Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34830 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34830 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2023
Oggetto:
accertamento – deducibilità dei costi –
– Consigliere relatore –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22942 del ruol o RAGIONE_SOCIALE dell’anno 20 18 proposto da:
NOME , titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in INDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, n. 185/5/2018, depositata in data 25 gennaio 2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che:
dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’RAGIONE_SOCIALE aveva notificato a NOME COGNOME due avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008; relativamente alla ripresa di cui all’anno 2007, considerata la inattendibilità della contabilità, si era proceduto induttivamente alla rideterminazione del reddito dichiarato oltre alla irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni; relativamente alla ripresa di cui all’anno 2008, attesa l’omessa registrazione di fatture di acquisto, si era proceduto ad accertare un maggior reddito di impresa rispetto a quello dichiarato, oltre alla contestazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni; avverso gli atti impositivi il contribuente aveva proposto separati ricorsi che, con motivazione sostanzialmente analoga, erano stati parzialmente accolti dalle Commissioni tributarie provinciali di Torino, avendo ritenuto di dovere riconoscere la deduzione dei costi in via forfettaria nella misura del dieci per cento dei maggiori ricavi; avverso le suddette pronunce l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che: non potevano essere riconosciuti costi in misura percentuale ai maggiori redditi non dichiarati, avendo già l’ufficio riconosciuto deducibili i costi risultanti dalle fatture di acquisto non registrate ovvero consistenti nei costi di
gestione già dedotti; non poteva essere riconosciuto il diritto alla detrazione dell’iva sulle fatture pagate ma non registrate;
il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a due motivi di censura, cui ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso;
considerato che:
con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione del l’art. 53, Cost. e del principio della capacità contributiva con riferimento all’omessa valutazione di costi occulti della gestione aziendale, tenuto conto del fatto che anche relativamente ai maggiori redditi non dichiarati e accertati deve essere riconosciuto, anche in via forfettaria, la deduzione dei relativi costi;
il motivo è infondato;
va osservato, in primo luogo, che, stando a quanto risulta in sentenza, la pretesa dell’amministrazione finanziaria ha avuto una ragione giustificativa differente per i diversi anni di imposta oggetto di accertamento, in quanto: per l’anno 2007, si è proceduto con accertamento induttivo puro, avendo l’amministrazione riscontrato l’inattendibilità della contabilità; per l’anno 2008, invece, la pretesa è derivata dalla verifica della mancata contabilizzazione di fatture di acquisto da parte di propri fornitori, con conseguente accertamento di un maggiore reddito non dichiarato;
pertanto, per l’anno 2007, i maggiori redditi non dichiarati sono stati accertati mediante il ricorso al metodo induttivo puro, mentre per l’anno 2008 si è proceduto con accertamento analitico-induttivo;
la diversità di tali modalità di accertamento impone di effettuare una considerazione differenziata in ordine alla questione della deducibilità dei costi non dichiarati;
con riferimento all’anno 2008, va quindi osservato che, secondo questa Corte, in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio
possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario (Cass. n. 34996 del 2022);
ciò in quanto, l’accertamento analitico-contabile si caratterizza per la rettifica di singole componenti del reddito dichiarato e può derivare dal confronto tra la dichiarazione e le scritture contabili (il bilancio, in particolare) e dall’esame della documentazione posta a fondamento della contabilità. Presupposto dell’utilizzo del metodo analitico o “misto” è l’attendibilità complessiva della contabilità, che consente la rettifica di singole componenti reddituali: in sostanza, la determinazione del reddito è compiuta nell’ambito RAGIONE_SOCIALE risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva di singoli elementi attivi o passivi, dei quali risulta provata aliunde la mancanza o l’inesattezza. Proprio la presenza di una contabilità generalmente attendibile, e una ripresa a tassazione che si realizza mediante rettifiche di singole “poste” della stessa, implica che, ai fini della deduzione dei costi, operi in RAGIONE_SOCIALE la regola ritraibile dall’art. 109 TUIR, in forza della quale, se gli stessi non sono presenti nel conto economico, possono essere dedotti solo se risultano da elementi certi e precisi, dei quali l’onere della prova è a carico del contribuente;
sotto tale profilo, va escluso che possa trovare applicazione il principio del riconoscimento forfettario dei costi, essendo invece il contribuente onerato di fornire la prova certa dei costi sostenuti; tal caso, quanto affermato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 10/2023, essendo la stessa limitata alla questione della deducibilità dei costi a fronte di un indagini né può applicarsi, in accertamento analitico contabile compiuto mediante bancarie;
con riferimento all’anno 2007, va invece rilevato che, secondo la costante giurisprudenza, in caso di accertamento induttivo “puro” di cui al d.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, di questa Corte (Cass. civ., 28 novembre 2022, n. 34996; Cass. civ., 29 settembre 2017, n. 22868) in tema di imposte sui redditi, l’Amministrazione
finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione, in quanto, in questo caso, l’impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità (o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa) ha da tempo indotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare il principio – cui ha fatto riferimento la stessa Corte nella sentenza n. 225 del 2005 secondo il quale deve riconoscersi la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, precisando che è lo stesso ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi;
va quindi osservato che, nel caso di specie, una volta operata una ricostruzione induttiva del maggior reddito non dichiarato, l’amministrazione finanziaria ha comunque riconosciuto la deducibilità dei costi sostenuti facendo riferimento al costo di gestione nonché alle fatture di acquisto non registrate, in tal modo assolvendo al proprio onere di provvedere al riconoscimento dei costi da dedurre anche nel caso di accertamento induttivo;
la doglianza del ricorrente, che ritiene di dovere ricevere il riconoscimento della deducibilità di ulteriori costi in via forfettaria, oltre a quelli già riconosciuti, non è conforme ai suddetti principi, avendo egli, in tal caso, l’onere di provare di avere sostenuto ulteriori costi rispetto a quelli riconosciuti in proprio favore;
del resto, il giudizio di esaustività dei costi riconosciuti è stato oggetto di specifica valutazione da parte del giudice del gravame, che ha ritenuto che ‘ la ricostruzione di maggior reddito di impresa operata dall’ufficio è quindi proporzionata all’effettivo maggior volume di merce acquistata e ragionevolmente venduta a parità di cost i di gestione’: in sostanza, è stato posto l’accento sul fatto vi era un rapporto di proporzionalità tra le spese riconosciute il maggior reddito di impresa accertato;
con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., per violazione degli
artt. 19, 19bis, 19bis1, 19bis2 e 19bis3, 25, 39, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, per avere erroneamente disconosciuto il diritto alla detrazione dell’iva sugli acquisti;
evidenzia parte ricorrente: in primo luogo, che erroneamente è stato ritenuto che sussistevano i presupposti per l’accertamento induttivo di cui all’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa e di motivazione dell’atto impositivo; in secondo luogo, che l’omessa annotazione RAGIONE_SOCIALE fatture passive nel registro degli acquisti non può incidere sul proprio diritto alla detrazione dell’iva, trattandosi di inadempimento di obblighi formali;
il motivo è infondato;
questa Corte ha precisato che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sull’esercizio del diritto alla detrazione dell’iva allorchè il contribuente ometta di richiedere la detrazione dell’Iva a monte nel termine di decadenza di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 (Cass. civ., 30 luglio 2020, n. 16367) ovvero sempre che tali condizioni sostanziali emergano con certezza dalla documentazione in possesso del contribuente, esibita all’Amministrazione finanziaria in sede di verifica (Cass. civ., 24 febbraio 2016, n. 3586);
nel caso di specie, non risulta dalle considerazioni espresse dal ricorrente che questi avesse provveduto ad esercitare il proprio diritto alla detrazione entro il termine sopra indicato e, d’altro lato, il giudice del gravame ha accertato che ‘ le fatture sono state individuate in quanto riscontrare dalle dichiarazioni dei fornitori, non risulta che esse fossero nella disponibilità del contribuente ‘ e che, inoltre, ‘la mancanza RAGIONE_SOCIALE fatture d’altronde era funzionale all’occultamento di maggiori ricavi’;
in conclusione, i motivi sono infondati con conseguente rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite che si liquidano in complessive euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito;
d à atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, addì 3 ottobre 2023.