Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 20163 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 20163 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso n.10877/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in Roma, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
E
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Volla (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa; il difensore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 366, comma 4, c.p.c., di voler ricevere le co municazioni di cancelleria al numero di fax NUMERO_TELEFONO – pec: EMAIL;
-controricorrente-
tributi
avverso la sentenza n.607/08/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 17 gennaio 2023 e notificata il 16 marzo 2023;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
l’RAGIONE_SOCIALE ricorre con due motivi contro NOME COGNOME, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.607/08/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, depositata il 17 gennaio 2023 e notificata il 16 marzo 2023, che ha accolto l’appello del la contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiori Irpef, Irap ed Iva relative all’anno di imposta 2014;
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 20 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 -bis. 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dalla legge 25 ottobre 2016, n.197;
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell’art.11 2 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;
secondo la ricorrente, quanto statuito dai giudici non trova nessun supporto motivazionale, limitandosi gli stessi giudici ad una semplice affermazione e convinzione senza esplicitare l’iter logico giuridico adottato per pervenire alla decisione adottata;
1.2. con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, co.6, e 12 , co.7, l. 27 luglio 2000, n.212, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per la ritenuta mancanza del contraddittorio preventivo;
2.1. i motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono fondati e vanno accolti;
l’accertamento dell’ Ufficio trae origine dal rilievo, a seguito dell’attività di liquidazione della dichiarazione, dell’appostazione al rigo RE19 del NUMERO_DOCUMENTO di ‘Altre spese documentate’, il cui importo complessivo risultava pari a circa il 53 per cento dei ricavi dichiarati;
nello specifico, la contribuente aveva contabilizzato fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, di cui era socia al 50 per cento , per un ammontare pari ad € 58.198,00, con IVA per € 12.803,64, che non risultavano saldate e che recavano una descrizione generica RAGIONE_SOCIALE prestazioni ricevute, in assenza di documentazione attestante i rapporti intercorsi con la societ à emittente;
inoltre, la contribuente aveva contabilizzato costi per € 9.600,00, con IVA per € 2.112,00, sulla base di fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE -in liquidazione, della quale pure era socia al 50 per cento, che recavano una descrizione generica RAGIONE_SOCIALE prestazioni ricevute il giudice di primo grado aveva analiticamente esaminato i rilievi dell’ufficio, rilevando la genericità RAGIONE_SOCIALE fatture, l’impossibilità di tracciare i pagamenti avvenuti in contanti, i contrasti tra gli esborsi e le indicazioni contenute nei bilanci societari;
dalla lettura del primo motivo di ricorso, si evince che esso attiene essenzialmente alla ripresa dei costi relativi alle fatture emesse dall’RAGIONE_SOCIALE, di cui la ricorrente è socia al 50 per cento;
con tale motivo , dunque, l’Ufficio non ha inteso censurare la statuizione con cui la C.g.t. ha affermato che <>;
con riferimento alle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, nel riformare la sentenza dei primi giudici, la C.g.t. di II grado si limita ad elencare la documentazione prodotta dalla contribuente, senza chiarire in che modo essa sia rilevante quale prova dell’effettività ed inerenza dei costi portati nelle fatture contestate;
rileva, infatti, la C.t.g. che <>;
dunque, la motivazione sulle fatture della RAGIONE_SOCIALE, per le quali non vi è alcuna ulteriore specificazione, si palesa nel suo complesso meramente apparente, assertiva ed inidonea a descrivere il processo cognitivo attraverso il quale si perviene alla decisione adottata;
con il secondo motivo, invece, l’Ufficio si duole della statuizione resa dal giudice tributario d’appello circa gli effetti della mancata instaurazione del contraddittorio preventivo prima dell’emissione dell’avviso di accertamento;
sul punto, questa Corte ha già chiarito che un generalizzato obbligo di contraddittorio e il conseguente onere della prova di resistenza a carico del contribuente si pone solo per i tributi armonizzati, in quanto per le imposte dirette non sussiste un obbligo di tale tipo (Cass. S.U. n. 24823/2015);
la C.g.t. di II grado non fa corretta applicazione del principio summenzionato, affermando la sussistenza, senza distinzioni, di un generale obbligo di contraddittorio preventivo, salva la cd. prova di resistenza, per la quale, secondo, il giudice di appello, la contribuente aveva prodotto un’ampia documentazione contabile dalla quale emergeva <>;
in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.g.t. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.g.t. di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2024
Il Presidente NOME COGNOME