Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5336 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29744/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE con socio unico (C.F. P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (RAGIONE_SOCIALE ) in Roma, alla INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
Oggetto: tributi -perdite su crediti -deducibilità -definizione agevolata
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria, n. 1490/02/2022, depositata in data 4 maggio 2022 Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 gennaio 2024.
RILEVATO CHE
La società contribuente RAGIONE_SOCIALE ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2014, con il quale -a seguito di PVC -venivano disconosciuti costi indeducibili e recuperate maggiori imposte dirette e IVA;
che la CTP di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso;
che la CTR della Calabria, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo che è onere del contribuente provare l’inerenza dei costi ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, che sarebbe stato onere del contribuente imputare ogni singola spesa di manutenzione a ciascun automezzo oggetto di riparazione;
che, quanto alla svalutazione di crediti di creditori, nella specie ammessi alla procedura di concordato preventivo, il giudice di appello ha ritenuto che la perdita su crediti andasse imputata, quanto al momento in cui la perdita si sarebbe dovuta ritenere irrecuperabile, al precedente esercizio 2013, ossia al periodo di imposta in cui il debitore del contribuente era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo;
che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art . 101, comma 5bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui la sentenza
impugnata ha ritenuto indeducibile la perdita su crediti, dovendo tale perdita essere imputata al periodo di imposta in cui si fosse raggiunta la certezza della perdita, coincidente con la data di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo;
che – osserva il ricorrente – tale interpretazione sarebbe in contrasto con l’art. 101, comma 5 -bis , come introdotto dall’art. 13 d. lgs. 14 settembre 2015, n. 147, secondo cui la deduzione della perdita sarebbe consentita anche negli esercizi successivi a quelli in cui il debitore sarebbe stato assoggettato a procedura concorsuale;
che con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo coma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla disciplina retroattiva di cui all’art. 13 d. lgs. 14 settembre 2015, n. 147 , questione che era stata già dedotta nel merito innanzi al giudice di appello;
che con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, dell’art. 53 Cost., nonché dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di confermare il recupero a tassazione di costi per manutenzione;
che – osserva il ricorrente il giudice di appello ha rigettato l’appello della società contribuente per avere, nella sostanza, richiesto che nelle fatture per manutenzione o per acquisto pezzi di ricambio dovesse essere indicato il numero di targa o di telaio dei singoli mezzi. Deduce il ricorrente che la mancata indicazione di tali elementi nelle fatture era dipeso dal fatto che gli acquisti erano stati effettuati in blocco ed erano stati indicati tra le rimanenze di magazzino, deducendosi, inoltre, assolto l’onere della prova previa indicazione della merce acquistata tra le rimanenze e il loro utilizzo tramite « appositi buoni di prelievo », per
cui l’onere della prova sarebbe stato soddisfatto dal contribuente per tabulas ;
che risulta agli atti che il giudizio in oggetto è ricompreso tra quelli di cui all’« elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 del medesimo articolo 1 » l. n. 197/2022 (art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla l. 21 aprile 2023, n. 41);
che, pertanto, il presente giudizio va dichiarato estinto e che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 24 gennaio 2024 e in data 20 febbraio