Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33640 Anno 2024
Oggetto:Tributi
Imposte dirette e Iva 2010
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33640 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5692 del ruolo generale dell’anno 20 21, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Marche, n. 370/02/2020, depositata in data 10 luglio 2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro temporequale incorporante, a seguito di conferimento di ramo d’azienda con atto per notar COGNOME AVV_NOTAIO del 9.4.2019, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALE Marche aveva accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 465/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, esercente l’attività di agente di RAGIONE_SOCIALE per forniture di beni e servizi di biancheria piana e confezionata e la gestione del guardaroba, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato, per il 2010, costi indebitamente dedotti, ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, e detratti, ai fini Iva, in relazione a prestazioni pubblicitarie rese da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) RAGIONE_SOCIALE quali l’Amministrazione aveva contestato l’effettività e l’inerenza.
2 . Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso, si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, della
legge n. 289 del 2002, 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 e 2728 c.c. per avere la CTR ritenuto che la presunzione legale di cui all’art. 90, comma 8, cit. non afferiva al principio di inerenza sebbene detta norma ponesse una presunzione legale, iuris et de iure , di deducibilità dei costi sostenuti dalla RAGIONE_SOCIALE – cui era subentrata, ex art. 110 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE – nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE senza necessità di alcuna valutazione circa l’inerenza degli stessi con l’attività economica del la contribuente.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 per avere la CTR ritenuto che la RAGIONE_SOCIALE cui era subentrata, ex art. 110 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE– non aveva fornito alcuna dimostrazione della inerenza RAGIONE_SOCIALE dedotte spese pubblicitarie sebbene le prestazioni erogate dalle A.S.D. in favore della contribuente (consistenti nel pubblicizzare il marchio della RAGIONE_SOCIALE sull’abbigliamento degli atleti nelle competizioni RAGIONE_SOCIALE espletate nell’ambito del territorio di operatività della società) fossero astrattamente idonee a consentire l’incremento dell a clientela della contribuente senza che l’art. 109, comma 5, cit. richiedesse una valutazione di proporzionalità tra le spese effettuate e i ricavi conseguiti.
I motivida trattare congiuntamente per connessione – si profilano inammissibili.
Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna RAGIONE_SOCIALE quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. (Cass. n. 8394/2021; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Cass. 9752/2017; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24540 del 20/11/2009 ;Cass. 3965 del 19/03/2002).
5. Nella sentenza impugnata, la CTR ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione RAGIONE_SOCIALE spese di sponsorizzazione dedotte ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte dirette e detratte ai fini Iva in quanto prive del carattere di effettività ed inerenza con l’attività economica della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. In particolare, il giudice di appello ha accolto l’appello dell’Ufficio in quanto: 1) in una valutazione di effettività RAGIONE_SOCIALE prestazioni pubblicitarie rese dalle A.S.D. contraenti avendo l’Amministrazione contestato il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazioni pubblicitarie rese da alcune RAGIONE_SOCIALE ASD (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ), la inesistenza RAGIONE_SOCIALE stesse nella sede indicata e l’emissione da parte di queste ultime di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (come da sentenze penali del Tribunale di Fermo) – il contribuente non aveva fornito alcuna prova circa le singole prestazioni descritte nei vari contratti pubblicitari (in particolare, non aveva prodotto e documentato il materiale di abbigliamento che in base al contratto stipulato con l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe pubblicizzato la RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘ né quali manifestazioni fossero state organizzate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE né quali fo ssero i kit pubblicitari e i cataloghi esposti per fare pubblicità alle due RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) (prima ratio decidendi ); 2) sotto il profilo dell’inerenza dei costi -premesso che l’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 ‘no n aveva nulla a che vedere’ con il principio di inerenza essendo tesa esclusivamente a definire la natura della spesa stabilendo una presunzione assoluta in favore RAGIONE_SOCIALE spese pubblicitarie nei limiti di sponsorizzazioni di valore non superiore a euro 200.000,00 -le spese pubblicitarie in questione non avevano arrecato alcun vantaggio economico alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avendo quest’ultimo sponsorizzato società RAGIONE_SOCIALE di scarso rilievo mediatico e di ambito operativo ‘distante’ dal proprio setto re di attività di agente di RAGIONE_SOCIALE; non avendo il contribuente provato l’inerenza RAGIONE_SOCIALE dette spese in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi, era ragionevole ritenere che le stesse avessero avuto il solo scopo di abbattere il reddito conseguito dal contribuente; ad colorandum andava aggiunta la rilevata non congruità RAGIONE_SOCIALE contestate spese (seconda ratio decidendi ).
Nella specie, i due motivi di ricorso aggrediscono, sotto profili diversi, soltanto la seconda ratio decidendi , con conseguente inammissibilità degli stessi per difetto di interesse.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.300,00, per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2024