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Deducibilità sponsorizzazioni sportive: la Cassazione

Una società si vedeva contestare la deducibilità dei costi per sponsorizzazioni sportive, ritenuti fittizi dall’Amministrazione finanziaria. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia, ha stabilito che la deducibilità delle sponsorizzazioni sportive non è automatica. Per beneficiare della presunzione legale, il contribuente deve provare non solo l’erogazione del denaro a un’associazione sportiva dilettantistica, ma anche l’effettiva esistenza di una specifica attività promozionale volta a migliorare l’immagine o i prodotti dell’azienda sponsor. L’onere della prova grava interamente sul contribuente.

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Pubblicato il 14 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Deducibilità Sponsorizzazioni Sportive: Non Basta Pagare, Serve la Prova

La deducibilità delle sponsorizzazioni sportive è un tema di grande interesse per le imprese che investono nello sport per promuovere il proprio marchio. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per detrarre fiscalmente questi costi, non è sufficiente dimostrare di aver effettuato un pagamento a favore di un’associazione sportiva dilettantistica. È indispensabile provare che a quel pagamento sia corrisposta un’effettiva attività promozionale. Analizziamo insieme questa importante decisione.

I Fatti di Causa

Il caso ha origine da un avviso di accertamento notificato dall’Amministrazione finanziaria a una società e ai suoi soci. L’accertamento contestava la deducibilità di alcuni costi, sostenuti per l’anno d’imposta 2012, relativi a contributi pubblicitari e sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche e manifestazioni artistiche. Secondo il Fisco, tali operazioni erano oggettivamente inesistenti e i costi, di conseguenza, non deducibili.

La società e i soci impugnavano l’atto impositivo. Sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale davano ragione al contribuente, ritenendo i costi deducibili. I giudici d’appello, in particolare, avevano considerato sufficiente la prova dell’avvenuto pagamento tramite assegni e la natura di associazione sportiva dilettantistica del soggetto beneficiario, applicando la presunzione di deducibilità prevista dalla legge per le spese di pubblicità.

L’Agenzia delle Entrate, non soddisfatta della decisione, ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che i giudici di merito avessero errato nel non valutare l’assenza di prova sull’effettiva esecuzione delle attività promozionali.

La Decisione sulla Deducibilità delle Sponsorizzazioni Sportive

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviando la causa a un nuovo esame.

I giudici supremi hanno chiarito che la presunzione legale di cui all’art. 90, comma 8, della Legge n. 289/2002, non opera in modo automatico. Tale norma agevolativa, che considera le spese di sponsorizzazione come spese di pubblicità, è subordinata a precise condizioni che vanno oltre il semplice versamento di denaro.

Le Motivazioni

La Corte ha ribadito un orientamento ormai consolidato. La “presunzione legale assoluta” sulla natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione a favore di compagini sportive dilettantistiche scatta solo se sono soddisfatti quattro requisiti:

1. Soggetto Sponsorizzato: Deve essere una compagine sportiva dilettantistica.
2. Limite Quantitativo: La spesa deve rispettare i limiti previsti dalla legge.
3. Obiettivo Promozionale: La sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor.
4. Attività Effettiva: Il soggetto sponsorizzato deve aver effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

La sentenza impugnata è stata censurata proprio perché si è fermata al primo punto, valorizzando unicamente la circostanza che l’erogazione fosse destinata a un’associazione sportiva, senza indagare sugli altri aspetti, in particolare sull’effettiva realizzazione dell’attività promozionale.

La Cassazione ha sottolineato che l’onere di provare la sussistenza di tutti questi requisiti grava interamente sul contribuente. Non è sufficiente produrre i contratti di sponsorizzazione o gli assegni dei pagamenti. Il contribuente deve dimostrare concretamente quale attività promozionale è stata svolta in suo favore. Nel caso specifico, l’Amministrazione finanziaria aveva evidenziato numerose anomalie, tra cui il fatto che le somme incassate dall’associazione rientravano immediatamente nella disponibilità della società erogante, un forte indizio della natura fittizia dell’operazione.

Le Conclusioni

Questa ordinanza è un monito importante per tutte le imprese che investono in sponsorizzazioni sportive. La deducibilità delle sponsorizzazioni sportive non è un diritto automatico. Per evitare contestazioni fiscali, è cruciale non solo formalizzare correttamente il rapporto contrattuale, ma anche e soprattutto raccogliere e conservare prove concrete dell’attività promozionale effettivamente svolta dall’associazione sponsorizzata. Fotografie, articoli di stampa, materiale pubblicitario con il logo aziendale, report sulle attività: tutto ciò che dimostra un reale ritorno di immagine è fondamentale per superare un eventuale controllo del Fisco e legittimare la deduzione del costo.

Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono sempre deducibili?
No, non sono sempre deducibili. La deducibilità è subordinata alla sussistenza di specifici requisiti, tra cui l’effettiva esecuzione di un’attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato che miri a promuovere l’immagine o i prodotti dello sponsor.

Chi ha l’onere di provare la legittimità della deducibilità delle sponsorizzazioni sportive?
L’onere della prova grava interamente sul contribuente. Egli deve dimostrare non solo l’avvenuto pagamento, ma anche la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, in particolare l’effettività della controprestazione pubblicitaria.

Cosa deve dimostrare il contribuente per poter dedurre i costi di sponsorizzazione sportiva?
Il contribuente deve dimostrare che il soggetto sponsorizzato è una compagine sportiva dilettantistica, che sono stati rispettati i limiti di spesa, che la sponsorizzazione mirava a promuovere la sua immagine o i suoi prodotti e, soprattutto, che è stata posta in essere una specifica e reale attività promozionale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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