Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27264 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 27264  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13529/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  (consolidata)  e  RAGIONE_SOCIALE (consolidante),  ciascuna  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore ,  rappresentati  e  difesi  dagli  avv.ti  NOME  COGNOME  del foro  di  Nola  e  NOME  COGNOME  del  foro  di  Napoli,  giusta  procura speciale in atti ricorrenti
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore ,  rappresentata  e  difesa  ex  lege  dall’Avvocatura  Generale dello  RAGIONE_SOCIALE  presso  i  cui  uffici  in  RomaINDIRIZZO  INDIRIZZO  è domiciliata
-controricorrente –
Erogazioni liberali -deducibilità -presupposti T.F.M. -deducibilità quota accantonamento del compenso dell’amministratore. importo deducibile.
avverso la sentenza n. 10730/50/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 1.12.2015, non notificata;
udita  la  relazione  svolta  all’adunanza  camerale  del  23.9.2025  dal consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE :
Le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nelle rispettive qualità di consolidata e consolidante, impugnano con ricorso per cassazione la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Campania ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALE contribuenti avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli n. 21104/2014 che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con il quale, per l’anno di imposta 2008, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggiore imponibile, assumendo indeducibili le «erogazioni liberali» in favore dell’Associazione con personalità giuridica «RAGIONE_SOCIALE» e la deduzione di euro 62.592,59, contabilizzata quale trattamento di fine mandato dell’amministratore. L’Ufficio riteneva che gli importi erogati per liberalità a detta associazione, riconducibile alla famiglia COGNOME, alla quale faceva pure capo le società erogante e la sua consolidante, non potessero essere dedotti ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. A) T.U.I.R., in quanto la beneficiaria, di fatto, non svolgeva, né aveva mai svolto, l’attività di assistenza sociale e sanitaria prevista nello Statuto. Quanto al trattamento di fine mandato dell’amministratore, secondo l’Ufficio, esso poteva essere dedotto nella minor misura prevista per i lavoratori dipendenti.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata fissata l’adunanza camerale del 23.9.2025.
In data 17.9.2025 le ricorrenti hanno depositato istanza di rinvio. CONSIDERATO CHE:
1 . Con il primo motivo- rubricato « violazione dell’art. 100, comma 2, lettera a) del TUIR, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», le parti ricorrenti assumono che la RAGIONE_SOCIALE.T.RAGIONE_SOCIALE. ha dato erroneamente rilievo alle attività svolte dall’ente beneficiario della erogazione liberale, requisito non richiesto dalla norma. Inoltre, la stessa RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto che l’associazione beneficiaria ‘RAGIONE_SOCIALE aveva posto in essere, seppure in minima parte, le finalità istituzionali e l’art. 100, comma 2 del T.U.I.R. non condiziona la deducibilità al superamento di un indefinito grado di realizzazione RAGIONE_SOCIALE predette finalità istituzionali.
2.Con il secondo motivo, rubricato «violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c .», deducono che la C.T.R., affermando che il contratto costitutivo dell’associazione era da ritenersi simulato e configurava un abuso di  diritto  finalizzato  ad  indebiti  vantaggi  fiscali,  avrebbe  violato  il diritto  al  contraddittorio,  non  avendo  concesso  alle  contribuenti termine per poter presentare osservazioni sulla questione.
3.Con  il  terzo  motivo,  rubricato  « violazione  e  falsa  applicazione RAGIONE_SOCIALE norme che disciplinano l’abuso del diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» , assumono che l’abuso non era in ogni caso  configurabile,  in  quanto  ricollegato  dalla  C.T.R.  a  possibili futuri  scenari,  non  verificatisi,  mancando  dunque  un  vantaggio fiscale già conseguito.
Con il quarto motivo, rubricato « violazione dell’art. 105, comma 4, del T.U.I.R., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c .», si rimprovera la RAGIONE_SOCIALE.T.R. per non avere la stessa considerato che il comma 4 dell’art. 105 del T.U.I.R. opera un rinvio alle disposizioni contrattuali del rapporto. Non operando pertanto il limite dell’art. 2120 c.c., ed essendo incontroverso che l’accantonamento era stato dedotto nella misura stabilita convenzionalmente dalle parti, il giudice del gravame avrebbe dovuto accogliere l’appello.
In data 17.9.2025 le società ricorrenti hanno depositato istanza nella quale hanno affermato di aver raggiunto un accordo conciliativo  ex  art.  48  del  decreto  legislativo  n.  546/1992,  non ancora formalizzato, ma  già corredato dal parere favorevole dell’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rinvio della trattazione della causa;
Ritenuto, pertanto, che la causa debba essere rinviata a nuovo ruolo, al fine di acquisire il verbale di conciliazione, con invito alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE a prendere specifica posizione sulla questione;
P.Q.M .
La Corte invita le parti a depositare il verbale di conciliazione entro giorni  90  dalla  comunicazione  della  presente  ordinanza  e  rinvia  a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23.9.2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)