Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3299 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3299 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
RAGIONE_SOCIALEamministratori soc.-trattamento fine mandato-2120 cc
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29874/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE, n. 751/2017, depositata il 10/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. accoglieva solo parzialmente l’appello del contribuente – limitatamente alla condanna alle spese, disponendone la compensazione – e confermava nel merito la sentenza della C.t.p. di Torino che aveva rigettato il ricorso spiegato avverso cinque avvisi di accertamento con i quali era stata recuperata, per gli anni dal 2008 al 2012, una maggiore Ires.
1.1. L’Ufficio, con l’atto impositivo impugnato, riprendeva a tassazione parte del trattamento di fine mandato destinato agli amministratori che la società aveva accantonato e portato in deduzione per importo superiore al limite fiscalmente previsto per i lavoratori dipendenti dall’art. 2120 cod. civ. che riteneva applicabile alla fattispecie.
1.2. La C.t.p. riuniva i ricorsi e li rigettava con sentenza confermata nel merito in appello. Entrambe le Corti di merito ritenevano che il trattamento di fine mandato spettante agli amministratori fosse sottoposto alla medesima disciplina prevista dall’a rt. 105 t.u.i.r. per il TFR
La contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo la società denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ,. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Assume che nella sentenza non vi sia traccia alcuna del percorso interpretativo e motivazionale seguito per giungere alla conclusione
che il trattamento di fine mandato (c.d. TFM) soggiaccia agli stessi limiti di deducibilità del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti (c.d. TFR); che, anzi, la stessa C.t.r. aveva riconosciuto che ‘ per le collaborazioni coordinate e continuative non vi era specifica normativa ‘, ma, ciononostante, non aveva spiegato perché avesse ravvisato lo stesso limite di deducibilità.
Con il secondo motivo d enuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 105, comma 1 e 4, 50, comma 1, lett. Cbis, 17 t.u.i.r dell’art. 2120 cod. civ. e dell’art. 12 preleggi.
Critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la deducibilità integrale degli accantonamenti per il TFM e, in particolare, per la parte eccedente la misura massima accantonabile per il TFR del personale dipendente.
Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 quanto alla domanda subordinata concernente la lamentata inapplicabilità delle sanzioni ex art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e art. 10, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212.
Assume che nella sentenza non vi è traccia alcuna del percorso interpretativo e motivazionale seguito dalla C.t.r. per giungere alla conclusione che non ricorressero le condizioni esimenti.
Il primo motivo è infondato.
4.1. Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto,
è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054).
4.2. La C.t.r., dopo aver rilevato che per i rapporti di collaborazione continuata e lavorativa non vi era norma analoga all’art. 105 t.u.i.r. , ha ritenuto applicabile la relativa disciplina dando rilievo la «progressiva attinenza» tra il mandato dell’amministratore ed il rapporto di lavoro, come provato anche dalle modalità di liquidazione del compenso, e ritenendo che il TFM, se pure non espressamente fosse comunque applicabile l’art. 2120 cod. civ.
Risulta, pertanto, adeguatamente esposta la ratio decidendi sottesa al decisum.
Il secondo motivo è fondato, restando assorbito il terzo.
5.1. Questa Corte ha già escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 07/06/2024, n. 15966, Cass. 29/08/2022, n. 25435, Cass. 19/10/2021, n. 28827, Cass. 06/11/2020, n. 24848). Si è precisato che l’assunto è in linea con l’ulteriore principio , affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono
essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il TFM previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo; in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431).
5.2. La C.t.r., equiparando fiscalmente il TFM al TFR, non si è attenuta a questi principi.
In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi accertamenti di fatto da demandare al Giudice regionale, la controversia può essere decisa nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente.
In ragione dell’andamento del giudizio vi sono giusti motivi di compensazione delle spese delle fasi di merito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente; condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi, oltre il 15 per cento per rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.
Il Presidente (NOME COGNOME)