Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34923 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34923 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
tributi
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.6579/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME da Empoli, elettivamente domiciliata presso la prima in Roma, alla INDIRIZZO.
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente-
Avverso la sentenza n.2911/21 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunziata il 9 giugno 2021, depositata il 26 luglio 2021 e non notificata.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME. Sentito il P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Udito l’AVV_NOTAIO per la parte ricorrente.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre, con due motivi, contro l’RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza con cui il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso della società, nella controversia originata dall’impugnazione del diniego di rimborso dell a maggiore RAGIONE_SOCIALE pagata per l’anno di imposta 2012 per effetto dell’indeducibilità dall’imponibile (proprio e del consolidato di appartenenza) dell’intero ammontare Irap versato nel medesimo periodo di imposta.
Il Giudice di appello riteneva la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni di illegittimità costituzionale sollevate dall’appellante in relazione agli artt. 1, comma 2, d.lgs. n.446/1997 e 6, commi 1 e 2, d.l. n.185/2008, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.
Di conseguenza rigettava il gravame con il quale si chiedeva la disapplicazione della normativa citata.
In prossimità dell’udienza, il P.G., NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Anche parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denunzia la violazione de ll’art.1, comma 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
La ricorrente precisa che il nucleo essenziale della controversia è rappresentato dalla richiesta di remissione alla Corte Costituzionale, in quanto non manifestamente infondata e rilevante, ai sensi del comma 2 dell’art.23 legge 11 marzo 1953, n. 87, della questione di legittimit à costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui stabilisce che <>.
Secondo la ricorrente, tale questione di legittimit à costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata dalla C.t.r. della Lombardia, che ha richiamato quanto affermato da Cass. n.15341/2019, senza considerare quanto affermato da C.Cost. n.262/2020 in tema di deducibilità dell’Imu.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente, l’art. 6, commi 1 e 2, d.l. 29 novembre 2008, n.185, nella parte in cui non consente di dedurre integralmente dall’imponibile RAGIONE_SOCIALE la quota dell’Irap riferibile al m argine negativo di interesse sarebbe incostituzionale per la violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
2.1. I motivi sono infondati e vanno rigettati.
Come ritenuto dal giudice di appello e ripetutamente affermato da questa Corte, la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme in esame è manifestamente infondata.
Con riferimento al primo motivo deve rilevarsi che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 10145 del 20 giugno 2012, hanno
precisato che <>.
Con la sentenza n.15345/2019, questa Corte ha evidenziato che sia la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 156 del 2001) sia quella comunitaria (sentenza in C-475/03) consentono di precisare che si tratta di un’imposta a carattere reale che colpisce un fatto economico diverso dal reddito, e, quindi, per un verso, compatibile con un parallelo regime di imposizione sul reddito e, per altro, distinta dall’imposizione dell’I.V.A.
Invero, la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulle questioni di legittimit à costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 76 della Costituzione, con la sentenza n. 156 del 2001, pur ritenendo la questione inammissibile, ha avuto cura di precisare: <> e che <>. La Corte Costituzionale ha, quindi, specificato che <>.
A sua volta, in ambito comunitario, la Corte di Giustizia, facendo una comparazione dell’Irap con l’I.V.A., con la sentenza del 3 ottobre 2006, resa in C-475/03, ha riconosciuto la coerenza e conformit à del tributo ai principi eurounitari ed ha concluso che l’Irap <>; secondo la C.G.U.E, dunque, «si pu ò collocare all’esterno dell’ambito applicativo dell’art. 33 della stessa direttiva un’imposta la quale colpisca le attivit à produttive in modo tale che non sia certo che la stessa vada, in definitiva, a carico del consumatore finale, come avviene per un’imposta sul consumo come l’Iva>>.
Neppure va dimenticato l’insegnamento della Corte EDU, secondo cui la materia dell’imposizione fiscale fa parte del «nucleo duro RAGIONE_SOCIALE prerogative della potest à̀ pubblica» (COGNOME c. RAGIONE_SOCIALE, 12 luglio 2011), con vasta discrezionalit à̀ entro i confini di riserva di legge (COGNOME e altri c. Regno Unito, 21 febbraio 1986, conf. Spack c. Rep. Ceca) e ragionevole finanza pubblica (RAGIONE_SOCIALE c. Regno Unito, 23 ottobre 1997).
Come si è detto, il giudice RAGIONE_SOCIALE leggi , con l’ordinanza n.156 del 2001 sopra citata, ha riconosciuto la legittimit à costituzionale dell’istituzione dell’Irap e , con precedenti pronunce, ha altres ì chiarito che la detraibilit à degli oneri, ai fini della determinazione RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, va stabilita e commisurata dal legislatore ordinario, secondo valutazioni politico-economiche, non censurabili se non manifestamente irragionevoli, che possano conciliare le esigenze finanziarie RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno importanti RAGIONE_SOCIALE esigenze della vita individuale (Corte cost., sentenza n. 373 del 1998, la quale, a sua volta richiama la sentenza n.134 del 1982 e le ordinanze n. 258 del 2008, n.370 del 1999 e n.950 del 1988; vedi anche C.Cost., sentenze
n. 292 del 1987, e, più di recente, n.117 del 2017 e n.17 del 2018, nonché ordinanza n.174 del 2001, con le quali la Corte ha ribadito che <>).
Anche p er quanto riguarda l’Irap, dunque, la previsione della sua indeducibilità ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi rientra nella discrezionalità del legislatore, che ha individuato, quale nuovo indice di capacit à contributiva, diverso da quelli utilizzati ai fini di ogni altra imposta, il valore aggiunto prodotto dalle attivit à autonomamente organizzate ed ha previsto l’indeducibilità dell’imposta , per evidenti ragioni finanziarie, al fine di garantire il gettito del tributo senza incidere sulla base imponibile dell’RAGIONE_SOCIALE , tenuto conto del fatto che la deduzione di un’imposta dalla base imponibile di un’altra attenua l’effetto economico perseguito con la prima imposta.
2.2. Attesa, per quanto fin qui detto, la manifesta infondatezza della pretesa illegittimit à costituzionale dell’indeducibilità dell’Irap dalle imposte sul reddito (da cui l’infondatezza del primo motivo di ricorso) , nel prevedere successivamente una sua parziale e forfettaria deducibilit à il legislatore era libero di derogare discrezionalmente, in tutto o in parte, al la previsione dell’indeducibilità (da cui l’infondatezza del secondo motivo di ricorso).
Invero, la C.t.r. ha evidenziato che sul punto è già intervenuta questa Corte, precisando che, in tema di Irap, è manifestamente infondata la questione di legittimit à costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 e 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modifiche, dalla legge n. 2 del 2009, nella parte in cui prevedono, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la deducibilit à parziale – anzich é
integrale – nella misura forfettaria del dieci per cento dell’imposta regionale sulle attivit à produttive relativa agli interessi passivi, costituendo legittimo esercizio del potere discrezionale del legislatore che, con scelta insindacabile in quanto non palesemente arbitraria n é irrazionale, ha inteso cos ì promuovere una parziale detassazione dei costi con lo scopo di incentivare la competitivit à RAGIONE_SOCIALE imprese nell’interesse generale, non ravvisandosi un obbligo per il medesimo legislatore di estendere la misura agevolativa, opzione che comporterebbe non solo un aumento RAGIONE_SOCIALE risorse necessarie per la sua attuazione, ma anche un allargamento degli obiettivi generali perseguiti (cfr. Cass. 06/06/2019, n. 15341).
Dunque, anche la deduzione forfettaria, pari al 10 per cento dell’Irap versata, prevista dall’art. 6 del d.l. n. 185 del 2008, introducendo la parziale deducibilit à̀ , ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attivit à̀ produttive relativa agli interessi passivi, costituisce esercizio legittimo del potere discrezionale esercitato nella disciplina agevolativa, avendo il legislatore con tale disposizione normativa inteso consentire – nei limiti temporali non arbitrariamente, n é irrazionalmente, individuati- alle imprese, anche al fine di fronteggiare l’emergenza venutasi a creare con la crisi finanziaria che ha investito l’economia italiana e mondiale, di beneficiare di una parziale detassazione riferita a costi, quali gli oneri finanziari, che incidono in modo determinante nell’attivit à̀ d’impresa, con l’evidente scopo di incentivare gli investimenti mediante il credito.
2.3. Le argomentazioni addotte dai ricorrenti nel riproporre la questione non evidenziano ragioni ulteriori che possano condurre questa Corte a ritenere non manifestamente infondata la questione relativa alle norme denunziate, nella parte in cui il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità , ha previsto, ratione temporis , l’indeducibilità totale e, successivamente, la deducibilit à solo parziale e
forfettaria dell’Irap dalle imposte dirette (in tal senso, oltre Cass. n. 15341/2019 già citata, vedi anche Cass. n.25522/2019 e Cass. 11974/2023).
Il consolidato orientamento di legittimità non può ritersi superato a seguito della pronuncia n.262/2020 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. – l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui dispone che, anche per gli immobili strumentali, l’imposta municipale propria (Imu) è indeducibile dalle imposte sui redditi d’impresa.
Con la pronuncia n.262/2020, la Corte costituzionale ha affermato che <>.
Nella motivazione della citata pronuncia si evidenzia che la deducibilità dell’Imu dall’imponibile dell’RAGIONE_SOCIALE assume natura strutturale in quanto il legislatore ha espressamente individuato il presupposto dell’IRES nel possesso di un «reddito complessivo netto» (art. 75, comma 1, TUIR); ciò a differenza di quanto ha invece stabilito per alcune categorie di reddito, come, ad esempio, i redditi di lavoro
dipendente, che sono computati al lordo, senza deduzione (analitica) dei costi di produzione, compresi quelli fiscali.
Tale ragionamento, secondo la Corte costituzionale, non esclude in assoluto che il legislatore possa prevedere limiti alla deducibilità dei costi, anche se effettivamente sostenuti nell’ambito di un’attività d’impresa; tuttavia forme di deducibilità parziale o forfetaria si devono giustificare in termini di proporzionalità e ragionevolezza, come ad esempio al fine di: a) evitare indebite deduzioni di spese di dubbia inerenza; b) evitare ingenti costi di accertamento; c) prevenire fenomeni di evasione o elusione.
Dunque, anche con la pronuncia n.262/2020, la Corte costituzionale ha ribadito il principio secondo cui il legislatore può discrezionalmente regolare la materia degli oneri deducibili, in particolare di natura fiscale, rilevando, tuttavia, che la normativa che pone un limite alla deducibilità deve essere ragionevole e coerente con i propri obiettivi, rispondendo ad esigenze di tutela dell’interesse fiscale , che, come precisato dalla Corte costituzionale, nel caso dell’Imu non sono immediatamente rinvenibili.
Tuttavia, va rilevato che la deducibilità, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di un onere fiscale (l’Imu) gravante su di un bene strumentale all’esercizio dell’impresa, non è fattispecie assimilabile a quella in esame, in cui si controverte dell’indeducibilità di un’imposta sulla produzione di valore tramite l’esercizio di un’attività autonomamente organizzata.
L ‘I mu è un tributo diretto di tipo patrimoniale, che, essendo applicato sulla componente immobiliare del patrimonio, è stato istituito per sostituire l’I ci ed ha inglobato anche parte dell’imposta sul reddito e RAGIONE_SOCIALE relative addizionali (es. redditi fondiari su beni non locati). L ‘I rap, invece, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netta RAGIONE_SOCIALE imprese, ovverosia, in termini generali, il
prodotto comprensivo dei costi per il personale e degli oneri e proventi di natura finanziaria.
La differenza tra le due imposte rende evidente che è più immediata la relazione tra l’Imu e l’RAGIONE_SOCIALE con riguardo agli immobili strumentali dell’impresa, mentre l’Irap nulla ha a che vedere con l’ RAGIONE_SOCIALE che è applicata al reddito complessivo netto (cioè, in sostanza, all’utile di esercizio); del resto l’Irap ha sostituito imposte reali già preesistenti, quali l’imposta locale sui redditi (Ilor), l’imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni (Iciap), l’imposta sul patrimonio netto RAGIONE_SOCIALE imprese.
L a complessiva base imponibile dell’Irap, nella quale non rientrano soltanto il costo del lavoro e gli interessi passivi, venne determinata in connessione con il complessivo riordino della finanza locale incentrato sulla nuova imposta , per cui l’Irap è stata istituita in termini di autonomia rispetto al parallelo regime di imposizione sul reddito.
La deducibilità integrale dell’Irap dall’RAGIONE_SOCIALE avrebbe legato sistematicamente le due imposte (benché rivolte a presupposti del tutto distinti ed autonomi) e avrebbe reso necessario tenere conto degli effetti dell’una sull’altra nel disciplinarne gli aspetti applicativi, a cominciare dall’aliquota.
Inoltre, come rilevato dall’RAGIONE_SOCIALE controricorrente , in relazione all’anno di riferimento (2012) la stessa imposta sul reddito (RAGIONE_SOCIALE) conteneva una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi, ammessa solo in proporzione al rapporto tra il totale dei costi sostenuti ed i costi che concorrono direttamente alla produzione del reddito.
Dunque, la deduzione della quota Irap imputabile agli interessi passivi è forfetaria in coerenza con la deducibilità forfetaria dal reddito di impresa tipica di tale costo, in considerazione della difficile determinazione della sua inerenza.
In conclusione, nel caso in esame, anche con riferimento all’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di deducibilità dell’Imu, si ritiene la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni di illegittimità costituzionale denunziate da parte ricorrente, per cui il ricorso va rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’RAGIONE_SOCIALE entrate RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 35.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 14 novembre 2023