Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3300 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3300 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
RAGIONE_SOCIALEamministratori soc.-trattamento fine mandato-2120 cc
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20343/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 580/2022, depositata l’11 maggio 2022 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello della società contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Torino che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso l’ avviso di accertamento con il quale era stata recuperata, per l’anno 2016 una maggiore Ires.
1.1. L’Ufficio, con l’atto impositivo impugnato, riprendeva a tassazione quota parte del costo sopportato dalla società per la polizza assicurativa contratta a copertura del trattamento di fine mandato (c.d. TFM) destinato agli amministratori. Riteneva, infatti, che tale deduzione fosse illegittima, posto che, tramite il richiamo effettuato dall’art. 105 t.u.i.r. all’art. 17 t.u.i.r. , in combinato con l’art. 2120 del cod. civ., la deducibilità dell’accantonamento del TFM doveva ritenersi ammissibile con gli stessi limiti previsti per il trattamento di fine rapporto (c.d. TFR) dovuto ai dipendenti
1.2. La C.t.p accoglieva il ricorso con sentenza riformata in appello. La C.t.r. riteneva che il trattamento di fine mandato spettante agli amministratori fosse stato correttamente sottoposto alla medesima disciplina prevista dall’art. 105 t.u.i.r. per il trattamento di fine rapporto.
La contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con l’unico motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 1, lettera c), 50 comma 1 lettera cbis , 105, commi 1 e 4 t.u.i.r.; degli artt. 2120, 2364 e 2389 Cod. civ.
L amenta l’illegittimità della pronuncia per avere ritenuto applicabile all’accantonamento del TFM degli amministratori il limite quantitativo stabilito dall’art. 2120 c od. civ. per il TFR dei lavoratori dipendenti.
Il motivo è fondato.
2.1. Questa Corte ha già escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 07/06/2024, n. 15966, Cass. 29/08/2022, n. 25435, Cass. 19/10/2021, n. 28827, Cass. 06/11/2020, n. 24848). Si è precisato che l’assunto è in linea con l’ulteriore principio, affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo; in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431).
2.2. La C.t.r., equiparando fiscalmente il TFM al TFR, non si è attenuta a questi principi.
In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la controversia può essere decisa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
In ragione dell’andamento del giudizio vi sono giusti motivi di compensazione delle spese delle fasi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 2.300,00 per compensi, oltre il 15 per cento per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.