Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27862 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2117/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che la rappresenta e difende
-controricorrente/ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA n. 3520/2016 depositata il 13/06/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE veniva attinta da avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta dal 2008 al 2011, con i quali , oltre a formulare rilievi minori, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestava l’assenza del requisito soggettivo previsto dall’art. 96 TUIR ai fini dell’integrale deduzione degli interessi passivi relativi a
finanziamenti ipotecari garantiti da immobili destinati alla locazione, con i conseguenti recuperi a tassazione.
La CTP di Milano, riuniti i ricorsi, li accoglieva integralmente, apprezzando le ragioni della società contribuente.
L’appello proposto dall’Amministrazione veniva parzialmente accolto dalla CTR della Lombardia che, peraltro, per quanto ancora qui rileva, confermava l’annullamento del rilievo relativo alla deduzione degli interessi passivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ricorre, con unico motivo, avverso la predetta sentenza.
Resiste la contribuente con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato sorretto da due motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, rubricato «Violazione o falsa applicazione dell’art. 96 del DPR 917 del 1986 (TUIR) e art. 1, comma 36 della L. 244/2007» l’RAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., che i giudici di appello abbiano interpretato estensivamente l’ambito del l’agevolazione prevista dalla richiamata disciplina normativa, che l’Amministrazione ritiene limitata alle società di mera gestione immobiliare, ed agli immobili locati in funzione della politica di sviluppo dell’edilizia abitativa.
Preliminarmente, deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso sollevata dalla società contribuente, che afferma che l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe utilmente contrastato solo una RAGIONE_SOCIALE due rationes decidendi su cui si fonda la pronuncia di secondo grado, e segnatamente la ritenuta erronea interpretazione estensiva del presupposto oggettivo della agevolazione, che l’Amministrazione ritiene essere circoscritta ai soli finanziamenti per l’acquisto di immobili locati ad uso abitativo.
2.1. L’eccezione è infondata, in quanto la ricorrente ha diffusamente contestato anche la ritenuta sussistenza del requisito
soggettivo, allegando che la società contribuente, anche a non tener conto della limitazione all’ambito della edilizia abitativa, non è riconducibile al modello della società immobiliare di gestione delineata dalle norme richiamate, in quanto gestisce rami di azienda destinati all’affitto (v. ricorso p. 14).
Il motivo è, altresì, infondato.
3.1. Giova ricordare che questa Corte ha affermato che «L’art. 1, comma 35, legge finanziaria del 2008 ha chiarito che gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione dei beni immobili (cd. «immobili patrimonio»), che non costituiscono beni strumentali all’attività d’impresa né beni merci, concorrono alla determinazione del reddito d’impresa. Ne consegue che ai fini dell’Ires gli interessi passivi di finanziamento contratti per l’acquisto di questi ultimi sono deducibili nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 96 T.u.i.r. Il successivo comma 36, tuttavia, ha previsto che non rilevano ai fini dell’articolo 96 T.u.i.r. (e sono, pertanto, integralmente deducibili) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione . In questo senso si è espressa anche l’RAGIONE_SOCIALE con la circolare del 22 luglio 2009 n. 37, ove si è precisato che l’ambito di applicazione del comma 36 citato è limitato alle cd. immobiliari di gestione, ovvero alle società la cui attività consiste nell’utilizzo passivo degli immobili patrimonio.» (cfr. Cass., V, n. 2472/2023).
3.2. La CTR, con corretta applicazione dei criteri ora richiamati, ha qualificato la ricorrente come ‘immobiliare di gestione’, riconducendo l’attività svolta, nel caso di specie una galleria commerciale i cui locali vengono concessi in affitto di azienda a società che vi esercitano il commercio, in ragione della assoluta prevalenza della componente di gestione passiva degli immobili a fronte di una minimale prestazione di servizi accessori, quantificata quale produttiva del 10% dei ricavi della società.
3.3. Il criterio discretivo applicato dalla Corte territoriale è stato predicato dalla stessa Amministrazione in documenti di prassi (v. Circolare n. 7/E del 2013, che, pur relativa a differente oggetto, fornisce una identificazione della ‘società di gestione immobiliare’ in termini di prevalenza dell’attività di locazione o affitto). Non è inoltre indifferente, pur valendo a meri fini esegetici, che la disciplina sopravvenuta a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dal d.lgs. n. 147/2015 all’art. 36 cit., nel delineare con maggior rigore l’ambito della agevolazione e con evidente continuità con la regola previgente, abbia esplicitato il presupposto della prevalenza, cristallizzato nella quota dei 2/3 dei ricavi di necessaria provenienza dalla locazione o dall’affitto di aziende.
3.4. L’apprezzamento posto in essere dalla CTR e fondato su tali corrette premesse è, infine, attività esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità.
In conclusione, il ricorso principale va rigettato, ed il ricorso incidentale condizionato risulta conseguentemente assorbito; segue la condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 02/10/2024.