Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15991 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15991 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/06/2025
Ordinanza interlocutoria
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4127/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME in forza di procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-ricorrente e controricorrente incidentale -contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è difesa ope legis ;
-controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 551/2021 depositata in data 5 luglio 2021 e non notificata; udita la relazione della causa nell ‘ adunanza camerale del 16 aprile 2025 tenuta dal consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate operava nei confronti della RAGIONE_SOCIALE E RIASSICURAZIONI PER AZIONI, due riprese a fini IRAP per l’anno di imposta 2013, in relazione alla riallocazione di una quota del costo del personale dipendente dal «conto tecnico» al «conto non tecnico», originata da alcune prestazioni fornite da RAGIONE_SOCIALE, dietro corrispettivo, in favore di società del gruppo; i proventi erano stati in parte contabilizzati nel «conto tecnico» e in altra parte nel «conto non tecnico».
Premesso che alla determinazione della base imponibile IRAP delle imprese di assicurazione, ai sensi dell’art. 7 d. lgs. n. 446 del 1997, concorrono solo le voci del contro economico inserite nel «conto tecnico» , l’ufficio operava una prima ripresa, in quanto riteneva non corretta la riallocazione nel «conto non tecnico» dei soli costi del personale dovendo invece considerarsi anche, in parte, i costi indiretti e le spese generali, in misura individuata nell’11 per cento del totale ; la seconda ripresa era relativa alla indebita deduzione del cuneo fiscale per i costi del personale, deduzione di cui all’art. 11, comma 1, d. lgs. n. 446 del 1997, operata anche con riferimento alla parte di costo inserita nel «conto non tecnico», motivata dalla circostanza che anche i relativi proventi, inseriti nel «conto non tecnico», non concorrevano alla determinazione della base imponibile.
La CTP di Genova rigettava il ricorso nel merito ma annullava le sanzioni.
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR della Liguria rigettava entrambi gli appelli.
Contro tale sentenza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, contenente anche ricorso incidentale affidato a un motivo, cui si è opposto con controricorso incidentale la citata società.
La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 16 aprile 2025, per la quale la società ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del comma 2 dell’art. 7 e del comma 1 dell’art. 11 nella formulazione pro tempore vigente del d.lgs. n. 446 del 1997; deduce in particolare che il d.lgs. n. 173 del 1997 e le istruzioni ISVAP prevedono per il bilancio delle imprese assicurative la redazione di un conto tecnico, nel quale confluisce il risultato operativo derivante dall’esercizio dell’attività di assicurazione, e di un conto non tecnico, nel quale confluiscono gli altri elementi reddituali positivi e negativi non derivanti dall’esercizio dell’attività assicurativa; che l’art. 7 d.lgs. n. 446 del 1997 prevede la rilevanza, a fini di determinazione della base imponibile IRAP delle imprese assicurative, delle risultanze del solo conto tecnico; che il comma 2 dell’art. 7 prevede che non possano essere ammesse in deduzione le spese per il personale dipendente ovunque classificate; che l’art. 11 d.lgs. n.446 del 1997, nella formulazione introdotta dalla legge n. 296 del 2006, ha introdotto la deducibilità dall’imponibile IRAP dei contributi previdenziali e assistenziali versati ai dipendenti nonché alcune deduzioni forfettarie per il personale impiegato, agevolazioni estese alle imprese di assicurazione dall’art. 15bis del d.l. n. 81 del 2007; che tali deduzioni hanno portata generale non essendo applicabili alla sola parte del costo del lavoro classificata nel conto tecnico e cioè la deduzione sarebbe applicabile indipendentemente dal fatto che i costi siano indeducibili ai sensi del comma 1, in quanto classificati nel
conto non tecnico, ovvero ai sensi del comma 2, in quanto indeducibili ovunque classificati.
Con il secondo motivo del ricorso principale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 censurando la decisione laddove ha ritenuto che, in merito alla prima ripresa, il ricorso introduttivo censurasse solo il quantum della stessa e non anche l’ an , ritenendo quindi nuova la censura in appello.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 476/1997, dell’art. 10 della l. n. 212/2000 e dell’art. 2697 cod. civ.
Rileva il collegio che la novità della complessiva questione posta con il primo motivo del ricorso principale (a cui ha replicato l’Agenzia delle Entrate) e l’assenza di specifici precedenti di legittimità determinano la necessità di rinvio della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2025.