Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19983 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 19983 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 10404/2016 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente principale/controricorrente al ricorso incidentalecontro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa
-controricorrente/ricorrente in via incidentale condizionataavverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL’ABRUZZO n. 155/02/2016 depositata il 10 febbraio 2016 e notificata il 16 febbraio 2016
udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del 4 giugno 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha concluso per l’accoglimento
del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale condizionato;
uditi per la ricorrente principale/controricorrente al ricorso incidentale l’AVV_NOTAIO e per la controricorrente/ricorrente in via incidentale condizionata l’AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi, breviter , RAGIONE_SOCIALE), esercente, fra l’altro, attività di produzione e vendita di pasta alimentare secca, cinque avvisi di accertamento relativi agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, con i quali, per quanto in questa sede ancora rileva, disconosceva la deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese relative a un elicottero di proprietà RAGIONE_SOCIALEa contribuente da questa utilizzato per il trasporto aereo degli amministratori e dei dipendenti dalla città di Pescara, in cui si trovano gli uffici amministrativi RAGIONE_SOCIALEa società, al Comune di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, ove sono ubicati la sede legale e lo stabilimento principale RAGIONE_SOCIALEa stessa; il tutto con le conseguenti riprese a tassazione ai fini RAGIONE_SOCIALE‘IRES e l’irrogazione RAGIONE_SOCIALEe sanzioni amministrative previste dalla legge.
RAGIONE_SOCIALE impugnava i cinque atti impositivi predetti proponendo altrettanti separati ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALEe di Chieti, la quale, riuniti i procedimenti, accoglieva solo in parte le ragioni RAGIONE_SOCIALEa contribuente, annullando le sanzioni ad essa irrogate dall’Ufficio.
La decisione era successivamente riformata dalla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza n. 155/02/2016 del 10 febbraio 2016, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello principale RAGIONE_SOCIALEa parte privata, annullava anche le contestate riprese fiscali.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata il collegio regionale
osservava che: -la pretesa erariale si fondava su un’interpretazione eccessivamente restrittiva RAGIONE_SOCIALE‘art. 164, comma 1, lettera a), numero 1) del TUIR, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa quale, ai fini RAGIONE_SOCIALEa deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese relative all’elicottero utilizzato dalla società contribuente nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, sarebbe stato necessario dare prova RAGIONE_SOCIALE‘oggettiva indispensabilità RAGIONE_SOCIALE‘aeromobile per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività produttiva; – tale opzione ermeneutica non poteva essere accolta, dal momento che consentiva all’Ufficio di «ingerirsi nelle modalità organizzative che sono invece esclusiva prerogativa RAGIONE_SOCIALE‘impresa» ; – doveva, pertanto, preferirsi la diversa interpretazione recepita dalla giurisprudenza di merito pronunciatasi in materia, incentrata sul concetto di inerenza, secondo cui, «affinchè un costo sostenuto dall’imprenditore sia fiscalmente deducibile dal reddito d’impresa, non è necessario che esso sia stato sostenuto per ottenere una ben precisa e determinata componente attiva di quel reddito, ma è sufficiente che esso sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale, e cioè sia stato sostenuto al fine di svolgere una attività potenzialmente idonea a produrre utile» ; – sotto questo aspetto, occorreva tener presente che la RAGIONE_SOCIALE, mediante la produzione dei registri di volo, aveva dimostrato che negli anni d’imposta in verifica l’elicottero era stato impiegato nel 97 per cento dei casi per il trasporto aereo degli amministratori RAGIONE_SOCIALEa società «dall’aeroporto di Pescara al sito produttivo di RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE» ; – alla luce RAGIONE_SOCIALEe svolte considerazioni, appariva innegabile che il veicolo fosse stato «utilizzato come bene strumentale nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa» .
Contro la precitata sentenza d’appello, notificata il 16 febbraio 2016, l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato articolato in due distinti mezzi di censura,
al quale la parte pubblica ha a sua volta replicato con apposito controricorso.
I ricorsi sono stati chiamati all’odierna pubblica udienza per la discussione orale.
Entro il termine stabilito dal comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 378 c.p.c. il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato memoria, concludendo per l’accoglimento del ricorso principale e la declaratoria di inammissibilità di quello incidentale condizionato.
Nel successivo termine di cui al comma 2 del medesimo articolo anche la controricorrente ha depositato memoria, nella quale è stata, fra l’altro, eccepita l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 164, comma 1, lettera a), numero 1) del TUIR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo del ricorso principale, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è lamentata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 167, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
1.1 Si sostiene che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe fornito un’errata interpretazione del citato art. 167, comma 1, lettera c), del TUIR nel momento in cui ha affermato che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese relative all’elicottero utilizzato dalla società contribuente nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, non si rendeva necessario dimostrare l’oggettiva indispensabilità di tale mezzo di trasporto rispetto all’attività di produzione dei da collocare sul mercato, essendo invece sufficiente dare prova RAGIONE_SOCIALE‘inerenza RAGIONE_SOCIALEe dette spese, ovvero RAGIONE_SOCIALEa loro potenziale idoneità a produrre utili; requisito, questo, che poteva ritenersi soddisfatto anche dal programmato impiego RAGIONE_SOCIALE‘aeromobile per il trasporto aereo degli amministratori e dipendenti RAGIONE_SOCIALEa società da Pescara a RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE, nel contesto di una valutazione di convenienza economica riconducibile a scelte organizzative aziendali.
1.2 Con specifico riferimento alle sanzioni amministrative irrogate alla contribuente viene, inoltre, evidenziato che , costituiti dalle circolari n. 37/E del 13 febbraio 1997, n. 48/E del 10 febbraio 1998 e n. 1/E del 19 gennaio 2007, .
Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, proposto a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, nn. 3) e 5) c.p.c., sono denunciate: (a)la nullità RAGIONE_SOCIALEa gravata sentenza per omessa pronuncia o difetto assoluto di motivazione in ordine all’eccezione di giudicato esterno sollevata dalla contribuente; (b)la connessa inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 -septies RAGIONE_SOCIALEa L. n. 241 del 1990, il quale prevede la nullità del provvedimento amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato.
Con il secondo motivo, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è prospettata la nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione d’appello per omessa pronuncia o difetto assoluto di motivazione in ordine all’eccepita violazione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio, dei princìpi di buona fede e legittimo affidamento e degli artt. 10 e 11 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000 (statuto del contribuente).
L’unico motivo di ricorso principale è fondato.
4.1 Il ragionamento decisorio svolto dalla Commissione regionale muove dall’asserto che, «se l’ufficio fosse legittimato a valutare la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALE‘inerenza sulla scorta RAGIONE_SOCIALE‘indispensabilità di un fattore di produzione rispetto all’attività svolta» , si finirebbe per consentire all’Amministrazione Finanziaria di «ingerirsi nelle modalità organizzative che sono invece esclusiva prerogativa RAGIONE_SOCIALE‘impresa» .
4.2 Una simile soluzione, ad avviso dei giudici d’appello, si tradurrebbe in una limitazione RAGIONE_SOCIALEa libertà di iniziativa economica
privata sancita dalla Carta fondamentale, onde «la lettura costituzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALEe norme fiscali è… quella di ritenere che dal punto di vista organizzativo l’imprenditore è libero di organizzarsi come meglio ritiene e che non può essere condizionato dalla scelta di un soggetto terzo» (nella specie, il Fisco).
4.3 Gli stessi giudici hanno, inoltre, contestato la tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE secondo cui «l’avverbio ‘esclusivamente’ e l’aggettivo ‘proprio’ contenuti nell’art. 164 Tuir impedirebbero la deduzione dei costi di impiego RAGIONE_SOCIALE‘aeromobile» , rilevando che essa sottende «una visione parziale e distorta RAGIONE_SOCIALE‘impresa, presupponendo che solamente ciò che viene utilizzato nella fase industriale di mera produzione del manufatto o del servizio appartenga all’impresa, mentre le altre aree aziendali RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione, RAGIONE_SOCIALEa commercializzazione o RAGIONE_SOCIALEa finanza siano aree meramente gregarie» .
4.4 Indi, dopo aver posto in risalto che «l’appellante (avev) a documentalmente dimostrato, attraverso la produzione di copia del registro dei voli previsto dal Codice RAGIONE_SOCIALEa Navigazione Aerea, che tutti i voli (oltre il 97%) (aveva) no riguardato il trasferimento tra due importanti unità operative RAGIONE_SOCIALEa società e che tutti i trasferimenti (aveva) no riguardato amministratori RAGIONE_SOCIALEa società» , hanno soggiunto che ciò implicava «una valutazione di convenienza… tra il costo orario del proprio management e il costo orario RAGIONE_SOCIALE‘impiego di un elicottero» e che «non compete (va) all’Amministrazione finanziaria entrare nel merito RAGIONE_SOCIALEe scelte organizzative aziendali» ; oltretutto, nemmeno era «da escludere che alcuni amministratori a (vesser) o accettato l’incarico proprio per la minore difficoltà di raggiungere il sito produttivo» RAGIONE_SOCIALEa società.
4.5 Il percorso argomentativo innanzi riassunto si appalesa erroneo.
4.6 Giova, anzitutto, rammentare che il comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 164 del
TUIR (corrispondente, nella vecchia formulazione, all’art. 121 -bis ), nel testo applicabile «ratione temporis» , così recita per quanto d’interesse:
«Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti o professioni, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una RAGIONE_SOCIALEe fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e bbis):
a)per l’intero ammontare relativamente:
1)agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa;
2)ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b)nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere RAGIONE_SOCIALE‘art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e ai motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1) (…) » . 4.7 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la norma summenzionata detta regole diverse in rapporto sia al tipo di veicolo aziendale che al relativo uso, prevedendo l’integrale deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese in questione unicamente nel caso in cui la stessa attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa non possa essere esercitata senza l’utilizzo di un determinato mezzo di trasporto (art. 164, comma 1, lettera a, numero 1) e ammettendone, invece, la deducibilità solo parziale con riferimento ai veicoli che vengono impiegati, peraltro non necessariamente in maniera «esclusiva», «nell’esercizio di imprese», ma non «nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa» (art. 164, comma 1, lettera b).
4.8 Ai fini RAGIONE_SOCIALE‘individuazione dei mezzi di trasporto rispetto ai quali non operano limiti all’integrale deducibilità RAGIONE_SOCIALEe relative spese il legislatore ha, quindi, considerato come fattore scriminante la loro oggettiva indispensabilità, ovvero la circostanza che l’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa non possa essere esercitata in mancanza dei suddetti mezzi.
Se, infatti, un uso promiscuo è presunto -ma non espressamente previsto- per quei veicoli che, pur essendo strumentali in senso lato, non sono indispensabili per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, un uso siffatto non è presunto, nè consentito, per i veicoli (cd. strumentali «stricto sensu» ) senza i quali l’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa non può essere esercitata, sicchè la deduzione integrale RAGIONE_SOCIALEe spese spetta solo se il bene sia indispensabile nei suindicati termini ed esclusivamente utilizzato nell’attività d’impresa (cfr. Cass. n. 31031/2018, Cass. n. 22499/2022, Cass. n. 16190/2024).
4.9 Come esattamente rimarcato dal Pubblico Ministero nella memoria depositata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 378, comma 1, c.p.c., <> , giacchè <> .
4.10 In maniera altrettanto condivisibile l’organo requirente ha sottolineato che:
la diversa interpretazione proposta dalla contribuente e accolta dalla CTR finisce per confondere lo specifico requisito prescritto dall’art. 164, comma 1, lettera a), numero 1), del TUIR (utilizzo esclusivo del mezzo di trasporto come bene strumentale nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa) con quello generico di inerenza di
cui all’art. 109 del medesimo testo unico, tralasciando di considerare che <> in base a tale ultima norma; <> ;
– dal confronto fra le lettere a) e b) del predetto articolo si evince che le spese relative ai veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettere a) e m), del D. Lgs. n. 285 del 1992 (codice RAGIONE_SOCIALEa strada) possono essere dedotte per l’intero ammontare, se trattasi di veicoli «destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa», o nella percentuale del 40 (ora 20) per cento, se «l’utilizzo è diverso ad quello indicato alla lettera a), numero 1)»; <> ;
-d’altro canto, se è vero che la cennata distinzione non attiene agli aeromobili da turismo, alle navi e alle imbarcazioni da diporto, poichè la lettera b) si riferisce esclusivamente alle autovetture e autocaravan, nonché ai ciclomotori e motocicli, è nondimeno vero che dalla lettura congiunta RAGIONE_SOCIALEe due disposizioni emerge che <> , avendo, invece, previsto che la deduzione <> , e che, <> .
4.11 Non giova alla contraria tesi difensiva propugnata dalla controricorrente il richiamo operato in sede di discussione orale alla disciplina dettata in tema di IVA dall’art. 19 -bis .1, lettera a), del
D.P.R. n. 633 del 1972 e all’ordinanza n. 5490/2025 resa «in subiecta materia» da questa Corte.
4.12 Diversa è, infatti, non solo l’imposta (IRES) che viene in rilievo nel presente giudizio, ma anche il tenore testuale RAGIONE_SOCIALEa norma di riferimento.
4.13 Mentre l’art. 164, comma 1, lettera a), n. 1 del TUIR), come si è visto sopra, richiede, ai fini RAGIONE_SOCIALEa deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore ivi indicati, che gli stessi siano «destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa», l’art. 19 -bis .1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972 ammette la detraibilità RAGIONE_SOCIALE‘IVA inerente all’acquisto o all’importazione dei soli aeromobili e dei relativi componenti e ricambi «se i beni formano oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa».
4.14 Dalla lettura comparata RAGIONE_SOCIALEe due disposizioni, per quanto qui interessa, si evince che:
nel primo caso, la deducibilità è consentita unicamente per gli aeromobili «da turismo» e nella sola ipotesi in cui essi siano destinati all’esclusivo utilizzo come beni strumentali nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa;
-nel secondo caso, la detraibilità è prevista per qualsiasi aeromobile (non solo per quelli «da turismo») e anche quando il mezzo di trasporto, sebbene non destinato all’esclusivo utilizzo come bene strumentale nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa, formi oggetto di tale attività.
4.15 Proprio la differente formulazione RAGIONE_SOCIALEe norme in commento impedisce di estendere alla fattispecie che ci occupa le affermazioni in diritto contenute nella summenzionata ordinanza n. 5490/2025, con la quale, nell’interpretare la previsione di cui all’art. 19 -bis .1 n. 1) del D.P.R. n. 633 del 1972, questa Corte ha chiarito che «per
‘beni oggetto RAGIONE_SOCIALE‘attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa’ devono intendersi quelli il cui impiego qualifica e realizza l’attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria, etc.), mentre per ‘beni strumentali utilizzati nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa’ vanno intesi quelli impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio di detta attività e, pertanto, diversamente dai primi, inidonei, come tali, a qualificare la natura RAGIONE_SOCIALE‘attività svolta» .
4.16 Nella memoria illustrativa ex art. 378, comma 2, c.p.c. la controricorrente ha sollevato questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 164, comma 1, lettera a), numero 1) del TUIR per violazione degli artt. 3, 23 e 53 RAGIONE_SOCIALEa Carta fondamentale.
4.17 La prospettata questione è manifestamente infondata.
4.18 È principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale che il controllo in ordine alla lesione dei princìpi fissati dall’art. 53 Cost., come specificazione del fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3, si riconduce a un giudizio sull’uso ragionevole o meno che il legislatore abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna RAGIONE_SOCIALEa struttura RAGIONE_SOCIALE‘imposta con il suo presupposto economico (cfr. Corte Cost. n. 292/1987, n. 174/2001, n. 147/2017, n. 17/2018, n. 115/2019).
Si è, al riguardo, precisato che tale discrezionalità ben può esplicarsi nella previsione di limiti alla deducibilità dei costi effettivamente sostenuti nell’esercizio di un’attività d’impresa (cfr. Corte Cost. n. 262/2020).
4.19 Anche la CEDU si è espressa nel senso che la materia RAGIONE_SOCIALE‘imposizione fiscale fa parte del nucleo duro RAGIONE_SOCIALEe prerogative RAGIONE_SOCIALEa potestà pubblica (COGNOME c/ Italia, 12 luglio 2011) e comporta vasta discrezionalità entro i confini RAGIONE_SOCIALEa riserva di legge (COGNOME e altri c/ Regno Unito, 21 febbraio 1986; conf. Spack c/ Rep. Ceca) e RAGIONE_SOCIALEa ragionevole finanza pubblica ( RAGIONE_SOCIALE c/ Regno Unito, 23 ottobre 1997; cfr.
Cass. n. 35965/2023, Cass. n. 29312/2023, Cass. n. 11087/2019). 4.20 Tanto premesso, deve escludersi che la previsione normativa in esame, ove interpretata nel senso contestato dalla RAGIONE_SOCIALE, si ponga in contrasto con i parametri costituzionali da essa invocati.
4.21 Invero, nell’àmbito RAGIONE_SOCIALEa disciplina contenuta nell’art. 164 del TUIR, la disposizione recata dal comma 1, lettera a), numero 1) individua specifici mezzi di trasporto (aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli) rispetto ai quali la deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese e dei costi relativi è ammessa per l’intero ammontare, a condizione che detti veicoli siano «destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa».
In base a tale norma, dunque, ai fini RAGIONE_SOCIALEa deduzione integrale non è sufficiente che i mezzi di trasporto in parola siano «utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni», come in AVV_NOTAIO si richiede per tutti quelli di cui si occupa l’art. 164, ma è necessaria la loro specifica destinazione all’utilizzo esclusivo come beni strumentali «nell’attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa» (cd. beni strumentali «stricto sensu» ).
4.22 Soltanto per alcuni dei veicoli menzionati nella lettera a), numero 1), e in particolare per le autovetture e gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli, è espressamente contemplata dalla successiva lettera b) la possibilità di una deduzione parziale, nelle misure percentuali ivi stabilite, quando il loro «utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)».
4.23 Il sistema che ne deriva non appare irragionevole, in quanto, nell’esplicazione RAGIONE_SOCIALEa discrezionalità che gli compete, il legislatore ha dettato, in tema di deducibilità RAGIONE_SOCIALEe spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘impresa, regole diverse che tengono conto, da un lato, RAGIONE_SOCIALEa funzione e destinazione dei veicoli (all’uopo
distinguendo a seconda che gli stessi siano o meno indispensabili per l’esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività propria RAGIONE_SOCIALE‘impresa), dall’altro, del differente valore economico del tipo di veicolo utilizzato (ammettendo la possibilità di una deduzione parziale solamente per autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli -e non anche per aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto-, ove non dotati RAGIONE_SOCIALEa evidenziata caratteristica di indispensabilità).
4.24 In definitiva, il ricorso principale merita di essere accolto.
Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE non può trovare ingresso.
5.1 Per stabile insegnamento nomofilattico, nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida; e ciò perché, nella descritta evenienza, non è ravvisabile alcun rigetto implicito RAGIONE_SOCIALEe dette questioni, le quali potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio in caso di accoglimento del ricorso principale (cfr. Cass. n. 3742/2025, Cass. n. 15893/2023, Cass. n. 19503/2018).
5.1 Nella fattispecie si è per l’appunto al cospetto di una decisione resa in applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, avendo la CTR accolto l’appello principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 164, comma 1, lettera a), numero 1), del TUIR difforme da quella fatta valere dall’Amministrazione Finanziaria e tale da rendere superfluo lo scrutinio RAGIONE_SOCIALEe altre eccezioni (di giudicato e di inosservanza dei princìpi di buona fede e legittimo affidamento e degli artt. 10 e 11 RAGIONE_SOCIALEa L. n. 212 del 2000) sollevate dalla contribuente.
Per quanto precede, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, va disposta la cassazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale procederà a un
nuovo esame RAGIONE_SOCIALEa controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi (artt. 383, comma 1, e 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992).
6.1 Il giudice del rinvio valuterà anche le questioni rimaste assorbite, compresa quella attinente alle sanzioni irrogate con gli atti impositivi, veicolata in appello dall’RAGIONE_SOCIALE con apposito motivo di gravame incidentale.
6.2 Allo stesso giudice viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità (artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.).
Stante l’esito RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione incidentale, viene resa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa parte che l’ha proposta l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata, nei sensi di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe spese di giustizia), dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1bis AVV_NOTAIO stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione