Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32902 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18057/2017 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio AVV_NOTAIO‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA che la rappresenta e difende
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. AVV_NOTAIOa LOMBARDIA- MILANO n. 170/2017 depositata il 26/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza AVV_NOTAIOa C.T.R. AVV_NOTAIOa Lombardia, che ha confermato la sentenza AVV_NOTAIOa C.T.P. di Mantova di parziale rigetto del ricorso per l’annullamento AVV_NOTAIO‘avviso di accertamento con il quale erano assoggettati a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, per l’anno di imposta 2009, i costi sostenuti per la costruzione di una residenza sanitaria assistenziale, realizzata nel 2003, e concessa in locazione alla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza AVV_NOTAIOa C.T.R., chiamata a decidere solo su uno dei rilievi sollevati con l’avviso di accertamento, riguardante la ripresa a tassazione AVV_NOTAIOa somma di euro 75.987,00 -pari alla differenza fra agli interessi passivi su due mutui ipotecari accesi dalla società, ammessi dall’Ufficio, e quelli dedotti dalla società, pari ad euro 285.900,00ha ritenuto infondato l’appello, osservando che siffatti mutui, come dimostrato dal verbale del 7 dicembre 2004, del C.d.A AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) non erano stati contratti per sostituire il precedente finanziamento, ottenuto per provvedere alla costruzione AVV_NOTAIO‘immobile, ma per assicurare alla società liquidità destinata allo svolgimento AVV_NOTAIO‘attività di cura e ricovero svolta all’interno AVV_NOTAIOa struttura assistenziale, gestita
dalla RAGIONE_SOCIALE, con cui la RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato contratto di affidamento in gestione in data 15 febbraio 2004.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Con memoria del 30 ottobre 2024 la società ricorrente ribadisce le ragioni di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE formula due motivi di impugnazione.
Con il primo si duole, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., AVV_NOTAIOa violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 36 AVV_NOTAIOa L. 244/2007 e AVV_NOTAIO‘art. 96, comma 1 T.U.I.R., in relazione alla negazione AVV_NOTAIOa deduzione integrale degli interessi passivi, benché relativi a due mutui ipotecari per la costruzione di immobili, destinati alla locazione. Premette che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, per procurarsi i fondi necessari alla costruzione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, nelle more del reperimento di mutui agevolati ipotecari a lungo termine, si è avvalsa, in via provvisoria e temporanea, di un finanziamento anticipato, tramite l’accensione di conto corrente bancario con la Banca Popolare di Sondrio, garantito da ipoteca sul terreno di edificazione. Indi la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in data 17 febbraio 2005, ha stipulato due mutui ipotecari, l’uno di euro 4.350.000, con la Banca Popolare di Sondrio, l’altro di euro 4.000.000, con la stessa banca, ma con l’utilizzo di fondi AVV_NOTAIOa Banca Europea di Investimenti (B.E.I.), al fine di estinguere il debito di euro 8.000.000,00 su conto corrente bancario, utilizzato per la costruzione AVV_NOTAIOa residenza, sostituendolo con i suddetti mutui ipotecari a lungo termine. Su questa base, ritenuti integrati i presupposti AVV_NOTAIO‘applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1 comma 36 AVV_NOTAIOa l. 244/2007, ha dedotto anche per l’anno 2009, l’integrale quota annuale degli interessi riguardanti i due mutui ipotecari, pari ad euro 285.990,00, trattandosi di interessi afferenti la costruzione
di immobili, successivamente dati in locazione. Osserva che la sentenza di appello, condividendo l’assunto del giudice di primo grado e AVV_NOTAIO‘Ufficio, ha rigettato il gravame, sostenendo che non si sarebbe trattato di un’ipotesi di estinzione del finanziamento iniziale e sostituzione del medesimo con i mutui ipotecari, ma del reperimento di somme finalizzate alla gestione AVV_NOTAIOa struttura, ciò emergendo dal verbale del C.d.A. AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, in data 7 febbraio 2004. Rileva che detta deliberazione, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, è pienamente compatibile con l’avvenuta sostituzione del finanziamento iniziale, non sussistendo, peraltro, alcuna circostanza fattuale comprovante l’utilizzo dei fondi presi a mutuo, per la gestione AVV_NOTAIOa struttura residenziale. Invero, tutti i finanziamenti, quello su conto corrente prima e quelli derivanti dai mutui ipotecari poi, costituiscono un’unica operazione ed unitaria operazione di finanziamento per la costruzione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE. Sicché gli interessi passivi sono integralmente deducibili ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 36 l. 244/2007, che non distingue fra finanziamenti precedenti o successivi alla costruzione AVV_NOTAIO‘immobile, essendo richiesta dalla disposizione unicamente l’inerenza del finanziamento all’immobile e la destinazione di questo alla locazione.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di più fatti decisivi ai fini del giudizio, che hanno formato oggetto di discussione fra le parti. Lamenta che la sentenza impugnata si sia limitata a valutare la delibera del C.d.A. AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE, senza prendere in considerazione: a) che l’immobile è stato locato e la gestione AVV_NOTAIO‘immobile è stata affidata alla RAGIONE_SOCIALE, a far data dal 15 febbraio 2004, circostanza pacifica e non contestata, che rende evidente che i mutui ipotecari non potessero riguardare la gestione AVV_NOTAIOa
R.S.A.; b) che la delibera del C.d.A AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non riguarda la gestione, ma il finanziamento AVV_NOTAIO‘opera e che i due mutui erano funzionali alla sostituzione del primo finanziamento di euro 8.000.000,00; c) che i due mutui ipotecari -entrambi prodotti e allegati al ricorso- ed in particolare quello finanziato con i fondi B.E.I. fanno espresso riferimento al finanziamento AVV_NOTAIOa costruzione AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE.. Rileva che se i suddetti fatti decisivi fossero stati esaminati la C.T.R. non avrebbe potuto che concludere per l’accoglimento del ricorso.
Il primo motivo è fondato e comporta l’assorbimento del secondo.
4.1 La parte ricorrente invoca l’applicazione AVV_NOTAIO‘art. 1, comma 36 AVV_NOTAIOa l. 244/2007, che recita ‘Con decreto del AVV_NOTAIO è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta RAGIONE_SOCIALE imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto RAGIONE_SOCIALE differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e AVV_NOTAIOa possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione AVV_NOTAIOa politica di sviluppo AVV_NOTAIO‘edilizia abitativa, ferma restando, fino all’applicazione RAGIONE_SOCIALE suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini AVV_NOTAIO‘articolo 96 del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente AVV_NOTAIOa Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione’.
La disposizione, in previsione AVV_NOTAIO‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE disposizioni agevolative in funzione AVV_NOTAIOa politica di sviluppo
AVV_NOTAIO‘edilizia abitativa, dunque, esclude per le imprese immobiliari l’applicazione AVV_NOTAIO‘art. 96 T.U.I.R., come modificato dall’art. 1, comma 33 AVV_NOTAIOa medesima l. 244/2007, introducendo una specifica deroga.
4.2 Proprio la contestuale modifica AVV_NOTAIO‘art. 96 cit. e l’introduzione AVV_NOTAIOa disciplina di cui al comma 36 AVV_NOTAIO‘art. 1, l. 244/2007, sopra riportato, dimostra che interessi passivi corrisposti per l’acquisto o per la costruzione di immobili ‘destinati alla locazione’ e garantiti da ipoteca, da parte di una società che opera nel settore immobiliare, non erano soggetti, nell’anno di imposta 2009, che qui interessa, ai limiti di deducibilità AVV_NOTAIO‘articolo 96 del T.U.I.R., risultando integralmente deducibili dal reddito d’impresa in relazione all’immobile al quale si riferiva il finanziamento.
4.3 Solo con l’art. 4 , comma 4, d. lgs. n.147/2015, la disposizione di cui all’art. 1 , comma 36, l. n.244/2007 è stata modificata, inserendo dopo le parole: ‘immobili destinati alla locazione’, le seguenti parole ‘per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore AVV_NOTAIO‘attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricato’.
4.4 Ne consegue che prima AVV_NOTAIOa modifica di cui all’art. 4, comma 4 cit., l’integrale deduzione degli interessi passivi inerenti a mutui ipotecari interessi su immobili destinati alla locazione non conosceva i limiti successivamente introdotti, riguardanti il contenuto AVV_NOTAIO‘attivo patrimoniale e la formazione dei ricavi, sicché, diversamente da quanto ritenuto dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE entrate, alcuna dimostrazione la società ricorrente doveva dare sulla natura AVV_NOTAIOa sua attività, quale attività di gestione, essendo sufficiente, ai fini AVV_NOTAIO‘integrale deducibilità, che si trattasse di impresa operante nel settore immobiliare e che il finanziamento fosse garantito da ipoteca e riguardasse immobili destinati alla locazione
4.5 Ciò premesso, va rilevato che la sentenza impugnata desume l’inapplicabilità AVV_NOTAIOa più favorevole disciplina di cui all’art. 1, comma 36 l. 244/2007, non dalla mancanza AVV_NOTAIOa prova circa la natura di società di gestione immobiliare, ma dal contenuto, considerato dirimente, del verbale del C.d.A AVV_NOTAIOa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, poi incorporata nella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ove si legge che ‘per soddisfare le esigenze finanziarie AVV_NOTAIOa società in relazione alla gestione AVV_NOTAIOa struttura che ospita la residenza sanitaria assistenziale RAGIONE_SOCIALE Castiglione è necessario provvedere alla ristrutturazione AVV_NOTAIO‘attuale assetto creditizio’.
4.6 Orbene, siffatta delibera appare effettivamente equivoca, perché da un lato, fa riferimento ‘alla gestione AVV_NOTAIOa struttura’, facendo così pensare che le esigenze finanziarie cui essa fa riferimento siano quelle necessarie per attendere direttamente alla conduzione AVV_NOTAIO‘attività, dall’altro, alla ‘ristrutturazione AVV_NOTAIO‘attuale assetto creditizio’, indirizzando verso la stipulazione dei mutui per la sostituzione del precedente finanziamento.
4.7 In una simile situazione, nondimeno, diveniva fondamentale la consultazione dei contratti di mutuo fondiario, completamente ignorati dalla C.T.R. Ed invece, proprio nel testo contrattuale, datato 17 febbraio 2005 (all. 26 all’atto di appello, prodotto anche in questo giudizio di legittimità) si legge che: b) ‘la parte mutuataria ha chiesto alla Banca un mutuo ipotecario a medio termine ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 38 T.U. per sopperire a parte del
fabbisogno finanziario relativo alla realizzazione del ‘Progetto’ rientrante nelle finalità previste dalla precedente lett. a), come meglio precisato nella documentazione fornita e nelle dichiarazioni rilasciate dalla parte mutuataria, consistente in particolare nella costruzione di una residenza sanitaria assistenziale; c) la Banca a fronte del citato progetto e sulla base AVV_NOTAIOa situazione economica dichiarata dalla parte mutuataria, nonché sulla scorta AVV_NOTAIOa valutazione attribuita alle garanzie offerte, ha deliberato di accordare il finanziamento richiesto per l’importo di euro 4.350.000,00; d) per la concessione di detto finanziamento la Banca ha chiesto alla BEI l’assegnazione dei fondi a valere sul contratto di prestito di cui alla lettera a); d) la BEI ha accolto tale richiesta e ha assegnato i relativi fondi…’.
E’, dunque, evidente che la richiesta del mutuo, così finanziato, aveva proprio quale scopo la costruzione AVV_NOTAIOa residenza e non la mera gestione AVV_NOTAIOa struttura. A nulla rileva che, come sottolineato dalla sentenza, la costruzione AVV_NOTAIO‘immobile fosse già ultimata essendo il finanziamento richiesto volto proprio a coprire quei costi e per tale motivo concesso.
4.8 Ecco, allora, che non vertendosi in questo caso in una ipotesi di c.d. doppia conforme di merito (da ultimo cfr. Cass, Sez. 3 – , n. 5947 del 28/02/2023; id. Sez. 1 n. 26774 del 22/12/2016), in quanto nessuna doglianza riguarda la contestazione dei fatti, tanto è vero che il motivo non è proposto ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 360, comma 1 n. 5) c.p.c., ma in un’ipotesi di violazione di legge, riguardante la qualificazione degli interessi passivi come inerenti a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, ai sensi AVV_NOTAIO‘art. 1 comma 36 AVV_NOTAIOa l. 244/2007, è necessario rimettere al giudice di seconda cura, che dovrà provvedervi esaminando il contenuto
dei contratti di mutuo fondiario prodotti, la valutazione circa l’inerenza dei suddetti mutui alla costruzione di immobili destinati alla locazione.
La sentenza deve, pertanto, essere cassata in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado AVV_NOTAIOa Lombardia, cui è demandata anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria AVV_NOTAIOa Lombardia, in diversa composizione, cui demanda anche la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2024