Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33640 Anno 2024
Oggetto:Tributi
Imposte dirette e Iva 2010
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33640 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 5692 del ruolo generale dell’anno 20 21, proposto
Da
COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Marche, n. 370/02/2020, depositata in data 10 luglio 2020;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 dal Relatore Cons. NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro temporequale incorporante, a seguito di conferimento di ramo d’azienda con atto per notar COGNOME NOME del 9.4.2019, la ditta individuale NOME COGNOME – propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la Commissione Tributaria Regionale delle Marche aveva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , avverso la sentenza n. 465/02/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno che aveva accolto il ricorso proposto da NOME COGNOME, esercente l’attività di agente di commercio per forniture di beni e servizi di biancheria piana e confezionata e la gestione del guardaroba, avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva recuperato, per il 2010, costi indebitamente dedotti, ai fini delle imposte dirette, e detratti, ai fini Iva, in relazione a prestazioni pubblicitarie rese da associazioni sportive dilettantistiche (ASD) delle quali l’Amministrazione aveva contestato l’effettività e l’inerenza.
2 . Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo di ricorso, si denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 90, comma 8, della
legge n. 289 del 2002, 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 e 2728 c.c. per avere la CTR ritenuto che la presunzione legale di cui all’art. 90, comma 8, cit. non afferiva al principio di inerenza sebbene detta norma ponesse una presunzione legale, iuris et de iure , di deducibilità dei costi sostenuti dalla ditta individuale COGNOME Mauro – cui era subentrata, ex art. 110 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE – nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche senza necessità di alcuna valutazione circa l’inerenza degli stessi con l’attività economica del la contribuente.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, del D.P.R. n. 917/1986 per avere la CTR ritenuto che la ditta individuale COGNOME RAGIONE_SOCIALE cui era subentrata, ex art. 110 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE– non aveva fornito alcuna dimostrazione della inerenza delle dedotte spese pubblicitarie sebbene le prestazioni erogate dalle ARAGIONE_SOCIALE. in favore della contribuente (consistenti nel pubblicizzare il marchio della ditta sull’abbigliamento degli atleti nelle competizioni sportive espletate nell’ambito del territorio di operatività della società) fossero astrattamente idonee a consentire l’incremento dell a clientela della contribuente senza che l’art. 109, comma 5, cit. richiedesse una valutazione di proporzionalità tra le spese effettuate e i ricavi conseguiti.
I motivida trattare congiuntamente per connessione – si profilano inammissibili.
Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza. (Cass. n. 8394/2021; Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 18641 del 27/07/2017; Cass. 9752/2017; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 22753 del 03/11/2011; Sez. L, Sentenza n. 3386 del 11/02/2011; Sez. 3, Sentenza n. 24540 del 20/11/2009 ;Cass. 3965 del 19/03/2002).
5. Nella sentenza impugnata, la CTR ha ritenuto legittima la ripresa a tassazione delle spese di sponsorizzazione dedotte ai fini delle imposte dirette e detratte ai fini Iva in quanto prive del carattere di effettività ed inerenza con l’attività economica della ditta di COGNOME Mauro. In particolare, il giudice di appello ha accolto l’appello dell’Ufficio in quanto: 1) in una valutazione di effettività delle prestazioni pubblicitarie rese dalle A.S.D. contraenti avendo l’Amministrazione contestato il mancato pagamento delle prestazioni pubblicitarie rese da alcune delle ASD (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ), la inesistenza delle stesse nella sede indicata e l’emissione da parte di queste ultime di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (come da sentenze penali del Tribunale di Fermo) – il contribuente non aveva fornito alcuna prova circa le singole prestazioni descritte nei vari contratti pubblicitari (in particolare, non aveva prodotto e documentato il materiale di abbigliamento che in base al contratto stipulato con l’associazione RAGIONE_SOCIALE avrebbe pubblicizzato la ditta ‘COGNOME Mauro’ né quali manifestazioni fossero state organizzate dall’associazione RAGIONE_SOCIALE né quali fo ssero i kit pubblicitari e i cataloghi esposti per fare pubblicità alle due associazioni RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (prima ratio decidendi ); 2) sotto il profilo dell’inerenza dei costi -premesso che l’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 ‘no n aveva nulla a che vedere’ con il principio di inerenza essendo tesa esclusivamente a definire la natura della spesa stabilendo una presunzione assoluta in favore delle spese pubblicitarie nei limiti di sponsorizzazioni di valore non superiore a euro 200.000,00 -le spese pubblicitarie in questione non avevano arrecato alcun vantaggio economico alla ditta COGNOME Mauro, avendo quest’ultimo sponsorizzato società dilettantistiche di scarso rilievo mediatico e di ambito operativo ‘distante’ dal proprio setto re di attività di agente di commercio di RAGIONE_SOCIALE; non avendo il contribuente provato l’inerenza delle dette spese in termini di allargamento della clientela e di incremento dei ricavi, era ragionevole ritenere che le stesse avessero avuto il solo scopo di abbattere il reddito conseguito dal contribuente; ad colorandum andava aggiunta la rilevata non congruità delle contestate spese (seconda ratio decidendi ).
Nella specie, i due motivi di ricorso aggrediscono, sotto profili diversi, soltanto la seconda ratio decidendi , con conseguente inammissibilità degli stessi per difetto di interesse.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.300,00, per compensi oltre spese prenotate a debito;
Dà atto, ai sensi dell’art.13 comma 1quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 5 novembre 2024