Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4487 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4487  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore , ex lege domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO presso gli  Uffici  dell’Avvocatura  Generale  dello  Stato  che  la  rappresenta  e difende.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO e domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso  lo  studio  del  AVV_NOTAIO  (entrambi  con indirizzo p.e.c.).
-controricorrente-
avverso la sentenza n.230/3/2020  della Commissione  tributaria regionale del Veneto, depositata il 25 giugno 2020;
Accertamento IRES Deducibilità trattamento fine mandato amministratori
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025 dalla Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
La  società  RAGIONE_SOCIALE impugnò  l’avviso  di  accertamento, relativo a IRES de ll’anno di imposta 20 15, con il quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riprese a tassazione, in quanto ritenuto indeducibile, l’ammontare dell’accantonamento del trattamento di fine mandato per gli amministratori e la quota parte di accantonamento deducibile.
L ‘adita Commissione  tributaria  provinciale  rigettò  il  ricorso  con decisione  che,  appellata  dalla  contribuente,  venne  riformata  dalla Commissione tributaria regionale del Veneto (d’ora in poi C.T.R.) , con la sentenza indicata in epigrafe.
Il Giudice di appello, richiamati i principi giurisprudenziali statuiti da questa Corte (Cass. n.26431 del 19.10.2018) in tema di deducibilità del trattamento di fine mandato degli amministratori, riteneva che, nel caso in esame, sussistesse un atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto con la conseguenza che l’Ufficio determinando un limite quantitativo al T.F.M. e applicando le metodologie di calcolo del t.f.r. dei lavoratori subordinati aveva violato il disposto di cui agli artt.105, c.4 e 105, c.1 del d.P.R. n.917 del 1986 nonché il principio generale di competenza di cui all’art.109 TUIR.
Avverso la sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, su unico motivo, cui resiste con controricorso la Società.
Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis – 1 cod. proc. civ., alla  trattazione  in  camera  di  consiglio  in  prossimità  della  quale  la controricorrente   ha depositato memoria con allegata nota spese.
Ragioni della decisione
1 .Con  l’unico  motivo -rubricato: Violazione  o  falsa  applicazione dell’art.105, commi 1 e 4, e dell’art.109 del TUIR e dell’art.2120 c.c. in relazione all’0art.360, comma 1, n.3 c.p.c. -la ricorrente deduce che la
sentenza  impugnata  -laddove  la  C.T.R.  afferma  che  la  deducibilità dell’accantonamento dei compensi degli amministratori non dovrebbe soggiacere ai limiti di deducibilità e che, pertanto, sarebbe illegittimo assoggettarli  alle  stesse  regole  previste  per  il  T.F.R.  dei  lavoratori dipendenti  in  quanto  il  legislatore  fiscale  non  avrebbe  dettato  una normativa specifica per il TFM avente natura pattizia- sarebbe basata su un evidente vizio logico e argomentativo.
1.1. Deduce l’RAGIONE_SOCIALE che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato in quanto non avrebbe distinto concettualmente le due fasi:
 della  determinazione  del  compenso  e  del  suo  ammontare  che appartiene  alla  libera  determinazione  del  rapporto  e  si  colloca  nel regime di cassa;
della deducibilità anticipata, secondo le regole dell’accantonamento , che per la sua stessa natura non è indiscriminata ma vincolata a logiche di congruità che la CTR avrebbe omesso di valutare. Deduce ancora come l’Amministrazione non abbia contestato la spettanza dell’accantonamento ma solo il quantum di deducibilità dello stesso, assumendo che tale deducibilità trovi conforto nel rinvio pieno alle norme che equiparano il trattamento di fine mandato al TFR in quanto partecipi della comune natura di indennità spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro, la cui misura è legata alla retribuzione annua conseguita dal lavoratore dipendente o collaboratore. Aggiunge che, anche qualora non si ritenga che il rinvio normativo alle disposizione legislative previste per il TFR conduca all’applicazione anche per il TFM dello stesso coefficiente, resta comunque valutabile e sindacabile la congruità dell’accantonamento che non potrà mai essere di ammontare complessivo eccedente il compenso pattuito, come invece accaduto nel caso in specie (ove l’accantonamento è stato parametrato non all’importo del TFM ma ad una percentuale sui ricavi conseguiti nel periodo di imposta).
2. La censura è infondata. In materia, questa Corte ha gi à̀ escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le societ à̀ a provvedere all’ammortamento RAGIONE_SOCIALE quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass. 06/11/2020, n. 24848). Si è precisato che tale assunto è in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori RAGIONE_SOCIALE societ à̀ , purch é́ la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilit à̀ dei compensi spettanti agli amministratori RAGIONE_SOCIALE societ à̀ nell’esercizio nel quale sono corrisposti (v. Cass. 10/07/2023, n. 19445; Cass. 19/10/2018, n. 26431).
Tali  principi,  cui  il  Collegio  intende  dare  continuità,  sono  stati  di recente ribaditi da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15966 del 07/06/2024, così massimata:<>.
2.1. Nel caso in esame la C.T.R., da un canto, ha dato espressamente atto, con accertamento in fatto rimasto incontrastato, della sussistenza di  un  atto  scritto  avente  data  certa  anteriore  alla  data  di  inizio  del rapporto che prevedeva la misura della quota di TFM in misura pari ad una percentuale dei ricavi, dall’altro ha deciso la questione di diritto in rigorosa applicazione dei principi sopra enunciati.
Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE, soccombente, alle spese di questo giudizio liquidate come in dispositivo.
Nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01/2016).
La Corte
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE spese di lite liquidate in complessivi euro 7.600, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, iva e cnap.
Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2025.