Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3285 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3285 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11103/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF E IRAP 2004
NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL MOLISE n. 523/2/2016, depositata in data 2/11/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 28 novembre 2024;
Fatti di causa
Con invito prot. n. 100071/2009, notificato in data 31/7/2009, l’Ufficio richiese a NOME COGNOME (d’ora in poi, anche ‘il contribuente’ ), dottore commercialista, l’esibizione della documentazione relativa ad ‘altre spese documentate’ dichiarate per l’anno d’imposta 2004.
Il contribuente produsse l’atto di transazione sottoscritto con la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE in data 24/6/2004, in conseguenza e a definizione dell’azione di responsabilità promossa dalla curatela del fallimento contro gli amministratori e i sindaci della citata società.
Tra gli oneri deducibili, il contribuente aveva contabilizzato sia l’importo corrisposto a titolo di transazione, sia l’importo versato per spese del procedimento.
L’Ufficio gli disconobbe gli oneri dedotti e gli notificò un avviso di accertamento per le riprese a titolo di Irpef e Irap.
Il contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Isernia, che accolse il ricorso, ritenendo l’inerenza dei costi dedotti.
La sentenza di primo grado fu confermata dalla C.T.R., su appello dell’amministrazione.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso il contribuente.
Ragioni della decisione
1.Con l’unico motivo di ricorso, rubricato ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993, comma 4 bis, introdotto dall’art. 2 della legge n. 289 del 2002, e de gli artt. 6, 54 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.’ , l ‘Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata perché avrebbe ritenuto deducibile l’onere rappresentato dal contribuente in quanto riveniente da una condotta illecita sul piano civilistico (somma versata a titolo di una transazione di una azione di responsabilità esercitata ai suoi danni da una curatela fallimentare), mentre la ratio della ripresa fiscale risiedeva nella circostanza che l’onere economico sostenuto dal contribuente era relativo ad una attività diversa da quella produttiva di reddito.
1.1. Il motivo è infondato.
Innanzitutto esso è stato formulato in maniera ambigua, perché, da un lato, afferma che le ragioni di indeducibilità prospettate dall’Ufficio riguardavano la rivenienza dell’onere sostenuto non da una condotta illecita compiuta dal Potena nell’ambito dell’ attività professionale sua propria, ma dallo svolgimento di una attività diversa; dall’altro lato contesta invece, comunque, la ratio decidendi posta dalla C.T.R. a base della sentenza di rigetto delle pretese erariali.
In ogni caso, ed a prescindere dalla scarsa chiarezza della censura, rileva il Collegio che la carica di sindaco all’interno di una società di capitali rientra nelle attività professionali di un dottore commercialista
e che, dunque, gli oneri rivenienti da ll’espletamento di quella carica sono deducibili in quanto inerenti.
Il tema, allora, è se le somme versate a titolo di transazione di una azione di responsabilità esercitata dalla curatela di un fallimento nei confronti di un sindaco della società fallita siano inerenti al reddito professionale e, dunque, deducibili.
Al quesito deve darsi risposta positiva.
Le somme dovute a titolo di responsabilità civile, o che comunque traggano la loro fonte originaria in un fatto illecito civile compiuto nell’esercizio di una impresa o di una professione non sono indeducibili: esse seguono, ai fini della deducibilità, il principio di inerenza di cui all’art. 109 Tuir (Cass., Sez. 5-, Ordinanza n. 31930 del 05/11/2021, Rv. 662792 – 01).
Lo svolgimento dell’attività di sindaco di una società di capitali rientra tra quelle che un dottore commercialista può espletare, con la conseguenza che gli oneri sostenuti a causa e in occasione dello svolgimento di essa sono inerenti e, dunque, deducibili, a meno che non siano ricollegati alla commissione di un reato, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 14 della legge n. 537 del 1993.
Nel caso di specie non vi è traccia di commissione di un reato, con la conseguenza che gli oneri dedotti erano inerenti all’esercizio della professione del contribuente.
2. Il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore di NOME COGNOME delle spese del giudizio, che si liquidano in euro quattromilacento, oltre al rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre ad euro duecento di spese vive.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.