Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5073 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5073 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2024
DINIEGO RIMBORSO -IRES 2011-2012-20132014.
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 27020/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale AVV_NOTAIOo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente –
avverso la sentenza AVV_NOTAIOa Commissione tributaria regionale AVV_NOTAIOa Lombardia n. 206/06/2020, depositata il 27 gennaio 2020; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE in data 13 giugno 2016 presentava all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Direzione provinciale I di Milano istanza di rimborso, con la quale chiedeva la restituzione AVV_NOTAIOa maggiore IRES versata negli anni d’imposta 2011, 2012, 2013 e 2014 a seguito del mancato utilizzo AVV_NOTAIOa deduzione ACE (Aiuto Crescita Economica), per un importo complessivo di € 734.058,00.
Nell’istanza in questione la società contribuente deduc eva di avere deliberato il 1° dicembre 2010 un aumento di capitale inscindibile di € 5.333.333,00 con sovrapprezzo di € 13.866.666,00, sottoscritto in data 3 gennaio 2011. Sosteneva la rilevanza di tale operazione ai fini AVV_NOTAIO‘agevolazione fiscale ACE, con la conseguente riduzione del proprio reddito imponibile per i periodi d’imposta dal 2011 al 2014. Precisava che «in ciascuno degli anni d’imposta dal 2011 al 2014 l’incremento di capitale proprio co sì ricalcolato trovava capienza nel limite del patrimonio netto risultante dal bilancio così come richiesto dalla normativa ACE».
Formatosi il silenziorifiuto da parte AVV_NOTAIO‘Ufficio, la RAGIONE_SOCIALE proponeva quindi ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con
sentenza n. 248/20/2018, depositata il 22 gennaio 2018, lo rigettava.
Interposto gravame dalla contribuente, la Commissione tributaria regionale AVV_NOTAIOa Lombardia, con sentenza n. 206/06/2020, pronunciata il 27 marzo 2019 e depositata in segreteria il 27 gennaio 2020, rigettava l’appello, compensando le spese di lite.
Avverso tale ultima sentenza propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria scritta.
La ricorrente ha depositato memoria.
All’udienza pubblica del 14 novembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché degli artt. 3 e 4 disp. prel. cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. AVV_NOTAIO ci v.
Deduce, in particolare, la ricorrente che erroneamente la RAGIONE_SOCIALE.T.R. aveva applicato, nella specie, l’art. 5 del D.M. 14 marzo 2012, attuativo AVV_NOTAIO‘art. 1 del d.l. n. 201/2011 cit., prevedente la deduzione per l’aiuto alla crescita economica (ACE), in quanto la norma regolamentare, nella parte in cui limitava la concessione del beneficio agli aumenti di capitale deliberati dopo il 31 dicembre 2010, era in contrasto con la fonte
normativa primaria superiore, che non prevedeva tale limitazione temporale e non attribuiva alcuna specifica rilevanza alla data di deliberazione AVV_NOTAIO‘aumento di capitale.
2. Il motivo di ricorso appare infondato.
Ed invero, l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 201/2011, con v. dalla legge n. 214/2011, prevede che «in considerazione AVV_NOTAIOa esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione AVV_NOTAIOa imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale RAGIONE_SOCIALE imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini AVV_NOTAIOa determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a ) e b ), del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d ), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio AVV_NOTAIOo Stato».
Ai sensi del comma 2 AVV_NOTAIOo stesso art. 1, inoltre, «il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione AVV_NOTAIO‘aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010».
R.G. N. 27020/2020
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
L ‘art. 1, comma 8, del d.l. cit., inoltre, dispone «le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del AVV_NOTAIORAGIONE_SOCIALE entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore AVV_NOTAIOa legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalità antielusiva specifica».
Orbene, ciò posto, con D.M. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 14 marzo 2012 sono state emanate le previste norme attuative. In particolare, all’art. 5, comma 2, lett. a ) del D.M. cit. si prevede che «rilevano come elementi positivi AVV_NOTAIOa variazione del capitale proprio di cui al comma 1: a ) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di soci o partecipanti; si considera conferimento in denaro la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società nonché la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale. I conferimenti di cui alla presente lettera eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale rilevano se tale delibera è assunta successivamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010».
Nel caso di specie, la delibera di aumento del capitale sociale è stata adottata in data 1° dicembre 2010, e quindi prima AVV_NOTAIOa data suddetta, ragion per cui la società non potrebbe beneficiare AVV_NOTAIOa deduzione in questione.
La contribuente, tuttavia, eccepisce che il D.M. RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del 14 marzo 2012, nella parte in cui stabilisce che i conferimento rilevanti sarebbero solo quelli attuati a seguito di delibera adottata successivamente dal 31 dicembre 2010, sarebbe in contrasto con la norma primaria sovraordinata, e
che tale delimitazione temporale sarebbe del tutto irragionevole, escludendo tale agevolazione mentre la normativa primaria avrebbe incluso nella fattispecie agevolativa tutte le variazioni apportate in aumento al capitale esistente dal 31 dicembre 2010.
Deve tuttavia rilevarsi che, ai sensi del comma 9 AVV_NOTAIO‘art. 1 del d.l. n. 201/2011, conv. dalla legge n. 214/2011, le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 ; da ciò si evince, allora, che un aumento di capitale deliberato prima del 31 dicembre 2010 non possa usufruire AVV_NOTAIO‘agevolazione, atteso che si tratta di capitale già esistente nella fase di chiusura sull’esercizio in corso alla data suddetta, nel mentre l’agevolazione prevista dalla norma si applica agli aumenti di capitale deliberati successivamente al 31 dicembre 2010, e quindi a far data ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 o successivi .
Coerentemente con tale previsione, quindi, il D.M. attuativo ha previsto che, ai fini AVV_NOTAIO‘agevolazione, rilevano i conferimento eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale adottata successivamente al 31 dicembre 2010: la norma secondaria, quindi, ha esternato una condizione necessa ria ai fini AVV_NOTAIO‘applicazione AVV_NOTAIO‘agevolazione, che era già contenuta nella norma primaria, tanto che la stessa relazione illustrativa del menzionato decreto ministeriale afferma che «non rilevano i conferimento in denaro relativi ad aumenti di capitale deliberati e sottoscritti entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, ancorché eseguiti successivamente a tale data; l’esclusione è coerente con la finalità incentivante AVV_NOTAIOa misura agevolativa».
Non sussiste, quindi, l’invocato contrasto tra la norma primaria e la norma regolamentare, ragion per cui il ricorso deve essere rigettato , con l’affermazione del seguente principio di diritto: «la deduzione, dal reddito complessivo RAGIONE_SOCIALE società e degli enti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a ) e b ), del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, AVV_NOTAIO‘Aiuto per RAGIONE_SOCIALE Crescita Economica, prevista dall’ art. 1, comma 1, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, si applica soltanto agli aumenti di capitale deliberati successivamente al 31 dicembre 2010, e quindi a far data dai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2011 o successivi».
Le spese di giudizio seguono la soccombenza AVV_NOTAIOa ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare la ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 11.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto AVV_NOTAIOa sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte AVV_NOTAIOa ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2023.