Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11999 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11999 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18816/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrente-
contro
COGNOME, rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOME (domicilio digitale: EMAIL -controricorrente- avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE n. 16/20 depositata l’8 gennaio 2020
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 marzo 2025 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione Provinciale di Campobasso dell’Agenzia delle Entrate notificava a NOME COGNOME, agente monomandatario della RAGIONE_SOCIALE, un avviso di accertamento con il quale disconosceva la indeducibilità ai fini delle imposte dirette e la indetraibilità ai fini dell’IVA dei costi di pubblicità televisiva dallo
stesso asseritamente sostenuti nell’anno 2009 per un importo complessivo di 18.000 euro, risultanti da una fattura emessa nei suoi confronti dalla titolare della RAGIONE_SOCIALE Molise, operando le conseguenti riprese fiscali.
Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, la quale, in parziale accoglimento del suo ricorso, annullava l’atto impositivo limitatamente al recupero a tassazione dei costi per la pubblicità, che riconosceva deducibili.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise, che con sentenza n. 16/20 dell’8 gennaio 2020 respingeva l’appello erariale.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il Nugnes ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., è denunciata la violazione dell’art. 109 del TUIR e dell’art. 2697 c.c..
1.1 Si rimprovera alla CTR di aver erroneamente riconosciuto la deducibilità delle spese pubblicitarie dichiarate dal Nugnes in relazione all’anno d’imposta 2009, sebbene le stesse difettassero del requisito dell’inerenza all’attività di impresa svolta dal contribuente, come evincibile anche dalla loro palese antieconomicità.
1.2 Il motivo è fondato.
1.3 Per consolidato orientamento di questa Corte, in tema di deducibilità dei componenti negativi di reddito, il principio di inerenza esprime una correlazione qualitativa fra i costi sostenuti e
l’attività d’impresa, prescindendo da considerazioni di natura quantitativa.
Tuttavia, l’antieconomicità di un costo -intesa come sproporzione fra la spesa e l’utilità che ne deriva, avuto riguardo agli ulteriori dati contabili dell’impresa – può fungere da elemento sintomatico del difetto di inerenza.
In tali casi, ove il contribuente indichi i fatti che consentano di ricondurre il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione Finanziaria è tenuta a dimostrare, anche con il ricorso a indizi, l’inattendibilità della condotta del contribuente medesimo (Cass. n. 19422/2024, Cass. n. 33568/2022, Cass. n. 27786/2018, Cass. n. 18904/2018).
1.4 Nella fattispecie in esame, pur riconoscendo che i costi di pubblicità asseritamente sostenuti dal COGNOME apparivano «eccessivi rispetto al dato… dei ricavi realizzati» , la CTR li ha cionondimeno ritenuti inerenti all’attività di impresa svolta dal contribuente, agente monomandatario della RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE, sulla scorta del semplicistico rilievo che «l’investimento pubblicitario può costituire strumento per ampliare la platea dei clienti ed incrementare il volume d’affari».
1.5 Inoltre, a fronte della specifica contestazione mossa dall’Amministrazione Finanziaria, la quale aveva evidenziato come risultasse poco credibile che il contribuente si fosse fatto carico di ingenti costi per «un’attività duplicativa di quella ordinariamente sostenuta dalla società preponente» , ha apoditticamente affermato essere «evidente l’interesse che l’agente monomandatario … ha a che il giro d’affari di quest’ultima cresca nell’àmbito territoriale di riferimento, poiché dall’incremento degli ordini gestiti dall’agente deriva l’aumento anche delle provvigioni spettanti» .
1.6 Così argomentando, la Commissione regionale è incorsa nella lamentata violazione della norma di cui all’art. 109, comma 5, del TUIR, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
1.7 Invero, in presenza di un elemento sintomatico del difetto di inerenza dei costi pubblicitari in questione, rappresentato dalla loro accertata antieconomicità, essa non ha minimamente chiarito se il contribuente avesse allegato precise circostanze fattuali che consentivano di ricondurre tali costi all’attività d’impresa svolta e di ritenere, quindi, dimostrata la loro concreta destinazione alla produzione.
Va, pertanto, disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto sopra espressi.
2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit..
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione