Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29312 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29312 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14983/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta; e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 2737/2020, depositata il 24/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società contribuente lamenta di non aver potuto dedurre l’Irap dall’imponibile Irpeg, pagando così maggiore imposta pari a complessivi euro 615.433 per gli anni dal 1998 al 2003, donde ne chiedeva il rimborso con interessi, impugnando il silenzio rifiuto per incostituzionalità dell’imposta che, così concepita, non colpirebbe la ricchezza reale e non sarebbe rispettosa del principio di capacità contributiva.
Le tesi della parte contribuente non erano apprezzate nei gradi di merito, con ampi richiami agli arresti della Consulta e di questa Corte circa la non irragionevolezza del meccanismo Irap.
Ricorre per cassazione la società contribuente affidandosi a due motivi, illustrati con memoria ex art. 380.1.bis cod. proc. civ., cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con tempestivo controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società contribuente lamenta l’illegittimità della sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 2, comma 1 quater, D.L. n. 201/2011, del quale si invoca l’applicazione retroattiva della nuova deduzione anche per i periodi di imposta antecedenti al 2007.
Con il secondo motivo denuncia l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 quater, D.L. n. 201/2011, se interpretato nel senso di escludere la deduzione per i periodi di imposta antecedenti al 2007, per contrasto con gli artt. 3, 24, 42 e 53 della Costituzione.
I motivi, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.
3.1. Il comma 1 quater dell’art. 2 (inserito dall’art. 4, comma 12, del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16) del d.l. 6 dicembre 2011
n. 2, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 (cd. “Decreto Salva Italia”), prevede che «in relazione a quanto disposto al comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell’art. 6 del citato-decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, con provvedimento del Direttore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate sono stabilite le modalità di presentazione RAGIONE_SOCIALE istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, nonché ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo».
3.2. Anche di recente questa Corte (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 29043 del 11/11/2019; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25956 del 2/09/2022; Sez. 5, ordinanza n. 10176 del 17/04/2023), inserendosi nel solco di un indirizzo dal quale non vi è ragione di discostarsi, ha affermato che “In tema di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall’art. 2, comma 1-quater, del d.l. n. 201 del 2011, conv., con modif., in I. n. 214 del 2011, che consente di chiedere il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate in conseguenza dell’intervenuta deducibilità analitica dell’IRAP relativa alla quota imponibile RAGIONE_SOCIALE spese per il personale dipendente, trova applicazione soltanto con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del d.l. cit., era ancora pendente il termine di quarantotto mesi per richiedere il rimborso previsto a pena di decadenza dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (vale a dire, andando a ritroso, fino al 28.12.2007), essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale previsione, nella parte in cui non consente l’estensione RAGIONE_SOCIALE richiamate disposizioni ai periodi d’imposta precedenti, perché, in materia di agevolazioni, il legislatore ha un potere ampiamente
discrezionale, censurabile solo in caso di palese arbitrarietà o irrazionalità, nella specie insussistenti, tenuto conto dell’ancoraggio della norma al menzionato termine decadenziale e della recessività dell’esigenza di tutelare un eventuale affidamento incolpevole rispetto a quella di dare certezza alle situazioni giuridiche”.
3.3. L’art. 2 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 2, convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214, prevede, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la deducibilità, ai sensi dell’articolo 99 comma 1, del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, L. 917, e successive modificazioni, di un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile RAGIONE_SOCIALE spese per il personale dipendente e assimilato al netto RAGIONE_SOCIALE deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997. Tale deduzione analitica si aggiunge alla previgente deduzione forfettaria del 10% dell’Irap, a suo tempo introdotta dall’articolo 6, decreto-legge n. 185/2008. La deducibilità è stata estesa (art. 2, comma 1-quater), come si è visto, anche ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, se alla data del 28 dicembre 2011 era ancora pendente il termine di 48 mesi per richiedere il rimborso.
È stato, pertanto, previsto il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate per effetto della mancata deduzione IRAP nei quattro periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, purché alla data del 28 dicembre 2011 (entrata in vigore del ‘Salva Italia’) fosse ancora pendente il termine di 48 mesi (quattro anni) previsto dall’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 (in pratica, ripetesi, dal 28 dicembre 2007). Le istanze di rimborso per cui è causa, siccome relative
all’IRPEG/IRES versata negli anni dal 1998 al 2003, non rientrano nella previsione di limitata “retroattività” dello ius superveniens.
3.4. Spetta al solo legislatore, in casi come quello del sopravvenire di pronunce comunitarie ovvero di una legge retroattiva, la valutazione discrezionale, nel rispetto dei principi costituzionali coinvolti, in ordine all’eventuale introduzione di termini e modalità di “riapertura” di rapporti esauriti, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza.
Nella specie, la retroattività del diritto al rimborso è stata ancorata alla norma generale per la ripetizione dell’indebito tributario (l’art. 38 del DPR 602/1973).
Anche a voler ammettere la configurabilità di un affidamento incolpevole nella legittimità della norma vigente, la tutela di una tale situazione deve ritenersi recessiva rispetto al principio della certezza RAGIONE_SOCIALE situazioni giuridiche, soprattutto in materia di entrate tributarie, che riceverebbe un grave vulnus, in ragione della sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei rapporti tributari che ne deriverebbe (cfr. Cass. 13676/2014).
3.5. Ha rammentato questa Corte (v. Cass. n. 25956 del 2/09/2022) che, da un canto, in tema di imposte dirette, la legge, in generale, ha sempre tendenzialmente escluso la deducibilità dall’imponibile di oneri di natura fiscale e, dall’altro, solo il legislatore può discrezionalmente regolare la materia degli oneri deducibili, in particolare di natura fiscale; la legittimità dell’esercizio di potere ampiamente discrezionale del legislatore, nella disciplina agevolativa, è, infatti, reiteratamente, ribadita dalla Corte Costituzionale – la quale ha affermato che «norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001; sentenze nn. 117 del 2017 e 17 del 2018) – e dalla Corte EDU – secondo cui la materia
dell’imposizione fiscale fa parte del nucleo duro RAGIONE_SOCIALE prerogative della potestà pubblica (COGNOME c. Italia, 12 luglio 2011) con vasta discrezionalità entro i confini di riserva di legge (COGNOME e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, conf. Spack c. Rep. Ceca) e ragionevole finanza pubblica (RAGIONE_SOCIALE c. Regno Unito, 23 ottobre 1997).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , che liquida in € 11.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023.