Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 475 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 475 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19155/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, titolare dell’impresa individuale RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, elettivamente domiciliata a Nola presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania n. 1197 del 2024 depositata il 15.02.2024 non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME -titolare di un’impresa individuale dedita all’attività di aRAGIONE_SOCIALE di viaggi-, dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO emesso, ai sensi dell’art. 41 bis del d.P.R. 600 del 1973, con cui era stato rideterminato il reddito di impresa per il periodo di imposta 2016, recuperando a tassazione la totalità dei costi esposti nella dichiarazione fra gli ‘altri componenti negativi’ per l’ importo di euro 87.685, in quanto non giustificati da idonea documentazione.
La CGT di I grado di Napoli aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo giustificati i costi sostenuti per l’acquisto di prestazione alberghiere e di ristorazione presso una società svizzera ben identificata sulla base di fatture in massima parte leggibili e comprensibili, contrariamente a quanto affermato nell’avviso di accertamento secondo cui ‘ le fatture e conti inviati risultano illeggibili e presentano cancellazioni ‘.
Avverso la sentenza della CGT di I grado di Napoli l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva proposto appello che era stato respinto dalla CGT di II grado della Campania a fronte della documentazione puntuale da parte della contribuente del pagamento della maggior parte RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla società svizzera, relative a costi inerenti all’attività di impresa della contribuente.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto, quindi, ricorso per cassazione avverso la sentenza della CGT di II grado, affidandosi a tre motivi, e la contribuente si è difesa depositando controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 comma 2 d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CGT di II grado ritenuto che si fosse proceduto ad un accertamento induttivo in mancanza dei presupposti,
quando, invece l’avviso di accertamento impugnato aveva ad oggetto il mancato riconoscimento di costi non giustificati ed il loro conseguente recupero a tassazione.
1.2. Il motivo è inammissibile.
La censura non tiene conto, infatti, che la sentenza impugnata poggia su una pluralità di ragioni idonee a sostenere la pronuncia di rigetto del motivo di appello e si appunta solo sull’argomentazione conclusi va della sentenza in ordine all’inesistenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo che, nel complesso della motivazione, ha solo funzione rafforzativa.
Nella prima parte della motivazione la CGT di II grado spiega chiaramente che, in considerazione del perimetro RAGIONE_SOCIALE motivazioni esposte nell’atto impositivo oggetto dell’impugnazione « il thema decidendum resta circoscritto alla inerenza e competenza RAGIONE_SOCIALE spese portate in deduzione che non sono state riconosciute dall’Ufficio in quanto, come si legge nell’atto di accertamento, ‘le fatture e conti inviati risultano illeggibili e presenta no cancellazioni’. » Poi, procede alla valutazione della documentazione da cui trae la prova dell’e ffettiva esistenza ed inerenza dei costi contestati e solo ad abundantiam , a conclusione del percorso argomentativo, fa un cenno a ll’illegittimità dell’atto impositivo sotto il profilo dell’adozione del metodo di accertamento di tipo induttivo in mancanza dei presupposti.
Nella situazione descritta viene in rilievo il principio affermato dalla Corte secondo cui quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome rationes decidendi , ognuna RAGIONE_SOCIALE quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes , ma anche che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985 del 2019; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. Sez. U 34476 del 2019).
In sintesi, la ricorrente non ha interesse ad impugnare la sentenza con riferimento ad una sola RAGIONE_SOCIALE diverse ragioni che sorreggono la decisione senza averle utilmente censurate tutte. Ed è, quindi, priva di interesse ad impugnare solo la ragione fondata sull’erronea applicazione del metodo induttivo senza poter censurare utilmente la motivazione fondata sul giudizio di fatto in ordine all’esistenza ed inerenza dei costi.
Il secondo e terzo motivo che la ricorrente ha articolato contro questa seconda ratio , di per sé idonea a sostenere la decisione, sono, infatti, il primo infondato ed il secondo inammissibile.
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto , in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. attuaz. c.p.c., nonché dell’art. 36 comma 2 n. 4 d. lgs 546 del 1992, lamentando il difetto di motivazione della sentenza impugnata. La CGT di II grado, si sarebbe, infatti, limitata ad un motivazione meramente apparente con riferimento all’esame della documentazione relativa ai costi , sostenendo di aver effettuato ‘ un controllo puntuale ‘ della contabilit à senza minimamente entrare nello specifico RAGIONE_SOCIALE contestazioni mosse dall’Ufficio e senza spiegare ‘ le ragioni in base alle quali i giudici di secondo grado avevano ritenuto di ‘superare ‘ gli analitici rilievi evidenziati dall’Ufficio nell’avviso di accertamento e nei propri scritti difensivi, con conseguente nullità della decisione.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. In tema di nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal
giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).
La fattispecie della motivazione apparente ricorre, dunque, solo quando l’esame complessivo del testo non consente in alcun modo di comprendere il fondamento della decisione.
2.3 Nel caso di specie, considerando che il motivo per cui l’Ufficio aveva ritenuto inidonea la documentazione dei costi offerta dalla contribuente era l’illeggibilità RAGIONE_SOCIALE fatture e dei conti, la sentenza ha esposto in modo conciso ma efficace le ragioni del rigetto del motivo di appello relativo al merito del recupero dei costi spiegando di aver compiuto un controllo diretto e puntuale RAGIONE_SOCIALE scritture contabili e RAGIONE_SOCIALE fatture acquisite, di averle trovate tutte leggibili e coerenti sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE annotazioni di importi e date, e di avervi tratto, in particolare, la prova del pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla fornitrice svizzera, per la quasi totalità riferite a spese alberghiere e di ristorazione, coerenti ed inerenti all’attività di aRAGIONE_SOCIALE d i viaggio svolta dall’impresa della contribuente.
Non sussiste, pertanto, il difetto di motivazione lamentato.
Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, c.1 n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione art. 109 t.u.i.r. nonché dell’art. 2697 c .c.
La CGT di II grado avrebbe violato l’art. 109 t.u.i.r. secondo cui la deducibilità dei costi presuppone che risultino da titolo giuridico certo imputabile all’esercizio di competenza e che siano inerenti all’attività di impresa. Si sarebbe, inoltre, posta in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia secondo cui il contribuente, ai fini della deducibilità del costo ex art. 109 t.u.i.r. , ha l’onere di provare l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta
destinazione alla produzione, non potendo limitarsi a dimostrare che la spesa sia stata correttamente contabilizzata ma dovendo anche produrre documentazione di supporto da cui ricavare oltre all’importo la ragione e la coerenza economica della spesa.
3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 4 c.p.c., dal momento che, una volta illustrato il quadro dei principi di diritto desumibili dalle norme richiamate come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, non si confronta affatto con il contenuto della sentenza impugnata.
3.2. La giurisprudenza della Corte, come noto, è ferma nel ritenere che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo ai sensi dell’art art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (Cass. n.24298 del 2016; Cass n. 23745 del 2020).
Il motivo di impugnazione è costituito, infatti, dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. ( Cass. n. 1342 del 2024; Cass. 9059 del 2025).
3.3. Nel caso di specie la ricorrente si è limitata ad illustrare il contenuto della norma richiamata e i principi che l’interpretazione della giurisprudenza della Corte vi ha tratto in ordine ai presupposti della deducibilità dei costi ed alla loro prova senza evidenziare dove la sentenza avrebbe fatto o sottinteso affermazioni in diritto contrastanti con le regole richiamate.
L’unico cenno alla sentenza impugnata si limita alla generica affermazione secondo cui la decisione non sarebbe conforme alle previsioni dell’art. 109 t.u.i.r. perché ‘ frutto di un sommario e semplicistico esame della documentazione esibita dalla contribuente ‘ che finisce per sollecitare alla Corte un’inammissibile nuova valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Poiché risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE che, come amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE , è ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Ri getta il ricorso e condanna l’RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a NOME COGNOME le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5 .600 per compenso, € 200 per esborsi oltre al 15 % per spese generali e oneri di legge.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME