Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23921 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 23921 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
SENTENZA
sul ricorso n.9793/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec EMAIL e dall’AVV_NOTAIO, il quale indica, ad ogni effetto e conseguenza di Legge, l’indirizzo P.E.C. EMAIL, per ricevere gli avvisi, le comunicazioni di rito e le notificazioni.
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del direttore pro tempore , domiciliata ope legis in INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende.
tributi
-controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Salerno, n.6646/19 pronunciata il 12 giugno 2019, depositata in data 2 settembre 2019 e non notificata. Lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME. Sentito il P.G., NOME COGNOME, che si è riportato alle proprie conclusioni scritte.
Uditi l’AVV_NOTAIO e COGNOME NOME, per delega dell’AVV_NOTAIO, per la parte ricorrente, e l’AVV_NOTAIO dello AVV_NOTAIO per l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, in liquidazione, ricorre con sei articolati motivi contro l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , che resiste con controricorso, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Salerno, n.6646/19, pronunciata, in sede di rinvio, il 12 giugno 2019, depositata in data 2 settembre 2019 e non notificata, che ha rigettato il ricorso in riassunzione RAGIONE_SOCIALE contribuente.
In primo grado, la C.t.p. di Avellino aveva parzialmente accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente, ritenendo deducibili i costi riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti.
Nel primo giudizio di appello, la RAGIONE_SOCIALE, dopo aver riunito i singoli ricorsi, accoglieva gli appelli riuniti RAGIONE_SOCIALE società (sent. n.47/2009), annullando integralmente gli avvisi di accertamento, ai fini Irpeg, Irap ed Iva, per gli anni 2002, 2003 e 2004.
Avverso tale pronuncia, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso in Cassazione, che la Corte, con sentenza n.9675/2018, accoglieva con
riferimento al primo, secondo e quarto motivo, cassando con rinvio la sentenza di appello.
Con la sentenza impugnata, la C.t.r., premessi i principi regolatori RAGIONE_SOCIALE materia, con particolare riguardo alla ripartizione dell’onere probatorio, e richiamate numerose pronunce di legittimità, riteneva che la contribuente non avesse dimostrato la propria estraneità o buona fede a fronte degli elementi indiziari forniti dall’uf ficio sull’esistenza di un meccanismo finalizzato alla realizzazione di una cd. ‘frode carosello’, mediante la fatturazione di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti.
Il ricorso in cassazione è stato fissato per la pubblica udienza del 19 giugno 2024, in vista RAGIONE_SOCIALE quale parte contribuente depositava memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e del procedimento , in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., per mancanza ed incompletezza del dispositivo.
1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione per errata applicazione dell’art.324 cod. proc. civ. e dell’art.2909 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., quanto alla formazione del giudicato interno sui punti RAGIONE_SOCIALE forniture da RAGIONE_SOCIALE Punto Net e l’acquisto di autovetture.
1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, consistenti in molteplici circostanze, supportate da deduzioni logiche, documenti e dagli stessi accertamenti RAGIONE_SOCIALE G.d.F. non valutate dal giudice di merito, quali l’inesistenza di un meccanismo di ‘frode carosello’ (par.1), la mancata prova di forniture intracomunitarie (par.2), RAGIONE_SOCIALE natura di società ‘cartiera’ (par.3) e del valore ‘sottocosto’ RAGIONE_SOCIALE merci (par.4), l’inesistenza di rapporti
particolari tra le parti (par.5)nella percezione di utili extracontabili da parte RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.
1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.
Secondo la ricorrente la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.r. risulta priva di motivazione effettiva con riferimento all’indetraibilità dell’Iva per le fatture soggettivamente inesistenti, in relazione agli aspetti oggettivi (par.1) e soggettivi (par.2) dell’illecito contestato.
1.5. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la violazione di norme comunitarie, di cui alla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, come modificata dalla direttiva 2002/38/CE, del Consiglio del 7 maggio 2002, in riferimento agli artt.41, 19 e 75 d.P.R. 26 ottobre 1972, 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, e dell’art.2697 cod. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., con riferimento alla violazione RAGIONE_SOCIALE norme disciplinanti il diritto alla detrazione Iva, ai criteri per la determinazione RAGIONE_SOCIALE consapevolezza del contribuente di partecipare all’evasione ed alla distribuzione dell’onere probatorio tra le parti.
1.6. Con il sesto motivo, la ricorrente denunzia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per la mancanza assoluta di motivazione o motivazione apparente, la violazione degli artt. 111 Cost., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; nonché la violazione dell’art.14 legge 24 dicembre 1993, n.537, nella formulazione introdotta con l’art.8 d.l. n.16/2012, conv. dalla legge n.44/2012, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla deducibilità dei costi inerenti agli acquisti per operazioni soggettivamente inesistenti.
2.1. Preliminarmente appare opportuno premettere una breve sintesi RAGIONE_SOCIALE fattispecie in esame, quale emerge dalla sentenza n.9675/2018 di questa Corte, che ha cassato con rinvio la sentenza di appello.
Nella specie, la C.t.p. di Avellino aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla societ à contribuente avverso gli avvisi di accertamento per IVA, IRPEG, IRAP, relativi agli anni d’imposta 2002, 2003, 2004, emessi in conseguenza RAGIONE_SOCIALE ritenuta effettuazione di operazioni inesistenti.
Secondo l’amministrazione finanziaria, la societ à RAGIONE_SOCIALE era stata istituita al solo scopo di consentire ai suoi clienti di acquistare a un prezzo inferiore a quello di mercato, e con Iva a credito, prodotti neutri ai fini Iva, per frodare il fisco. Ad avviso dei giudici di primo grado, che si sono pronunciati con tre distinte sentenze, di analogo contenuto, gli avvisi di accertamento dovevano ritenersi legittimi limitatamente al profilo inerente all ‘ Iva, mentre erano illegittimi in relazione all’indeducibilità dei costi ai fini del reddito di impresa, in conseguenza dell’effettiva esistenza degli stessi.
Le sentenze di primo grado venivano impugnate dalla societ à contribuente, sul rilievo che la documentazione in atti avrebbe confermato la regolarit à dell’acquisto e del pagamento RAGIONE_SOCIALE merce oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE In particolare, gli elementi indiziari forniti dall’amministrazione non avrebbero avuto il carattere di presunzioni gravi, precise e concordanti. L’amministrazione finanziaria si costituiva nei giudizi di appello, resistendo alla pretesa di controparte, e proponendo appello incidentale, con cui sosteneva la correttezza dell’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui l’Iva per operazioni inesistenti era indetraibile in assenza di idonea prova contraria RAGIONE_SOCIALE contribuente; chiedeva, dunque, che la
sentenza di primo grado fosse riformata nel merito, con dichiarazione di piena legittimit à dell’avviso di accertamento.
La RAGIONE_SOCIALE, riuniti i giudizi, ha ritenuto fondati gli appelli RAGIONE_SOCIALE societ à contribuente, affermando l’insufficienza degli elementi in atti, sia ai fini RAGIONE_SOCIALE prova dell’affermata «inesistenza del soggetto con cui le operazioni commerciali in contestazione erano state concluse», sia ai fini RAGIONE_SOCIALE ritenuta connivenza RAGIONE_SOCIALE societ à appellante – cessionaria con la cedente. Il giudice di appello evidenziava, in particolare, che la circostanza che le operazioni contestate si fossero effettivamente svolte risultava coperta dal giudicato interno, in ragione RAGIONE_SOCIALE mancata impugnazione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, del capo RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la deducibilit à dei relativi costi ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione del reddito d’impresa. In conclusione, ritenuta sussistente la prova dell’inerenza RAGIONE_SOCIALE operazioni svolte rispetto all’attivit à esercitata dalla societ à contribuente, la RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto il diritto alla detrazione, annullando in toto gli avvisi di accertamento e condannando l’amministrazione finanziaria al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese dei due gradi di giudizio.
La sentenza di appello è stata impugnata dall’RAGIONE_SOCIALE con ricorso in Cassazione, all’esito del quale è stato disposto l’annullamento con rinvio al giudice di merito, che ha rigettato il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente.
In particolare, con un primo motivo di doglianza, l’RAGIONE_SOCIALE aveva dedotto la violazione dell’art. 2909 cod. civ., sul rilievo che, al momento RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, non era ancora passata in giudicato la sentenza RAGIONE_SOCIALE C.t.p. di Avellino n.422/5/07, ormai definitiva, con la quale si era affermato che la RAGIONE_SOCIALE aveva natura di societ à di comodo, interposta fra i reali cedenti e i reali destinatari, al fine di consentire alle societ à acquirenti di beneficiare di indebiti crediti di Iva, attraverso il rilascio
di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti; con una seconda doglianza, strettamente collegata alla prima, si era dedotta l’insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALE mancanza di organizzazione commerciale RAGIONE_SOCIALE societ à cedente, confermata dalla circostanza che la stessa aveva continuato a operare, utilizzando documentazione apparentemente sottoscritta dal suo legale rappresentante, anche nel periodo in cui quest’ultimo era detenuto; in terzo luogo, veniva dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sul rilievo che la sentenza impugnata avrebbe annullato in toto gli accertamenti anche riguardo alle «riprese sul regime del margine, senza che esse avessero formato oggetto di appello; con una quarta censura, si sosteneva che le sentenze di primo grado appellate avevano riconosciuto la deducibilit à dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IRPEG e IRAP, senza considerare che con l’appello si era contestato che i costi per fatture soggettivamente inesistenti potessero essere dedotti; con il quinto motivo, si contestava, infine, l’assorbimento, da parte RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, RAGIONE_SOCIALE questione relativa alla incompatibilit à del “condono tombale” di cui all’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge n. 289 del 2002 con il diritto comunitario.
La Corte di cassazione , nell’accogliere in via prioritaria il quarto motivo, ha ritenuto che l’ amministrazione finanziaria , con l’appello incidentale, avesse contestato non solo il dato giuridico RAGIONE_SOCIALE ritenuta deducibilit à dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IRPEG e IRAP, ma anche la circostanza fattuale dell’effettiva esistenza dei costi per dette operazioni. Per la Cassazione, dunque, non era corretta l’affermazione, contenuta nella sentenza di appello, secondo cui la circostanza che le operazioni contestate si erano effettivamente svolte sarebbe stata coperta dal giudicato interno. Inoltre, in accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso, la Corte
riteneva che la C.t.r. non avesse applicato correttamente i principi in tema di riparto dell’onere probatorio e di prova presuntiva, trascurando gli elementi di prova, che evidenziavano sia l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE societ à supposta cedente, sia un rilevantissimo grado di commistione tra tale societ à e la societ à pretesa cessionaria. Secondo la Cassazione, la RAGIONE_SOCIALE.t.r. avrebbe potuto ritenere sussistente la buona fede in capo al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE societ à cessionaria solo in presenza di rilevanti elementi di segno contrario. E tali non potevano essere la mera regolarit à RAGIONE_SOCIALE documentazione contabile e la dimostrazione che la merce fosse stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, n é , tantomeno, la formale esistenza del soggetto cedente.
Infine, secondo la Corte, l’accoglimento dei primi due e del quarto motivo di ricorso comportava l’assorbimento del terzo, in quanto riferito alla statuizione RAGIONE_SOCIALE C.t.r. sulle riprese sul “regime del margine”, che veniva meno in conseguenza dell’integrale cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado.
2.2 . Così delineato l’ambito del giudizio di rinvio, passando all’esame del primo motivo di ricorso, con cui la società censura la sentenza impugnata per mancanza e incompletezza del dispositivo, esso è infondato e va rigettato, in quanto, come affermato dalla stessa ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE ha rigettato integralmente il ricorso RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Il dispositivo, dunque, è completo nel senso che nessuna RAGIONE_SOCIALE domanda proposte dalla societ à è stata accolta, senza che vi sia necessità di specificare le «singole posizioni», come pretenderebbe la ricorrente.
2.3. Il secondo motivo è inammissibile.
La societ à lamenta che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe violato il «giudicato interno per le forniture di RAGIONE_SOCIALE Punto Net in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, opinate soggettivamente inesistenti, e per le forniture inerenti all’acquisito RAGIONE_SOCIALE autovetture».
Sebbene l’esistenza di un giudicato, interno o esterno, sia rilevabile d’ufficio, perché ciò avvenga vi deve essere una chiara evidenza dagli atti comunque prodotti nel corso del giudizio, rispondendo tale criterio al principio RAGIONE_SOCIALE ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost. (cfr. Cass. n.15627/2016).
Nella specie, a fronte di una censura del tutto generica, in quanto la ricorrente non riporta nel motivo i passi degli atti difensivi e RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e secondo grado, necessari a comprendere l’autonomo rilievo RAGIONE_SOCIALE questione Pla Punto Net e dell’Iva dovuta sulle autovetture, non è possibile neanche un rilievo d’ufficio di tale giudicato, poiché non emerge dagli atti.
Risulta, dunque, corretta la conclusione cui è pervenuta la C.t.r. con la sentenza impugnata, secondo la quale nessun giudicato si è formato nel corso del giudizio sull’effettiva esistenza RAGIONE_SOCIALE operazioni contestate dal fisco, conclusione avvalorata dalla circostanza che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Cassazione espressamente annulla integralmente la sentenza di appello, che aveva ritenuto l’illegittimità in toto RAGIONE_SOCIALE pretesa impositiva, ritenendo assorbita la questione di cui alla corretta applicazione del regime del margine (terzo motivo di ricorso).
Peraltro, la C.t.r. dà atto che, con la sentenza di primo grado, era stato confermato l’accertamento ai fini Iva nei confronti RAGIONE_SOCIALE Pla Punto Planet relativamente all’acquisto di autovetture estere , pertanto se si fosse formato un giudicato per la mancata impugnazione sul punto, questo sarebbe stato favorevole all’amministrazione .
Né è fondata l’argomentazione di parte ricorrente, secondo cui la deducibilità dei costi ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sul reddito non sarebbe più in discussione, non avendo riproposto l’RAGIONE_SOCIALE l’appello incidentale in sede di giudizio di rinvio, poiché questa Corte ha già
chiarito che <> (Cass. n. 8773/2022).
Comunque, la questione RAGIONE_SOCIALE deducibilità dei costi costituiva oggetto dell’originario ricorso di parte contribuente ed andava esaminata nel giudizio di rinvio conseguente all’ annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello, confermativa RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado e favorevole alla società.
2.4. I motivi terzo, quarto e quinto, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Questa Corte, nella sentenza di cassazione con rinvio n.9675/2018, richiamando principi ormai consolidati, ha rilevato che <>.
Al riguardo, la Corte, con la stessa sentenza, ha ulteriormente precisato che <>.
Calando tali principi nella fattispecie concreta, con la citata sentenza di cassazione con rinvio, la Corte ha ritenuto che la C.t.r., pur avendo preso in considerazione tutti gli elementi di fatto a sua
disposizione, non avesse compiutamente valutato il dato RAGIONE_SOCIALE non operativit à RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si evinceva con chiarezza dalla stessa ricostruzione del quadro probatorio operata nella sentenza impugnata.
Secondo la Corte, come si è detto, a fronte di questi elementi di prova, che evidenziavano sia l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE societ à supposta cedente, sia un rilevantissimo grado di commistione tra tale societ à e la societ à pretesa cessionaria, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto ritenere sussistente la buona fede in capo al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE societ à cessionaria solo in presenza di rilevanti elementi di segno contrario, che non potevano essere la mera regolarit à RAGIONE_SOCIALE documentazione contabile e la dimostrazione che la merce fosse stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, n é , tantomeno, la formale esistenza del soggetto cedente.
Dunque, alla luce RAGIONE_SOCIALE sentenza di cassazione con rinvio, che ha riscontrato, in violazione dell’art. 2729 cod. civ., l’incoerenza tra le premesse e le conclusioni del ragionamento presuntivo adottato dal giudice di appello, il giudice del rinvio, sulla base degli elementi indiziari esistenti, ha riconosciuto il dato RAGIONE_SOCIALE non operatività RAGIONE_SOCIALE società fornitrice RAGIONE_SOCIALE ed ha, viceversa, ritenuto che la contribuente non avesse provato adeguatamente la propria buona fede, ai fini RAGIONE_SOCIALE detrazione Iva.
Non si ravvisa, quindi, la denunziata omissione di motivazione né alcuna violazione di legge.
Sotto altro profilo, i motivi sono inammissibili in quanto sollecitano una rivalutazione dei diversi elementi istruttori, già adeguatamente esaminati dalla C.t.r., che è pervenuta alla conclusione circa la natura di cartiera di RAGIONE_SOCIALE+ sulla base di una serie di elementi di fatto indicati dalla Corte di cassazione nella sentenza di rinvio come assolutamente idonei a tal fine.
La ricorrente oppone, comunque, circostanze che la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto prive di decisività, di carattere meramente formale o semplici valutazioni soggettive.
In relazione all’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE l. n. 130 del 2022, la cui applicazione viene invocata con la memoria di parte contribuente, questa Corte ha già avuto modo di affermare che esso non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale (Cass. n.31878/2022).
Come questa Corte ha chiarito, la norma in oggetto non ha fatto altro che ribadire un principio già presente nell’ordinamento tributario, ossia che l’amministrazione finanziaria deve provare il fondamento RAGIONE_SOCIALE proprie pretese, confermando in modo espresso una regola già esistente; tuttavia, la nuova disposizione non pone limiti di sorta al modo attraverso cui tale prova deve essere fornita (né si ravvisano ulteriori limitazioni nel l’art.17 RAGIONE_SOCIALE legge n.111 del 2023, cd. ‘legge delega’, e nella successiva disciplina attuativa), per cui senz’altro deve ritenersi consentito il ricorso alle presunzioni semplici, ossia agli indizi che, se gravi, precisi e concordanti, integrano ex artt.2727 e 2729 cod. civ. la prova richiesta dall’art. 2697 cod. civ.
Può, quindi, affermarsi il seguente principio di diritto: <>.
2.5. Risulta, invece, fondato il sesto motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del quinto.
Nella sentenza in esame non si rinviene alcuna decisione in ordine alla deducibilità dei costi, affermata dal giudice di prime cure con statuizione sostanzialmente confermata dal giudice di appello, che ha ritenuto vi fosse il giudicato interno sull’effettività degli stessi.
La sentenza di annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE Cassazione aveva escluso la correttezza RAGIONE_SOCIALE statuizione del giudice di appello sull’esistenza del giudicato e rinviato alla C.t.r. per nuovo esame; pertanto il giudice di rinvio non poteva limitarsi a constatare nuovamente l’inesistenza del giudicato, ma avrebbe dovuto valutare nel merito se, a fronte RAGIONE_SOCIALE contestazioni dell’ufficio, la contribuente avesse dimostrato l’effettività ed inerenza degli stessi.
Invero, con il ricorso in riassunzione, la ricorrente deduce di aver chiesto, non solo la riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado sull’indetraibilità dell’IVA, ma anche la conferma d i tale sentenza in ordine alla ritenuta deducibilità dei costi, sottolineando come, nelle more, fosse stato modificato l’art. dell’art.14 legge 24 dicembre 1993, n.537, nella formulazione introdotta con l’art.8 d.l. n.16/2012, conv. dalla legge n.44/2012, che prevedeva il diritto alla deduzione dei costi anche nel caso di fatture soggettivamente inesistenti e perciò dei costi provenienti da reato. Secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, <> (Cass. n.11020/2022). Non si è mancato di evidenziare che il disposto dell’art. 8, commi 1 e 2, d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in forza del successivo comma 3 si applica, in luogo di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4- bis, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. La disciplina richiamata, dunque, ha una sicura portata retroattiva (Cass. n. 13806/ 14 e n. 8011/13) e, ove rilevante, risulta applicabile anche d’ufficio alle fattispecie sub iudice (Cass. n. 9900/2024, n.7896/2016, n.27040/2014, n.660/ 14, n. 16642/12 e n. 21382/08).
La stessa difesa erariale non nega in astratto la possibile deduzione dei costi, ove il contribuente abbia provato la loro effettività ed inerenza, qualora contestate dall’ufficio, in conformità con il costante orientamento in materia di questa Corte.
Sulla questione RAGIONE_SOCIALE deduzione dei costi, la C.t.r. si è limitata ad escludere la formazione del giudicato interno, senza poi pronunciarsi nel merito RAGIONE_SOCIALE questione, che non risulta in alcun modo esaminata.
Pertanto, in accoglimento del sesto motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione.
In conclusione il sesto motivo di ricorso va accolto, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con
rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Cos ì deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2024