Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7736 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7736 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (incorporante RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale notarile allegata, dagli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
Oggetto: Rimborso Ires 2009/2011 – Deducibilità Irap Costi per il personale dipendente -Limiti -Contributi previdenziali ed assicurativi.
la sentenza n. 3857, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia l’11.10.2021, e pubblicata il 25.10.2021;
ascoltata la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; raccolte le conclusioni del AVV_NOTAIO.M., s.AVV_NOTAIO, il quale ha domandato l’accoglimento del ricorso; ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dall’AVV_NOTAIO che ha domandato l’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, dall’AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dell’impugnativa;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE presentava il 12.3.2013 istanza di rimborso della maggiore Ires versata, in conseguenza della mancata deduzione dell’Irap, in relazione agli anni dal 2009 al 2011. L’Amministrazione accordava un rimborso parziale, ritenendo che le spese sostenute per il personale dipendente fossero deducibili, ma non con riferimento a quanto trattenuto e versato in relazione al trattamento previdenziale ed assicurativo dei lavoratori.
RAGIONE_SOCIALE, incorporante della RAGIONE_SOCIALE, contestava i provvedimenti di rimborso nella parte in cui l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ridotto gli importi riconosciuti rispetto alla richiesta, proponendo separate impugnazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che accoglieva i ricorsi in relazione alla decorrenza degli interessi, mentre li rigettava con riferimento alla maggiore pretesa restitutoria.
La società spiegava appello avverso la pronuncia della CTP, con riferimento alla parte in cui era rimasta soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. La CTR riuniva i ricorsi e li rigettava.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, affidandosi a due strumenti di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria. La controricorrente ha anche depositato memoria.
4.1. La causa veniva chiamata all’udienza camerale del 21.9.2023, ed il Collegio, ‘rilevato che la questione proposta dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso presenta caratteri di novità, nonché di rilevanza per l’orientamento della giurisprudenza, ritenutane l’opportunità, dispone rimettersi la trattazione del giudizio alla pubblica udienza della sezione tributaria’ (Cass. sez. V, ord. int. 27.9.2023, n. 27494, p. 3). La trattazione del giudizio è stata quindi rifissata all’odierna udienza pubblica.
Motivi della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società contesta la violazione dell’art. 2, comma 1, del Dl n. 201 del 2011, come conv., e dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, per non avere la CTR rilevato che al fine di individuare l’Irap deducibile dalla base imponibile dell’Ires assumono rilievo tutte le spese sostenute per il personale dipendente così come imputate nel conto economico.
Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la contribuente censura la nullità della sentenza adottata dal giudice dell’appello, in conseguenza della violazione dell’art. 36, comma 1, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, comma secondo, cod. proc. civ., e dell’art. 111 della Costituzione, perché la CTR ha adottato una motivazione puramente apparente.
Con il primo motivo di ricorso la società critica la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa la CTR, perché la quota imponibile RAGIONE_SOCIALE spese per il personale dipendente e assimilato, cui
è analiticamente riferibile l’Irap ammessa in deduzione ai fini dell’Ires, ai sensi dell’art. 2 del Dl. n. 201 del 2011, come conv., e dell’art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 446 del 1997, è rappresentata da tutte le spese sostenute per il personale dipendente ‘tassate’ ai fini Irap, in base a quanto esposto nel conto economico, e non il minor importo indicato, ai fini Irap, nel NUMERO_DOCUMENTO (dichiarazione dei sostituti d’imposta). Mediante il secondo strumento di impugnazione la contribuente censura la decisione impugnata per aver adottato una motivazione meramente apparente, non illustrando in realtà con completezza le ragioni della propria decisione e non pronunciando su alcune questioni sottoposte dalle parti. I due motivi di ricorso presentano elementi di connessione, e possono essere trattati congiuntamente per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
4. L’RAGIONE_SOCIALE replica che non possono essere ricompresi tra gli oneri deducibili le somme versate dalla contribuente per i trattamenti assistenziali, previdenziali ed assicurativi dei lavoratori, perché non sono qualificabili quali spese sostenute dalla società, e deducibili in suo favore, trattandosi invece di importi ‘versati per/dai lavoratori dell’azienda’, attraverso il meccanismo della ritenuta alla fonte. ‘La parte di rimborso riconosciuto, infatti, riguarda solo l’imposta del costo di lavoro deducibile al netto di obblighi assicurativi e previdenziali sostenuti per/dai lavoratori dipendenti, poiché si tratta di spese sostenute non dalla società, bensì dal dipendente che percepisce gli emolumenti stipendiali. Riconoscere il rimborso anche di tali somme, significherebbe riconoscere anche l’illegittima titolarità di somme che non competono all’azienda’ (controric., p. 6), fermo restando che il calcolo dell’ammontare (della deduzione e quindi) del rimborso riconoscibile, dedotto quanto trattenuto e versato per oneri previdenziali ed assicurativi, non è stato effettuato
arbitrariamente, bensì sul fondamento di quanto esposto dalla stessa contribuente nella sua dichiarazione dei redditi.
La CTR, dopo aver ricostruito lo svolgimento del processo e richiamato la decisione assunta dal giudice di primo grado che dichiara di condividere, osserva che ‘i dati utilizzati dall’Ufficio per stabilire l’entità della deduzione IRES, posto che è incontestata l’esclusione dei contributi assicurativi e previdenziali, non potevano che essere quelli indicati nella dichiarazione IRAP e nel moRAGIONE_SOCIALE 770. Nel primo, infatti, vengono esposti distintamente i contributi assicurativi (rigoIS1) le deduzioni forfettarie (rigo IS2) i contributi previdenziali ed assistenziali (rigo IS3) le spese per apprendisti, disabili etc. (rigo IS4) e, infine, al rigo IS8 il totale RAGIONE_SOCIALE deduzioni’ (sent. CTR, p. VI) conteggiabili. ‘Quanto esposto al rigo IS8 deve, quindi, essere sottratto dall’importo dichiarato nel moRAGIONE_SOCIALE 770 indicato nei quadri DC e nel rigo 01 col 4 -per depurare il costo lordo del personale dai contributi sopra citati’ ( ibidem ).
La motivazione adottata dalla CTR si rivela effettivamente lacunosa. Innanzitutto afferma di condividere ‘quanto deciso dai primi giudici’ (sent. CTR, p. VI), ma non illustra quali valutazioni espresse dalla CTP abbia inteso condividere, non avendo neppure riassunto il contenuto della decisione richiamata nella premessa della sua pronuncia.
6.1. Inoltre, il giudice del gravame non esamina affatto l’argomento centrale proposto dalla ricorrente, secondo cui l’Irap deducibile dovrebbe dedursi dal conto economico e non dalla dichiarazione dei redditi. La CTR afferma che non può che farsi riferimento a quest’ultima, ma non spiega perché.
6.2. Nella sua assolutezza, poi, l’affermazione della CTR secondo cui ‘è incontestata l’esclusione dei contributi assicurativi e previdenziali’ (sent. CTR, p. VI), senza maggiore specificazione, senza indicazione del documento e/o degli atti di causa su cui si fonda l’argomento, rimane apodittica.
In definitiva il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE risulta pertanto fondato e deve essere accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo giudizio.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
accoglie il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, e provveda anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’8 marzo 2024.