Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13541 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13541 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15148/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in BOLOGNA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA n. 2937/08/20 depositata il 14/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 2937/08/20 del 14/12/2020, la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE)
avverso la sentenza n. 40/02/19 della Commissione tributaria provinciale di Lecco (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE nei confronti di un avviso di accertamento per IRES relativa all’anno d’imposta 2015.
1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva recuperata a tassazione la deduzione del costo per accantonamento al fondo trattamento di fine mandato (di seguito TFM) degli amministratori (per la parte eccedente il compenso annuale diviso 13,5), ritenendosi applicabile, in forza dell’art. 105 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR), la medesima disciplina prevista per il trattamento di fine rapporto (di seguito TFR) dei lavoratori dipendenti.
1.2. La CTR accoglieva l’appello di AE evidenziando che: a) il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell’art. 105 del TUIR aveva inteso parificare, sul piano fiscale, l’accantonamento annuale per il TFM degli amministratori al TFR spettante ai lavoratori dipendenti, avendo assoggettato il primo alla disciplina vigente per il secondo; b) tale interpretazione risultava «corroborata dall’art. 50, comma primo, lettera c-bis TUIR che, assimilando i compensi degli amministratori ai redditi di lavoro dipendente, inteso attrarre tali redditi alla disciplina fiscale prevista per il lavoro dipendente, ivi compresi gli accantonamenti per il trattamento di fine mandato».
COGNOME impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
AE si costituiva al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 370 primo comma, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso COGNOME contesta violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 105 del TUIR, in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per avere la CTR erroneamente equiparato gli accantonamenti a TFM a quelli relativi al TFR dei lavoratori dipendenti, non prevedendo la legislazione tributaria alcun limite di ordine quantitativo alla deducibilità degli accantonamenti per TFM degli amministratori nel rispetto del principio di competenza.
Il motivo è fondato.
2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. n. 15966 del 07/06/2024), deve escludersi che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. n. 25435 del 29/08/2022; Cass. n. 24848 del 06/11/2020).
2.2. Si è, quindi, precisato che tale assunto è in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 del TUIR, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, del TUIR. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. n. 19445 del 10/07/2023; Cass. n. 26431 del 19/10/2018).
2.3. La sentenza impugnata, nel ritenere applicabile agli accantonamenti per TFM le medesime limitazioni previste per il lavoro subordinato, non si è attenuta a questi principi.
In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, può essere deciso nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente.
3.1. In ragione della soccombenza, AE va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 4.982,00.
3.2. Sussistono, invece, giusti motivi, in ragione della particolarità della questione di diritto affrontata al momento della proposizione dell’originario ricorso, per compensare tra le parti le spese concernenti i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente; condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, ad euro 200,00 per spese borsuali e agli accessori di legge; compensa tra le parti le spese relative ai gradi di merito del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 23/04/2025.