Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3748 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
Oggetto: II.DD. IVA -costi -detrazione imposta
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25524/2018 R.G. proposto da NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL ed elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 344/3/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia depositata il 5.2.2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale della Puglia accoglieva l’appello proposto da ll’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 2185/9/2015 con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso introduttivo proposto da COGNOME NOME, esercente attività di commercio al dettaglio-tabacchiere, avverso l’ avviso di accertamento recante riprese per II.DD. e IVA relative all’ anno di imposta 2009.
Nella sentenza impugnata si legge che l’Agenzia, a seguito del controllo della documentazione prodotta, ha ritenuto indebitamente dedotti i seguenti costi:
euro 4.120,72, per non inerenza, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, non avendo il ricorrente fornito elementi tali da comprovare che gli stessi siano stati impiegati nella diretta manutenzione di beni strumentali;
euro 16.946,76 oltre IVA, perché componenti negativi di reddito privi del requisito di competenza, di certezza e determinabilità in quanto non sufficientemente documentati;
euro 14.500,00 oltre IVA relativi a fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE
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nonorba per prestazione pubblicitaria – stagione agonistica 2008/2009, in quanto tali fatture erano state contabilizzate dalla ASD;
euro 9.196,00 oltre IVA, quale differenza tra l’importo complessivo delle spese indicate e l’importo delle spese documentate dal ricorrente.
Sulla base di tali rilievi, ai sensi dell’art. 39, comma 1, d.P.R. 600/73, veniva rideterminato il reddito d’impresa e le conseguenti riprese ad imposizione oggetto dell’avviso impugnato.
Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente il ricorso introduttivo, riconoscendo la fondatezza dell’accertamento solo in ordine alle spese non documentate di euro 9.196,00 oltre IVA in quanto lo stesso contribuente aveva riconosciuto la commissione di un errore di contabilizzazione a riguardo. Il giudice d’appello accoglieva l’appello dell’Amministrazione finanziaria sui capi di soccombenza in primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a due motivi che illustra con conclusioni scritte, rectius memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia con controricorso.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., e 36, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 perché la motivazione della sentenza si risolve nell’acritica condivisione del gravame, mediante il rinvio per relationem alle argomentazioni dello stesso gravame pretermettendo del
tutto l’indicazione degli elementi da cui avrebbero tratto il proprio convincimento.
Il motivo è infondato.
2.1. Nel processo civile e in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non pu ò ritenersi, di per s é , sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità n é dei contenuti n é delle modalit à espositive (Cass., SS.UU., sent. n. 642/ 2015; conformi Cass. Sez. 6 – 2, ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, Cass. Sez. 5, ordinanza n. 29028 del 06/10/2022).
2.2. Ciò premesso, la decisione impugnata alle pagg.3 e 4 della sentenza è anche motivata per ciascuna ripresa attraverso un percorso argomentativo dedicato dal giudice con specifici accertamenti fattuali e valutazioni del quadro istruttorio. Dunque, la motivazione della CTR non è affatto per relationem , peraltro ad un atto (l’appello dell’Agenzia) neppure riprodotto nel ricorso ai fini della necessaria specificità della censura.
Con il secondo motivo il ricorrente, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 108 e 109 TUIR, 90 della Legge n°289/2002 e 2697 cod. civ. per aver il giudice d’appello ritenuto che i costi contestati fossero indeducibili.
Il motivo è inammissibile.
4.1. Anzitutto, deve ribadirsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione ( ex multis , Cass. n. 26110 del 2015).
4.2. Inoltre, nell’ambito del sindacato di legittimità, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).
4.3. Orbene, il ricorrente non si confronta specificamente con i singoli capi della sentenza impugnata che hanno argomentato con riferimento ai costi, valutando le prove e compiendo accertamenti fattuali precisi alle pagg.3 e 4 della decisione.
4.3.1. Ad es., con riferimento alla ripresa 1) di costi ammontanti ad euro 4.120,72, per non inerenza, ai sensi dell’art. 109 del TUIR, non avendo il ricorrente fornito elementi tali da comprovare che gli stessi siano stati impiegati nella diretta manutenzione di beni strumentali, a pag.3 della sentenza si legge, tra l’altro , che la documentazione
attestante l’esecuzione dei lavori prodotta dal contribuente è stata specificamente vagliata dal giudice il quale ha stabilito che «proprio l’analisi di detta documentazione consente di appurare che il costo sperato (materiale acquistato dalla ditta RAGIONE_SOCIALE è del tutto ingiustificato e quindi indeducibile ai sensi dell’art. 109 del TUIR (…) ».
4.3.2. Quanto alla ripresa 2 di euro 16.946,76 oltre IVA pari ad euro 3. 389,35, disposta dall’Agenzia perché i componenti negativi di reddito sono stati ritenuti privi del requisito di competenza, di certezza e determinabilità in quanto non sufficientemente documentati, a pag.4 della sentenza il giudice accerta che le fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE « (…) non riportano, così come previsto dall’art. 21, 2 comma, lett. b) del d.P.R. 633/72, tutti gli elementi necessari all’individuazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi (…) ».
4.3.3. In riferimento alla ripresa 3 di euro 14.500,00 oltre IVA relativi a fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per prestazione pubblicitaria – stagione agonistica 2008/2009, in quanto tali fatture erano state contabilizzate dalla RAGIONE_SOCIALE, sempre a pag.4 della sentenza il giudice accerta che « (…) il ricorrente non è stato in grado di esibire alcun giustificativo di pagamento (bonifici, assegni bancari o circolari), a fronte di tale tale presunta prestazione pubblicitaria (…) ».
4.4. Con la proposizione del motivo in disamina il ricorrente non impugna tali accertamenti decisivi, ma si limita a riproporre le proprie prospettazioni di merito già vagliate dal giudice e da questi disattese. Invece, il ricorrente per Cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dal giudice
d’appello , tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità.
5. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del