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Deducibilità immobili professionali e limiti temporali

Una recente ordinanza della Cassazione affronta il tema della deducibilità dei costi immobili per uso professionale. La Corte ha confermato la detraibilità dell’IVA per la costruzione di una pertinenza, basandosi sul principio dell’uso effettivo del bene, anche se catastalmente abitativo. Tuttavia, ha negato la deducibilità delle quote di ammortamento per la stessa pertinenza, poiché costruita al di fuori della finestra temporale (2007-2009) prevista da una specifica norma agevolativa, chiarendo che non si tratta di semplici spese incrementative.

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Pubblicato il 8 settembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

Deducibilità Costi Immobili Professionali: L’Uso Prevale, ma i Limiti di Legge no

La questione della deducibilità dei costi immobili sostenuti da professionisti e imprese è da sempre al centro di un vivace dibattito con l’amministrazione finanziaria. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione getta nuova luce su due aspetti fondamentali: la detraibilità dell’IVA e la deducibilità dell’ammortamento per le pertinenze di immobili strumentali. La decisione distingue nettamente tra la valutazione basata sull’uso effettivo del bene e il rispetto inderogabile dei limiti temporali imposti dalla legge.

I Fatti di Causa

Il caso riguarda uno studio professionale associato che aveva sostenuto spese per la costruzione di un’autorimessa e la pavimentazione di un’area esterna, pertinenze di un immobile adibito a studio notarile. Lo studio aveva quindi detratto l’IVA relativa a tali lavori e dedotto le quote di ammortamento dal proprio reddito. L’Agenzia delle Entrate contestava entrambe le operazioni, sostenendo l’indetraibilità oggettiva dell’IVA, poiché l’immobile principale era catastalmente classificato come abitativo, e l’indeducibilità dell’ammortamento, in quanto l’autorimessa era stata costruita nel 2011, al di fuori del periodo agevolato previsto dalla normativa.

La Decisione della Corte: un Doppio Binario Interpretativo

La Corte di Cassazione, chiamata a dirimere la controversia, ha seguito due percorsi argomentativi distinti per le due imposte, giungendo a conclusioni opposte.

Le motivazioni

La Suprema Corte ha fornito una chiara linea interpretativa. Per quanto riguarda l’IVA, è stato ribadito un principio ormai consolidato: la valutazione della strumentalità di un bene non deve essere astratta, basata sulla mera classificazione catastale, ma concreta, fondata sull’effettivo utilizzo nell’ambito dell’attività professionale. Poiché la corte di merito aveva accertato che l’immobile era effettivamente utilizzato come studio e che l’autorimessa e il piazzale erano necessari per tale attività, la detrazione dell’IVA è stata considerata legittima. Questo principio di inerenza prevale sulla classificazione formale del bene.

Discorso diverso, invece, per la deducibilità dei costi immobili ai fini delle imposte dirette. La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sull’ammortamento. La normativa specifica (L. 296/2006) aveva introdotto una deroga temporanea che consentiva la deducibilità dell’ammortamento per gli immobili strumentali dei professionisti, ma solo se acquistati o costruiti nel triennio 2007-2009. Essendo l’autorimessa stata realizzata nel 2011, tale agevolazione non poteva trovare applicazione. La Corte ha inoltre respinto la tesi secondo cui tali costi potessero essere considerati come mere ‘spese incrementative’ del valore dell’immobile principale. La costruzione di un nuovo immobile, sebbene pertinenziale, costituisce la creazione di un bene nuovo con una propria autonomia strutturale, e la sua deducibilità deve seguire le regole applicabili al momento della sua realizzazione, non quelle potenzialmente applicabili all’immobile principale.

Le conclusioni

La pronuncia offre due indicazioni operative cruciali per professionisti e imprese. In primo luogo, ai fini IVA, è fondamentale poter dimostrare l’effettivo e strumentale utilizzo di un immobile per la propria attività, poiché questo dato prevale sulla classificazione catastale. In secondo luogo, per quanto riguarda le imposte sui redditi e la deducibilità degli ammortamenti, è necessario un rigido rispetto dei requisiti e dei limiti temporali previsti dalle norme di legge, specialmente quelle di natura agevolativa. La costruzione di una pertinenza non consente di ‘rivitalizzare’ o estendere benefici fiscali scaduti, poiché viene considerata come la creazione di un nuovo asset, soggetto autonomamente alle normative vigenti al momento della sua venuta ad esistenza.

È possibile detrarre l’IVA sulle spese per un immobile a uso abitativo se viene utilizzato per un’attività professionale?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che ai fini della detrazione IVA, la natura strumentale del bene deve essere valutata “in concreto”, ovvero in base al suo effettivo utilizzo per l’esercizio dell’attività. Se l’immobile, pur catastalmente abitativo, è usato come studio professionale, l’IVA sulle spese relative (come la costruzione di una pertinenza) è detraibile.

Le spese per costruire una pertinenza (es. un garage) per uno studio professionale sono sempre deducibili come quote di ammortamento?
No. La deducibilità delle quote di ammortamento per immobili strumentali dei professionisti era specificamente regolata da una norma (L. n. 296/2006) che la consentiva solo per immobili acquistati o costruiti nel triennio 2007-2009. Se la pertinenza è stata costruita dopo tale periodo (nel caso di specie, nel 2011), le relative quote di ammortamento non sono deducibili.

Costruire un garage per uno studio professionale può essere considerata una “spesa incrementativa” del valore dell’immobile principale, rendendola così deducibile?
No. La Corte ha chiarito che le spese per la costruzione di un nuovo immobile pertinenziale non possono essere considerate come semplici spese incrementative di un immobile preesistente. Si tratta della creazione di un nuovo bene, con una sua autonomia strutturale, la cui deducibilità segue regole proprie e non quelle dell’immobile principale, specialmente se soggetta a limiti temporali specifici.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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