Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17224 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17224 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16705/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL ) e dall’avv. NOME COGNOME (domicilio digitale: EMAIL)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA n. 3425/20 depositata il 14 dicembre 2020
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 maggio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Catanzaro dell’Agenzia delle Entrate
emetteva nei confronti della RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale, per quanto in questa sede ancora interessa, disconosceva la deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti dalla prefata società nell’anno 2012, operando le conseguenti riprese fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
La contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, la quale, con sentenza n. 3425/20 del 14 dicembre 2020, rigettava l’appello della parte privata.
Nel confermare il giudizio espresso dai primi giudici, il collegio regionale osservava che legittimamente l’Ufficio aveva negato la deducibilità delle spese di sponsorizzazione, in quanto non congrue né inerenti, bensì antieconomiche.
Avverso questa sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrente ha depositato sintetica memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002.
1.1 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente escluso la deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla contribuente, in quanto non congrue né inerenti.
1.2 La CTR calabrese avrebbe, infatti, tralasciato di considerare che, trattandosi, nel caso in esame, di spese di sponsorizzazione di
una società sportiva dilettantistica, doveva ritenersi operante la presunzione legale assoluta di inerenza e congruità dei relativi costi sancita dal menzionato art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002. 1.3 La doglianza è fondata.
1.4 La Commissione regionale ha respinto il motivo di appello articolato sul punto dall’odierna ricorrente in base al rilievo che «le spese di sponsorizzazione, ai fini della deducibilità, devono essere congrue e inerenti, mentre nel caso di specie risultano antieconomiche» (pag. 2 della sentenza, righi 25-27).
1.5 Contrariamente a quanto dedotto dall’Agenzia delle Entrate, la motivazione sorreggente «in parte qua» il «decisum» non è incentrata sulla ritenuta mancanza di prova dell’effettivo sostenimento delle spese in contestazione, bensì sul riscontrato difetto dei requisiti di congruità e inerenza, come chiaramente si ricava dal passaggio argomentativo in cui viene riportato la seguente massima tratta da Cass. n. 10914/2015 : «In tema di pubblicità e propaganda, l’art. 74, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente ‘ratione temporis’, consente la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione stipulato anche a favore di un terzo, previa dimostrazione, a carico del contribuente, del requisito dell’inerenza, consistente non solo nella giustificazione della congruità dei costi, rispetto ai ricavi o all’oggetto sociale, ma soprattutto nell’allegazione delle potenziali utilità per la propria attività commerciale o dei futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo» (pag. 2 della sentenza, righi 27-34).
1.6 Ciò posto, va osservato che con l’atto di appello la RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto che le spese in discorso fossero assistite da una presunzione legale assoluta di inerenza, in quanto sostenute a favore di un’associazione sportiva dilettantistica, l’RAGIONE_SOCIALE Soverato.
Tale circostanza, oltre ad essere stata riconosciuta in questa sede dalla stessa difesa erariale (pag. 5 del controricorso), trova conferma nel passo della sentenza (pag. 2, righi 15-17) in cui si evidenzia che l’impugnante aveva affermato «la obbligatoria detraibilità per costi di sponsorizzazione» .
1.7 Tanto premesso, giova rammentare che l’art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, abrogato dall’art. 52, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 36 del 2021 ma applicabile «ratione temporis» alla presente controversia, così recita: «Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
1.8 Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, laddove risultino soddisfatti i seguenti requisiti:
(a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; (b)sia rispettato il limite quantitativo di spesa; (c)la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor; (d)il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (cfr. Cass. n. 4920/2025, Cass. n. 21387/2024, Cass. n. 26368/2023, Cass. n. 20560/2022). 1.9 È stato, inoltre, chiarito che il citato art. 90, comma 8, della L.
n. 289 del 2002 costituisce una disposizione speciale che deroga al regime generale previsto dall’art. 109 del T.U.I.R., stabilendo una presunzione assoluta di deducibilità dei costi di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche (cfr. Cass. n. 96/2025), la quale riguarda sia l’inerenza che la congruità dei detti costi e non può essere messa in discussione dall’Amministrazione Finanziaria sulla base di una presunta antieconomicità della spesa (cfr. Cass. n. 20900/2024, Cass. n. 4612/2023, Cass. n. 15179/2020).
1.10 Alle surriferite «regulae iuris» non si è attenuta nel caso di specie la CTR, che è dunque incorsa nel lamentato « error in iudicando» .
Per quanto precede, va disposta, ai sensi degli artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della questione controversa uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi e compiendo gli accertamenti necessari.
2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione