Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 322 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 322 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
IRES, IRAP 2011 DEDUCIBILITA’
INTERESSI PASSIVI
MUTUI IMMOBILIARI GARANTITI DA
IPOTECA.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3656/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale allegata in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente incidentale – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 3319/2/22 depositata il 15/07/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma, ha notificato alla RAGIONE_SOCIALE l’avviso d’accertamento n. TK3035404946/2016, per l’anno d’imposta 2011, procedendo ‘ai fini IRES, ai sensi degli artt. 39, comma 1, 40, e 41-bis del D.P.R. n. 600/73’ a recuperare a tassazione ‘interessi passivi non
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deducibili ex art. 96, D.p.r. n. 917/1976, pari ad Euro 1.823.765,15. A fondamento dell’accertamento l’Ufficio ha sostenuto che fosse insussistente ‘il presupposto oggettivo necessario affinché gli interessi passivi sostenuti dalla Società possano essere assoggettati a tale disciplina agevolativa’ e ciò in quanto ‘il contratto di finanziamento con la Banca Popolare di Milano non è stato stipulato al fine di terminare la costruzione del centro commerciale Vulcano, ma al fine di generare una riserva di liquidità’.
2. La società RAGIONE_SOCIALE proponeva impugnazione avverso l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma, contestando in particolare, quanto al rilievo circa la indebita deduzione di interessi passivi, l’illegittimità dell’atto impositivo perchè l’art. 1, comma 36, della legge 244/2007, che stabilisce la deducibilità degli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, non prevederebbe sul piano oggettivo alcuna limitazione relativa alla motivazione e alle ragioni funzionali dei finanziamenti contratti. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio riaffermando la legittimità della condotta impositiva, contestando l’impugnazione proposta e chiedendone l’integrale rigetto. La Commissione tributaria provinciale di Roma, con la sentenza n. 19757/45/17, depositata il 6.7.2017, accoglieva parzialmente il ricorso e compensava le spese di lite. La Commissione riteneva legittimo il recupero a tassazione operato dall’Ufficio sugli interessi, ma solo per la parte di interessi che riguardavano la somma mutuata utilizzata per finanziamenti infragruppo dalla RAGIONE_SOCIALE Per la parte relativa agli interessi utilizzati per completare la costruzione del centro commerciale e per la ristrutturazione, la Commissione tributaria provinciale riteneva legittima la deduzione degli interessi e annullava l’accertamento.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma per la riforma della pronuncia nella parte in cui risultava soccombente. La società RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di secondo grado spiegando appello incidentale per la riforma della sentenza nella parte in cui era risultata, a sua volta, soccombente. La Commissione tributaria regionale con la sentenza n. 3319/02/22 depositata il 15/07/2022 rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e compensava le spese tra le parti.
Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione in via principale la RAGIONE_SOCIALE con impugnazione affidata a tre motivi.
4.1. L’Agenzia delle Entrate si è costituita spiegando ricorso incidentale affidato ad un motivo.
4.2. La società ricorrente in via principale ha depositato memoria ex art. 380-bis. 1 c.p.c..
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 14/11/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso la RAGIONE_SOCIALE deduce nullità della sentenza per motivazione apparente – violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, n. 4, 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. n. 31/12/1992, n. 546 – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. per aver, la Commissione tributaria regionale, operato un mero rinvio a quanto statuito dalla Commissione tributaria provinciale. In siffatto modo la Commissione non avrebbe fornito neanche una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, posto che avrebbe omesso di indicare la ragione per la quale avrebbe ritenuto di uniformarsi a tale valutazione.
1.1. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, sebbene in via sintetica, ha motivato in ordine al rigetto dell’impugnazione spiegata in secondo grado, in via incidentale, dalla società
contribuente e, dopo aver riferito i fatti di causa e lo sviluppo del procedimento svoltosi in primo e in secondo grado, ha richiamato, condividendola, l’impostazione della Commissione tributaria provinciale che, definendo il giudizio di primo grado, aveva affermato l’indeducibilità parziale degli interessi passivi all’origine della controversia per la parte riferibile alle somme mutuate utilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE per provvista di liquidità e finanziamenti infra gruppo e tanto perché il Giudice di secondo grado, così come la Commissione tributaria provinciale, ha ritenuto che l’art. 1, comma 36, legge 244/2007 non autorizzasse la deducibilità degli interessi passivi per mutui non destinati alla costruzione ovvero alla ristrutturazione degli immobili destinati alla locazione e sui quali era concessa ipoteca. Per questa via la motivazione è da ritenersi sussistente e va esente dalla censura di nullità spiegata con il primo motivo di ricorso. Si consideri, in proposito, che: la sentenza d’appello può essere motivata per relationem , purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 20/08/2019, n. 20883).
2. Con il secondo motivo del ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 36, della legge n. 244/2007 vigente ratione temporis -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. per avere, la Commissione tributaria regionale, ritenuto integralmente deducibili i soli interessi passivi relativi alla parte del finanziamento utilizzata per
l’ultimazione della costruzione del complesso polifunzionale Vulcano, ritenendo, per contro, l’indeducibilità degli interessi passivi generati da finanziamenti non utilizzati per la costruzione ovvero per la ristrutturazione degli immobili. Secondo la difesa della società ricorrente ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, non avrebbe alcun rilievo la finalità del finanziamento essendo solo due i presupposti per la integrale deducibilità degli interessi passivi: che gli interessi siano corrisposti da una società immobiliare di gestione; che gli interessi siano relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su un immobile strumentale per natura, concesso in locazione.
2.1. L’Agenzia delle Entrate resiste sul punto affermando la legittimità dell’accertamento e la fondatezza della decisione della Commissione Tributaria regionale. In proposito cosi argomenta l’Amministrazione finanziaria: in atti sarebbe dimostrato, e tra le parti sarebbe incontestato, che la RAGIONE_SOCIALE aveva acceso un primo finanziamento per la costruzione di un complesso immobiliare e un centro commerciale denominato RAGIONE_SOCIALE nell’anno 2001 e che il complesso immobiliare era stato sostanzialmente completato nel 2006. Nel 2008 la società aveva acceso un nuovo mutuo, dell’importo di euro 92.000.000,00 e aveva posto a garanzia il complesso commerciale ormai costruito riconoscendo privilegio ipotecario di primo grado. In ragione di questi passaggi, secondo l’Ufficio, il secondo finanziamento non sarebbe stato avviato per la costruzione ovvero per la ristrutturazione del complesso immobiliare e, pertanto, agli interessi passivi generati dal mutuo non sarebbe applicabile la disposizione di favore dettata dall’art. 1, comma 36, della legge 244 del 2007. Quest’ultima disposizione andrebbe letta in modo coerente con l’art. 1, comma 35, della stessa legge, con l’art. 96 e con l’art. 110 del t.u.i.r.. Dal tessuto normativo dovrebbe trarsi la conclusione che la deducibilità completa degli interessi passivi,
stabilita dall’art. 1, comma 36, l. 244/2007 in deroga al principio generale dettato dall’art. 96 t.u.i.r. ed ai limiti posti da tale disposizione, sarebbe subordinata alla sussistenza di presupposti soggettivi e oggettivi, come già evidenziato in due precedenti circolari della Agenzia delle Entrate (precisamente, la 19/E del 21/04/2009 e la 37/E del 22/07/2009). Sotto il profilo soggettivo la deduzione sarebbe consentita solo a società immobiliari di gestione e sotto il profilo oggettivo la deducibilità degli interessi sarebbe ammessa solo ove questi trovino origine in mutui contratti per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili sottoposti ad ipoteca. Nella fattispecie, affermava l’Agenzia delle Entrate nell’atto di accertamento e afferma la difesa erariale nel ricorso, difetterebbe il presupposto oggettivo perché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe acceso il secondo mutuo quando era già terminata la costruzione del complesso immobiliare e perché, come accertato dalla analisi dei flussi finanziari, avrebbe utilizzato la provvista finanziaria per concedere a sua volta prestiti fruttiferi ad altre società del gruppo e comunque per finanziare diverse esigenze nascenti dalla attività di impresa.
2.2. Il secondo motivo del ricorso principale è fondato. L’art. 1, comma 36, legge n. 244 del 2007 dopo aver previsto l’istituzione a mezzo di successivo d.m. di una Commissione di studio sulla fiscalità delle imprese immobiliari al fine di proporre modifiche normative agevolative in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa -stabilisce, sino all’applicazione delle suddette modifiche, «la non rilevanza ai fini dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione». Per effetto della citata disposizione, pertanto, gli interessi passivi, corrisposti per «finanziamenti garantiti da ipoteca
su immobili destinati alla locazione» sono totalmente deducibili, in deroga al regime di parziale deducibilità previsto dall’art. 96 t.u.i.r.
2.3. In ordine alle sorti di tale disciplina, va evidenziato che l’art. 4, comma 4, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese) ha limitato soggettivamente la portata della disposizione in quanto, dopo le parole: «immobili destinati alla locazione» ha aggiunto le seguenti: «per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare» ed ha precisato che si considerano tali «le società il cui valore dell’attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.». Successivamente, l’art. 14, comma 2, d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 aveva disposto l’abrogazione della disposizione; tuttavia, l’art. 1, comma 7, legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ne ha fatta salva l’applicazione «nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari».
2.4. Nella controversia in esame vengono in rilievo i soli presupposti oggettivi per l’applicazione della disciplina di favore atteso che non è contestato che la società contribuente sia in possesso dei requisiti per essere considerata società di gestione immobiliare. Secondo la tesi dell’Ufficio l’interpretazione letterale e teleologica della disposizione, nella parte in cui fa riferimento a «interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione», porrebbe un limite oggettivo all’integrale deducibilità: il finanziamento dovrebbe essere stato contratto per finanziare l’acquisto o la costruzione dell’immobile.
2.5. Va disatteso l’argomento secondo cui l’ambito oggettivo di applicazione della norma vada limitato agli interessi passivi
corrisposti su finanziamenti contratti esclusivamente per l’acquisto o per la costruzione degli immobili destinati alla locazione, trattandosi di limitazione che non trova riscontro nel testo normativo. Non possono giustificarsi limitazioni alla disposizione che prevede l’integrale deducibilità degli interessi che non trovino evidenza nel tenore letterale della norma; il legislatore, quando ha ritenuto di limitare la portata applicativa della disposizione, lo ha fatto in via espressa imponendo il limite soggettivo della applicabilità alle sole società di gestione immobiliare. Del resto, questa Corte in merito all’interpretazione dell’art. 1, comma 36, della legge 244/2007 ha già evidenziato che «la portata di tale disposizione, quale ricavabile dalla sua interpretazione letterale e teleologica, è estremamente ampia, tanto da non giustificare limitazioni né sul piano oggettivo, delle tipologie di immobili considerate, né sul piano funzionale, degli obiettivi dell’indebitamento» (Cass. 21/07/2023, nn. 21885 e 21880 seguite da Cass. 24/07/2023, n. 22191 e Cass. 27/07/2023, n. 22735 e, da ultimo, si veda Cass. 08/11/2024, n. 28804). A questo indirizzo, di recente affermatosi, la Corte intende dare continuità.
2.6. La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a questi principi nella parte in cui ha escluso la deducibilità degli interessi passivi perché derivanti da finanziamenti non contratti per la costruzione o la ristrutturazione degli immobili, così offrendo una interpretazione dell’art. 1, comma 36, della legge 244/2007 che va disattesa perché viziata.
2.7. In conclusione, il secondo motivo del ricorso principale va accolto e la sentenza va, negli stessi limiti, cassata.
Con il terzo motivo del ricorso principale la RAGIONE_SOCIALE deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), del c.p.c. per aver, la Commissione tributaria regionale, omesso di valutare il seguente fatto decisivo del
giudizio: la RAGIONE_SOCIALE avrebbe calcolato gli interessi passivi deducibili in modo assai prudente, addirittura penalizzandosi in quanto dal calcolo eseguito sono emersi interessi passivi indeducibili pari ad Euro 82.318,00, mentre la Società, anche se avesse applicato le limitazioni di cui all’art. 96 TUIR, avrebbe dovuto riportare una eccedenza di ROL di Euro 3.145.453,05. Ove la Commissione avesse esaminato tale questione, non avrebbe non potuto annullare, integralmente, l’avviso di accertamento a prescindere dalla parte del finanziamento utilizzata per la costruzione del Centro commerciale, posta l’erroneità dei conteggi dell’Agenzia e della conseguente ripresa a tassazione.
3.1. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso principale con l’affermazione del principio di diritto secondo il quale, ai fini della integrale deducibilità degli interessi passivi, l’art. 1, comma 36, legge 244 del 2007, richiede sul piano soggettivo che ad effettuare la deduzione sia una società di gestione immobiliare e sul piano oggettivo che si tratti di finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati a locazione, senza limitazioni ulteriori derivanti dalla destinazione delle somme mutuate, induce a ritenere assorbito il terzo motivo di ricorso.
In ragione dei principi affermati sopra, sub 2.5., non vi è ragione che giustifichi l’esclusione dalla deducibilità degli interessi derivanti dalla parte di mutuo utilizzata per finalità diverse dalla costruzione ovvero dalla ristrutturazione degli immobili. Dunque, ogni questione relativa ai conteggi e alla destinazione delle somme mutuate rimane assorbita.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge n. 244/2007 e dell’art. 109 del DPR 917/1986 t.u.i.r. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La difesa erariale ripropone l’interpretazione dell’art. 1, comma 36, legge 244 del 2007 già posta dalla Agenzia delle Entrate a fondamento
dell’atto di accertamento, secondo la quale gli interessi passivi sui mutui sono deducibili, alla luce della norma in questione, solo ove i mutui siano accesi per la costruzione e la ristrutturazione degli immobili. Secondo l’Ufficio la sentenza impugnata, cosi come la sentenza di primo grado, avrebbe accolto la (retta) interpretazione della norma, ma avrebbe errato nel ritenere che, per una parte della somma mutuata, la società contribuente avesse dimostrato la destinazione della provvista alla costruzione della parte residua del complesso immobiliare. Secondo l’Ufficio si era dimostrato in atti che tutta la somma era stata destinata a finanziamenti infragruppo e quindi a finalità diverse da quelle considerate dalla norma di cui all’art. 1, comma 36, legge 244 del 2007.
4.1. Il ricorso incidentale è infondato. La conclusione argomentata con riguardo al secondo motivo del ricorso principale ed esposta sopra sub. 2.3., 2.4. e 2.5. vale ad offrire la retta interpretazione dell’art. 1, comma 36, legge 244 del 2007, alla quale la Commissione tributaria regionale dovrà attenersi in sede di rinvio; si tratta di una conclusione che impone il rigetto del ricorso incidentale perchè esclude la fondatezza di una doglianza fondata sul presupposto che la norma richieda, ai fini della deducibilità degli interessi, che il finanziamento sia destinato alla costruzione o alla ristrutturazione degli immobili locati e sottoposti ad ipoteca.
In definitiva, il secondo motivo del ricorso principale va accolto; va respinto il primo motivo, assorbito il terzo motivo. Il ricorso incidentale va rigettato. La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il primo motivo del ricorso principale spiegato dalla società contribuente; accoglie il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbito il terzo motivo del ricorso principale;
rigetta il ricorso incidentale spiegato dalla Agenzia delle Entrate; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 14