Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28778 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23397/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa unitamente all’AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa «ope legis»
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA n. 579/29/2017 depositata il 2 marzo 2017
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 ottobre 2024 dal Consigliere COGNOME NOME
FATTI DI CAUSA
La Direzione RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALE notificava alla RAGIONE_SOCIALE un avviso di accertamento con il quale
rettificava il reddito imponibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP dichiarato dalla prefata società in relazione all’anno 2007, previo disconoscimento della deducibilità della quota di ammortamento del costo da essa sostenuto per l’acquisto e la messa a dimora di piante ornamentali nel terreno adiacente allo stabilimento produttivo; costo indicato in bilancio fra le .
RAGIONE_SOCIALE impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, che respingeva il suo ricorso.
La decisione veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, la quale, con sentenza n. 579/29/2017 del 2 marzo 2017, rigettava l’appello della parte privata.
A fondamento della pronuncia adottata il collegio di secondo grado osservava che: -«oggetto dell’appello e (ra) la contestata indeducibilità della quota di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 T.U.I.R., RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni immateriali derivanti dalla capitalizzazione di costi sostenuti nel 2007 per la fornitura e messa a dimora di piante ornamentali» ; -«correttamente l’Ufficio Finanziario, oltre al ritenuto non ammortamento per i beni merce…, (avev) a affermato che la messa a dimora RAGIONE_SOCIALE piante non p (oteva) ritenersi strumentale ai ricavi della società ex art. 109, comma 5, del T.U.I.R., presupposto per ammettere la deducibilità di costi sostenuti ed altri componenti negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito d’impresa» ; -«vista la natura meramente ornamentale RAGIONE_SOCIALE piante acquistate, la collocazione del costo tra le immobilizzazioni materiali, ed in specie tra i costi pluriennali, e (ra) da rigettare» ; -le «piante ornamentali, ascrivibili alla categoria RAGIONE_SOCIALE piante perenni, non costituiscono, infatti, cespiti ammortizzabili ai sensi dell’art. 102 TUIR, non integrando il presupposto dell’ammortamento dei beni strumentali, che viene
individuato nel ‘deperimento e consumo nei vari settori produttivi’» .
Avverso tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente rilevata l’inammissibilità del controricorso proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Esso, infatti, è stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data 13 novembre 2017, dopo la scadenza del termine di complessivi quaranta giorni di cui al combinato disposto degli artt. 369, comma 1, e 370, comma 1, c.p.c. -nel testo, applicabile «ratione temporis» , anteriore alle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 149 del 2022 -, decorrente dalla data di notificazione del ricorso, avvenuta il 29 settembre 2017.
Non opera, nel caso di specie, la sospensione di sei mesi prevista dall’art. 11, comma 9, del D.L. n. 50 del 2017, convertito in L. n. 96 del 2017, la quale, oltre a riferirsi ai soli termini di impugnazione, e non anche a quello stabilito per la proposizione del controricorso non contenente ricorso incidentale, è applicabile unicamente quando essi «scadono» nell’arco temporale compreso fra la data di entrata in vigore del citato articolo (24 aprile 2017) e il 30 settembre 2017, laddove, invece, il termine per la notifica del presente controricorso spirava l’8 novembre del medesimo anno.
1.1 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., è denunciata la nullità dell’impugnata sentenza per violazione del principio dell’onere di allegazione sancito dal combinato disposto degli artt. 7, comma 1, e 1, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, 99 e 112 c.p.c..
1.2 Al riguardo, si deduce quanto segue: -solamente nel giudizio
d’appello l’RAGIONE_SOCIALE aveva per la prima volta contestato il difetto di inerenza del costo sostenuto dalla RAGIONE_SOCIALE per l’acquisto e la messa a dimora di piante ornamentali, laddove con l’avviso di accertamento era stato sostenuto che tale costo dovesse considerarsi incrementativo del valore del terreno sul quale era intervenuta la piantumazione, e come tale indeducibile fiscalmente in ragione della natura non deperibile del bene principale; -nonostante la sua inammissibilità, tale nuova allegazione è stata esaminata e posta a fondamento della decisione dalla CTR toscana, la quale ha affermato che «la messa a dimora RAGIONE_SOCIALE piante non p (oteva) ritenersi strumentale ai ricavi della società ex art. 109, comma 5, del TUIR, presupposto per ammettere la deducibilità di costi sostenuti ed altri componenti negativi ai fini della determinazione del reddito d’impresa» ; -il collegio regionale è, pertanto, incorso nella violazione del principio secondo cui l’Amministrazione Finanziaria non può fondare la ripresa a tassazione su elementi diversi da quelli indicati nell’atto impositivo.
1.3 Il motivo è infondato.
1.4 Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, per quanto concerne sia il «petitum» che la «causa petendi» (cfr., ex multis , Cass. n. 16829/2007, Cass. n. 1584/2006).
Ne consegue che, poter validamente eccepire l’inammissibilità di una domanda o eccezione proposta in grado d’appello dall’Amministrazione Finanziaria è necessario dimostrare che gli elementi da questa dedotti non erano stati evidenziati neppure nel processo verbale di constatazione e nel conseguente avviso di accertamento oggetto di impugnazione (cfr. Cass. n. 6032/2023,
Cass. n. 16461/2021, Cass. n. 17231/2019, Cass. n. 21385/2015, Cass. n. 1233/2014, Cass. n. 10806/2012).
1.5 Nella fattispecie in esame, il cennato onere probatorio non è stato assolto dalla RAGIONE_SOCIALE, limitatasi a riportare nel ricorso per cassazione alcuni isolati stralci dell’atto impositivo, dai quali non è possibile stabilire se effettivamente l’RAGIONE_SOCIALE si fosse astenuta dal contestare l’inerenza all’attività imprenditoriale svolta dalla società della spesa dalla stessa sostenuta per l’acquisto e la messa a dimora di piante ornamentali. Nemmeno viene trascritto il contenuto del prodromico processo verbale di constatazione, che pure si riconosce essere stato notificato alla contribuente in data 23 aprile 2012.
1.6 Fermo quanto precede, dalla lettura del ricorso si apprende che:
-con l’impugnato avviso di accertamento era stata negata la deducibilità della quota di ammortamento del costo pluriennale in discorso, contabilizzato dalla RAGIONE_SOCIALE fra le immobilizzazioni immateriali: tanto trova conferma nel passo motivazionale della sentenza in cui la CTR sottolinea che «oggetto dell’appello e (ra) la contestata indeducibilità della quota di ammortamento, ai sensi dell’art. 103 T.U.I.R., RAGIONE_SOCIALE immobilizzazioni immateriali» ;
-a fondamento della ripresa fiscale, l’ufficio accertatore aveva rilevato che non sussistevano e che, pertanto, ;
-lo stesso ufficio aveva, altresì, soggiunto che, tutt’al più, e, come tali, .
1.7 Da tutto ciò si ricava che i rilievi dell’Amministrazione Finanziaria erano incentrati sul disconoscimento della deducibilità di una spesa erroneamente contabilizzata fra le immobilizzazioni immateriali.
1.8 Nel descritto contesto, l’allegazione del difetto di inerenza di tale costo all’attività d’impresa esercitata dalla RAGIONE_SOCIALE non ha comportato la prospettazione di una ragione giuridica diversa da quella posta a fondamento della pretesa impositiva, ma si è risolta nell’articolazione di una mera difesa tendente a contrastare la tesi sostenuta dalla contribuente, a detta della quale le piante in questione, essendo (pag. 5 del ricorso, paragrafo 3.1, numero 2).
1.9 Del resto, l’operato recupero a tassazione del costo in parola, sul presupposto della sua erronea iscrizione nel conto economico sotto la voce , implicava la radicale negazione dei fatti costitutivi dell’invocato diritto alla deduzione, onde il contribuente non poteva ritenersi dispensato dall’onere della prova dell’inerenza della posta passiva all’attività d’impresa (cfr., in tal senso, Cass. n. 14999/2020, secondo cui, «in tema di imposte sul reddito d’impresa, in presenza di contestazione dell’Amministrazione finanziaria relativa all’insussistenza di una posta passiva iscritta a bilancio, è onere del contribuente dimostrare l’esistenza e l’ammontare della stessa, oltre che l’inerenza all’attività di impresa esercitata ai fini della deduzione, senza che rilevi l’eventuale inerzia dell’Ufficio relativamente alla dichiarazione resa per i periodi di imposta precedenti, contenente la medesima posta, stante l’autonomia di
ciascun periodo ai fini dell’esercizio del potere impositivo» ; in terminis , Cass. n. 18372/2021, Cass. n. 24880/2022, Cass. n. 21362/2022).
1.10 Non sussiste, dunque, l’ «error in procedendo» denunciato dal ricorrente.
Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., sono lamentate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 102, 103 e 108, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR).
2.1 Viene rimproverato alla Commissione regionale di aver omesso di considerare che le piante di cui si discetta non erano state direttamente messe a dimora nel terreno adiacente allo stabilimento produttivo della società, bensì collocate in apposite vasche di contenimento fuori terra.
Si trattava, quindi, di beni autonomi che non potevano essere ritenuti , con la conseguenza che la spesa sostenuta per il loro acquisto e la successiva messa a dimora rientrava fra quelle relative a più esercizi deducibili ex art. 108, comma 3 (ora 1), del TUIR.
2.2 La censura è inammissibile per mancanza di interesse, in quanto diretta a criticare argomentazioni svolte solo «ad abundantiam» dalla CTR nella parte finale della motivazione, dopo che la stessa aveva già riconosciuto legittimo il disconoscimento da parte dell’Ufficio della deducibilità della spesa in discussione per difetto di inerenza (sull’argomento si vedano, ex ceteris , Cass. n. 18429/2022, Cass. n. 8755/2018, Cass. n. 22380/2014).
2.3 Il collegio regionale ha, infatti, inteso chiarire che nemmeno sarebbe risultata corretta l’eventuale iscrizione della detta spesa nel conto economico sotto la voce ( «la collocazione del costo tra le immobilizzazioni materiali, ed in specie tra i costi pluriennali, è da rigettare» ), in quanto, trattandosi di «piante ornamentali, ascrivibili
alla categoria RAGIONE_SOCIALE piante perenni» , le stesse «non costitui (va) no… cespiti ammortizzabili ai sensi dell’art. 102 TUIR, non integrando il presupposto dell’ammortamento dei beni strumentali, che viene individuato nel deperimento e consumo nei vari settori produttivi» .
2.4 L’esito della disamina non muterebbe qualora si ritenesse che le surriportate affermazioni integrino un’autonoma «ratio decidendi» .
2.5 Sovviene, in proposito, il consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, qualora la pronuncia di merito si fondi su una pluralità di ragioni, fra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza RAGIONE_SOCIALE censure mosse avverso una RAGIONE_SOCIALE suddette «rationes decidendi» rende inammissibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le doglianze relative alle altre, poiché il loro eventuale accoglimento non potrebbe in ogni caso condurre alla cassazione della decisione impugnata, stante l’intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALE prime (cfr., ex multis , Cass. n. 29606/2023, Cass. n. 24381/2021, Cass. n. 11493/2018, Cass. n. 2108/2012, Cass. n. 20454/2005).
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
Attesa la constatata tardività del controricorso, non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, in mancanza di discussione della causa in pubblica udienza (cfr. Cass. n. 22269/2010).
Visto l’esito dell’impugnazione, viene resa nei confronti della ricorrente l’attestazione prevista dall’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P .R. n. 115 del 2002 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione