oneri ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE singole categorie di reddito non per ciò solo determinano l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa deducibilità di quegli stessi oneri dal reddito complessivo.
Peraltro, deve rilevarsi che si rinvengono, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, arresti che confortano la conclusione qui raggiunta.
In tema di contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario, ad esempio, si è stabilito che la deducibilità di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del Tuir presuppone che gli stessi non siano già normativamente deducibili dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, spettando poi alla parte interessata dimostrare che la tariffa d’estimo applicata per la determinazione del reddito dominicale abbia o meno tenuto conto dei contributi in parola (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4788 del 28/02/2011, Rv. 617001 -01; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 18747 del 05/09/2014, Rv. 632154 – 01). dal reddito complessivo, nella determinazione di quest’ultimo
Ne consegue che, in mancanza di una norma espressa che escluda la deducibilità degli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e) del Tuir quegli oneri devono essere dedotti, anche se di essi è esclusa la deducibilità
ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione del reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 51, comma 8 bis, del Tuir.
1.2. In conclusione, il ricorso è respinto sulla base del seguente principio di diritto: ‘ In tema di imposte dirette, nel caso in cui il reddito di lavoro dipendente sia stato determinato sulla base RAGIONE_SOCIALEa retribuzione convenzionale di cui all’art. 51, comma 8 bis , del Tuir, che esclude la deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali di cui all’art. 51, com ma 2, lett. a), nella determinazione del reddito complessivo del contribuente devono comunque essere dedotti gli oneri di cui all’art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, in quanto tra le norme sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE singole categorie di reddito e le norme sulla determinazione del reddito complessivo esiste un rapporto di specialità reciproca, con la conseguenza che l’esclusione normativa RAGIONE_SOCIALEa deducibilità degli oneri contributivi e assistenziali dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente non comporta l’esclusione RAGIONE_SOCIALEa deducibilità di quegli stessi oneri dalla determinazione del reddito complessivo del contribuente, ma, anzi, ai sensi del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del Tuir, costituisce il presupposto RAGIONE_SOCIALEa deducibilità dei citati oneri dalla determinazione del reddito complessivo’ .
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro tremila per
compensi, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese generali, iva e cpa come per legge, ed oltre ad euro duecento per spese vive.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso, in Roma, il 21 maggio 2024.