Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1724 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1724 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 16/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25602/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (C.F. CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore
-intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna, n. 1137/01/17, depositata in data 28 marzo 2017
Oggetto: tributi accertamento -costi – deducibilità – certezza
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 24 novembre 2023.
RILEVATO CHE
Il contribuente COGNOME NOME ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2007 con il quale si ritenevano indeducibili costi relativi a compensi corrisposti all’RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE NOME, recuperandosi maggiori IRPEF, IRAP e IVA.
La CTP di Bologna ha rigettato il ricorso. La CTR del l’Emilia -Romagna, con sentenza in data 28 marzo 2017 , ha rigettato l’appello del contribuente. Il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio ha offerto un adeguato quadro indiziario idoneo. In particolare, la sentenza impugnata ha ritenuto che -quanto all’aspetto sostanziale – il contratto stipulato con l’emittente appare contrario al criterio di economicità e non coerente con le scelte aziendali e che -sotto il profilo formale – le fatture riportavano una partita IVA cessata; ha, inoltre, rilevato la sentenza impugnata che l’emittente svolgeva una attività economica che non si conciliava punto con quella di procacciamento di affari dedotta dal contribuente, così da ritenere inattendibili le fatture di acquisto e i relativi costi dedotti dal contribuente. Al riguardo, il giudice di appello ha ritenuto che sia del tutto irrilevante ai fini della prova contraria la circostanza che la contabilità fosse regolare.
Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato da memoria ; l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo -indicato come C.II – si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973 ,
n. 600, ritenendo che il giudice di appello si sarebbe limitato a una mera affermazione di principio fondata sulla sola circostanza (ritenuta pregnante) della antieconomicità della stipulazione del contratto di procacciamento d’affari tra contribuente ed emittente. Osserva parte ricorrente come il quadro indiziario sia, invero, sprovvisto di pregnanza indiziaria e ritiene che sul punto si sia formato (come viene ripreso nel secondo motivo) un giudicato interno in primo grado. Osserva, inoltre, parte ricorrente come non vi sia stata valutazione delle deduzioni di parte ricorrente in ordine alla erronea valutazione di incongruità o difetto di inerenza quantitativa dei costi dedotto dall’Ufficio. Aggiunge il ricorrente che il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare come la documentazione prodotta dal ricorrente desse conto dell’esistenza e della determinabilità dei compensi pattuiti con l’emittente.
Con il secondo motivo (indicato come C.III) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., «omesso esame del giudicato interno quale punto fondamentale della decisione», nella parte in cui la sentenza ha assunto a presunzione fondante della legittimità dell’accertamento l’antieconomicità della prestazione. Osserva parte ricorrente come in primo grado il giudice di appello avesse escluso tale circostanza e tale circostanza costituirebbe punto decisivo della controversia.
Con il terzo motivo (indicato come C.IV) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., motivazione apparente od omessa, ritenendo il ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe priva di illustrazione dell’iter logico che ha condotto il giudice di appello alla decisione.
Il primo motivo è inammissibile nella parte in cui deduce violazione di legge nella parte in cui il giudice avrebbe valorizzato l’antieconomicità della attività di procacciamento d’affari svolta dall’emittente , in quanto il ricorrente non coglie la ratio decidendi della
sentenza impugnata. La sentenza ha escluso la deducibilità del costo sulla base di un coacervo indiziario, nutrito non solo dalla dedotta antieconomicità del contratto di procacciamento di affari, ma anche da ulteriori elementi indiziari, la cui pregnanza non è stata censurata dal ricorrente. Come emerge, difatti, dalla sentenza impugnata, il giudice di appello ha valorizzato -oltre alla antieconomicità della stipulazione del contratto tra contribuente e emittente -il fatto che le fatture riportavano una partita IVA cessata, che l’emittente svolgeva una attività economica del tutto avulsa dal procacciamento di affari, circostanze che hanno consentito al giudice di appello di ritenere le fatture inattendibili come fonte di costi deducibili.
5. Il motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce scarsa pregnanza degli elementi indiziari (peraltro, non analiticamente indicati) valorizzati dal giudice di appello, in quanto giudizio volto a sindacare la scelta e la valutazione delle prove, la quale spetta al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione quale violazione di legge. Così come è incensurabile in cassazione, negli stessi termini, il preteso difettoso esame della documentazione prodotta dal ricorrente a sostegno della deducibilità dei costi. Ulteriormente estranea alla ratio decidendi è, infine, la questione relativa al superamento della inerenza quantitativa anziché meramente qualitativa.
6. Il secondo motivo -in disparte l’inammissibilità del motivo sia per « doppia conforme » ex art. 348ter cod. proc. civ., sia perché il giudicato interno non è riconducibile a un fatto storico-naturalistico -è inammissibile in quanto non è stato illustrato il giudizio di decisività del dedotto (in tesi) fatto storico. La sentenza impugnata ha, difatti, ricavato la prova della non deducibilità del costo sulla base di una serie di elementi indiziari, tra i quali vi era anche (ma non solo) la antieconomicità (secondo il giudice di appello) della stipula di questo contratto tra emittente e contribuente. Non è stato illustrato -ai fini
del giudizio di decisività dal ricorrente quale sarebbe stato l’esito del giudizio di appello ove il giudice di appello avesse rilevato il «fatto storico» dell’intervenuta formazione del giudicato in ordine alla non antieconomicità del contratto e, quindi, ove avesse fondato la decisione unicamente sulla base degli ulteriori elementi indiziari.
Il terzo motivo è infondato. Il vizio di motivazione apparente può essere predicato solo ove la sentenza impugnata non consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice del merito al fine di giungere alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto indeducibile il costo da provvigioni in quanto le fatture di acquisto sono state ritenute inattendibili, percorso logico sintetico ma compiuto e comprensibile.
Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione dell’Amministrazione resistente; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 24 novembre 2023