Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21586 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27406/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA n. 2512/2016 depositata il 27/04/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ( hinc: CTR), con sentenza n. 2512/2016 depositata in data 27/04/2016, ha accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 909/2007 emessa dalla Commissione Tributaria di Milano.
Il contenzioso riguardava, in particolare, una ripresa a tassazione di oneri per omaggi a clienti per Euro 11.201, oggetto di un avviso di accertamento relativo all’anno 2003 , emesso nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
Tale ripresa costituiva l’unica sul la quale era rimasto un contenzioso già definito in relazione ad altre riprese. Ulteriore peculiarità del presente giudizio è costituita dal fatto che la CTR -con la sentenza n. 2512/2016 si è pronunciata nell’ambito della fase rescissoria conseguente alla pronuncia di questa Corte, che risulta aver definito il ricorso proposto contro la sentenza n. 66/22/09 (depositata dalla CTR in data 21/05/2009) con sentenza 24/02/2014, n. 16451.
Nella pronuncia resa in sede rescindente questa Corte aveva evidenziato che: « nel caso di specie, la CTR ha ritenuto di potere affermare la deducibilità dei costi per spese di rappresentanza (omaggi ai clienti) – confermando, sul punto, la statuizione del giudice di prime cure – sul rilievo che, ai fini della loro inerenza all’attività di impresa (art. 75, co. 5, d.P.R.. 917/86, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis), non sarebbe necessaria l’individuazione dei beneficiari effettivi degli omaggi, ovverosia che non sarebbe indispensabile acclarare che questi ultimi fossero clienti
o fornitori della contribuente. E tuttavia, il giudice di appello non precisa in alcun modo in base a quali altri elementi, diversi dall’individuazione dei destinatari di tali omaggi, abbia ritenuto sussistere la prova – il cui onere incombe a carico del contribuente, come da giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. 4218/06; 16115/07; 16461/13) -che i costi in questione fossero effettivamente inerenti all’attività di impresa svolta dalla RAGIONE_SOCIALE Le circostanze valorizzate dalla CTR si palesano, per vero, del tutto inconcludenti sul piano probatorio. Non vale, infatti, ad evidenziare l’inerenza RAGIONE_SOCIALE spese in questione la mera circostanza della loro ragionevolezza e congruità, ben potendo com’è del tutto evidente – una spesa non eccessiva e commisurata alle potenzialità economiche dell’azienda, essere, nondimeno, del tutto estranea all’attività da questa esercitata, e perciò non inerente. »
La CTR, con la sentenza emessa nella fase rescissoria, ha accolto l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, rigettando l’impugnazione del contribuente in ordine alla ripresa oggetto del contenzioso, evidenziando che nell’atto di riassunzione il contribuente non aveva offerto alcun ulteriore argomento di rilievo rispetto al rapporto tra spese di rappresentanza (Euro 26.000) e il fatturato (Euro 77.000.000), ritenuto elemento non sufficiente, nella sentenza rescissoria pronunciata da questa Corte, ai fini della prova del requisito dell’inerenza , indispensabile per la deducibilità del costo nell’anno di imposta di riferimento.
Avverso la pronuncia resa nella fase rescissoria è stato proposto ricorso per cassazione con un motivo da parte di RAGIONE_SOCIALE
L’RAGIONE_SOCIALE non si è formalmente costituita con controricorso, ma ha depositato memoria al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso proposto è stata contestata la violazione dell’art. 108 t.u.i.r. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.
1.1. La ricorrente rileva che la CTR avrebbe concluso per la mancanza di inerenza del costo, facendo riferimento alla mancata individuazione del nominativo dei destinatari dei singoli omaggi. Rileva, quindi, che la deducibilità ex art. 108 t.u.i.r. non richiede l’individuazione del singolo cliente e che, non essendo possibile identificare -anche per la tipologia di costi ed omaggi -tutti i destinatari, nel corso del giudizio sono stati indicati criteri di ragionevolezza e congruità dei costi sostenuti. Rileva che, a pag. 179 del PVC, gli stessi verificatori hanno individuato alcuni destinatari. Evidenzia, infine, come l’evoluzione normativa in materia di spese di rappresentanza avalli la correttezza del comportamento della società: il d.m. 19/11/2008 (contenente disposizioni attuative dell’art. 108, secondo comma, t.u.i.r.) prevede, infatti, che: « si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.»
Il motivo è in parte inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e in parte infondato.
La parte ricorrente rileva, infatti, come la sentenza del giudice di seconde cure abbia dato rilievo all’omessa indicazione dei destinatari e come tale aspetto non sia dirimente per la prova del requisito dell’inerenza.
Come evidenziato dalla ricorrente, il d.m. 19/11/2008 indica dei criteri puntuali come quello RAGIONE_SOCIALE finalità promozionali o di pubbliche relazioni, così come la verifica che il costo sia ragionevole in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa e, infine, quello della coerenza con pratiche commerciali di settore.
Non risulta alcuna indicazione o riferimento a quanto allegato davanti al giudice della fase rescissoria (e in tale omissione risiede il profilo di inammissibilità per difetto di specificità del motivo proposto), tale da smentire l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo la quale: « nell’atto di riassunzione la società contribuente non ha offerto alcun altro materiale, argomento, rilievo che già non fosse stato prodotto in giudizio e preso in esame. In particolare, la contribuente ci ricorda che nel 2003 le spese di rappresentanza di cui si discute furono di soli 26mila euro a fronte di un fatturato di 77 milioni; ma la congruità/ragionevolezza s’è visto che non costituisce prova sufficiente. L’individuazione dei clienti a cui furono riservat i questi omaggi, invece (che certamente costituirebbe un principio di prova) continua a latitare.»
Il ragionamento della sentenza cd. rescissoria è che non sono stati forniti ulteriori elementi, la differenza tra spese di pubblicità e fatturato non è rilevante e che almeno l’individuazione dei clienti destinatari degli omaggi avrebbe potuto costituire un principio di prova.
Il ricorrente non risulta aver fornito, tuttavia, elementi puntuali in ordine alla tipologia di omaggi, alla coerenza con pratiche
commerciali di settore, né ha indicato neppure in che cosa consistessero tali omaggi. Non è quindi riscontrabile né la violazione dell’art. 108 t.u.i.r., né RAGIONE_SOCIALE norme contenute negli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. da parte del giudice di secondo grado.
Alla luce di quanto evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione della parte ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, il 04/07/2024.