Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20705 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20705 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29603/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 3214/2021 depositata il 13/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE esercente l’attività di locazione di beni immobili, era attinta da avviso di accertamento TFM030400814/2018 per l’a.i. 2015, mediante il quale veniva accertato il reddito d’impresa in euro 52.480,00, con conseguente liquidazione di ii.dd. e iva, oltre accessori e sanzioni.
‘La vicenda’ – spiega la sentenza epigrafata – ‘nasce da una verifica effettuata nei confronti della soc. RAGIONE_SOCIALE, quindi di un terzo, dalla quale emergevano elementi di indagine a carico della società ricorrente. Non erano stati dichiarati i canoni di fitto ai fini fiscali del contratto di locazione immobile stipulato tra le due società. L’Agenzia quindi ha effettuato un controllo ella dichiarazione fiscale e ha contestato l’omessa denuncia dei relativi canoni’.
La contribuente proponeva ricorso, parzialmente accolto dalla CTP di Benevento con sentenza n. 327/02/2019, che aveva ‘riconosciut la deduzione dei costi e dell’IMU oltre che la detrazione IVA, nei limiti indicati in motivazione’. Più in particolare – secondo quanto riferito in ricorso – la CTP riconosceva i costi nella (minor) misura (rispetto a quella pretesa dalla contribuente) di euro 12.596 e la detrazione dell’IVA nella misura di euro 2.535, ‘non avendo l’Ufficio sollevato in merito alcuna eccezione specifica’; riconosceva altresì la deducibilità dell’IMU, ‘come per legge’.
Proponevano appello entrambe le parti, la contribuente in via principale e l’Ufficio in via incidentale, per i capi di rispettiva soccombenza. La CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, a termini di dispositivo, riferendosi all’appello della contribuente, così decideva:
In riforma della sentenza impugnata, accoglie l’appello nei sensi di cui in motivazione ,
mentre in motivazione così osservava:
ricorrente ha presentato idonea documentazione in merito all’ammortamento delle spese di acquisto dell’immobile locato.
Quindi i costi risultanti a carico dell’azienda sono sostanzialmente le rate di ammortamento .
L’appellante ha prodotto atto di acquisto del fabbricato, estratto del libro giornale , estratto del libro cespiti, bilancio dettagliato. Quindi in aggiunta ai costi già riconosciuti in primo grado si riconosce detto ammortamento.
Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con due motivi. La contribuente resta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione degli artt. 53 D.lvo 546/92, 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.’. La CTR ha pretermesso l’appello incidentale dell’Ufficio, ‘relativamente alla deducibilità IMU ai fini IRES, pari al 20% di euro 11.941, in quanto il giudizio della CTP sarebbe stato fuorviato dalla situazione contabile presentata dal contribuente in allegato al ricorso’.
1.1. Il motivo è fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata omette totalmente finanche la menzione dell’appello
incidentale dell’Ufficio, sia nella parte dedicata allo svolgimento del processo che nella parte propriamente motivazionale che, ancora, e ‘a fortiori’, in dispositivo. Sussiste, pertanto, il denunciato vizio di omessa pronuncia.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia: ‘Violazione 109, comma 5 del DPR 917/86 art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, c.p.c. n. 3’. La sentenza impugnata ‘appare errata laddove ritiene assolto l’onere probatorio del contribuente in relazione ad un costo deducibile ritenendo sufficiente la prova del requisito dell’esistenza della spesa’.
2.1. Il motivo è infondato.
In punto di deducibilità dei costi – tema al quale soltanto, a termini della formulazione letterale, il motivo si riferisce – questa S.C. insegna:
-in caso di accertamento delle imposte sui redditi, ‘spetta al contribuente l’onere della prova dell’esistenza, dell’inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa’ (Sez. 5, Ordinanza n. 13300 del 26/05/2017, Rv. 644248 -01);
-‘l’abrogazione, ad opera dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell’art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili, non ne determina l’automatica deducibilità, dovendo
l’imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti: tale prova, tuttavia, non può essere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, in quanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati in esso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favore dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 c.c.’ (Sez. 5, Sentenza n. 18401 del 12/07/2018, Rv. 649615 -02);
-‘la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità -anche solo potenziale ed indiretta -secondo valutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé’ (Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022, Rv. 665495 -01).
Nel caso di specie, la CTR è chiara nell’affermare che ‘la ricorrente ha presentato idonea documentazione’ – consistente in ‘atto di acquisto del fabbricato, estratto del libro giornale , estratto del libro cespiti, bilancio dettagliato’ – ‘in merito all’ammortamento delle spese di acquisto’, con riguardo – non già ad un immobile qualunque, ma, specificamente, all”immobile locato’. Ne consegue che, ad avviso della CTR, la contribuente ha assolto l’onere di dimostrare, non solo la sussistenza, ma anche l’inerenza dei costi, riguardando ‘le rate di ammortamento’ proprio l’immobile oggetto di contratto.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese, comprese quelle del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 28 maggio 2025.