Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 978 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2907/2015 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonché
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II NAPOLI -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 5899/28/14 depositata l’ 11/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 5899/28/14 dell’11/06/2014 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 771/18/13 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestata al contribuente l’indeducibilità di alcuni costi, concernenti essenzialmente la locazione di alcuni immobili ritenuti non strumentali all’attività di impresa.
1.2. La CTR rigettava l’appello della società contribuente evidenziando che: a) l’avviso di accertamento era congruamente motivato, avendo posto in grado COGNOME «di comprendere il titolo della pretesa tributaria» e di spiegare le proprie difese nel merito; b) l’accertamento non era stato eseguito ex art. 37 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma concerneva unicamente l ‘ assenza di inerenza di alcuni costi dedotti dalla ricorrente; c) la prova dell’inerenza grava va sul contribuente; d) nel caso di specie era pacifico che gli immobili, con riferimento all’anno d’imposta oggetto di accertamento, non erano stati utilizzati e la società contribuente non aveva provato la specifica destinazione all’attività commerciale, potendo gli stessi essere utilizzati anche ad altro fine (abitazione e box).
Avverso la sentenza della CTR COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;
L’Agenzia delle entrate (di seguito AE) resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso COGNOME deduce violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR espresso un’autonoma valutazione sull’ avviso di accertamento, spiegando le ragioni per le quali lo abbia ritenuto congruamente motivato, così rendendo motivazione insufficiente.
1.1. Il motivo, con il quale la ricorrente -a dispetto del riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 (e non già n. 4) cod. proc. civ. -contesta essenzialmente un vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, è infondato.
1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture » (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019).
1.3. Nel caso di specie la motivazione resa dalla CTR, per quanto stringata, è sicuramente sufficiente a palesare la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata sulla sufficienza della motivazione ai fini della difesa in giudizio della contribuente.
1.4. Per il resto, poiché l’avviso di accertamento non è stato trascritto nelle parti essenziali, né risulta segnalata la sua presenza negli atti del giudizio di merito (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022), questa Corte non è messa nelle condizioni di apprezzarne compiutamente il contenuto motivazionale.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata in ordine al rilievo concernente la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, la quale sarebbe priva di una qualsivoglia valutazione circa la
denunciata assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate dall’Ufficio .
2.1. Il motivo è inammissibile.
2.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività » (Cass. S.U. n. 15781 del 28/07/2005; conf., da ultimo, Cass. n. 5344 del 04/03/2013).
2.3. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata a contestare l’omesso esame di un proprio motivo di ricorso in primo grado e in appello, motivo di cui non trascrive né il contenuto, né l’atto in cui è stato proposto, con l’indicazione de l luogo specifico del fascicolo di merito in cui lo stesso sia rinvenibile.
2.4. In ogni caso, non è inutile evidenziare che la CTR ha complessivamente motivato in ordine alla legittimità dell’avviso di accertamento e che la eventuale omessa motivazione sul punto della CTP, pertanto, non ha alcuna rilevanza.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta falsa applicazione degli artt. 43 e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi TUIR), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto indeducibili i costi per canoni di locazione e spese condominiali relativi ad immobili destinati a sede della propria attività.
3.1. Il motivo è inammissibile.
3.2. Secondo l’orientamento della S.C. il principio di inerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l’imposta armonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA (Ca ss. n. 18904 del 17/07/2018), si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) (Cass. n. 450 del 11/01/2018) ed è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea (Cass. 30030 del 21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass. n. 13882 del 31/05/2018; Cass. n. 450 del 2018, cit. ; Cass. n. 18904 del 2018, cit. ).
3.2.1. Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018, cit. ; Cass. n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit. ), sicché « il costo attiene o non attiene all’attività d’impresa a prescindere dalla sua entità » (così espressamente, in motivazione, Cass. n. 18904 del 2018, cit. ).
3.2.2. Sotto altro profilo, con specifico riferimento agli immobili, è stato osservato che « deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un’interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalità oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l’esercizio dell’impresa » (Cass. n. 4417 del 20/02/2020).
3.3. Nel caso di specie, la CTR si è pienamente conformata ai superiori principi di diritto, in quanto, con accertamento in fatto non contestabile in sede di legittimità con la proposizione di un vizio di violazione di legge, ha ritenuto che gli immobili oggetto di causa non erano utilizzati dalla società contribuente e che non vi sia prova, gravante senz’altro sul contribuente, che gli stessi sarebbero stati utilizzati quali beni strumentali, essendo per loro natura utilizzabili anche ad altro scopo.
3.4. COGNOME, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
Con il quarto motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, non sia stata applicata la menzionata disposizione, peraltro richiamata anche nel contesto del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (a sua volta richiamato dall’avviso di accertamento), con conseguente nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto della p rocedura ivi prevista.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. La CTR ha ritenuto che, nel caso di specie, non si verta in una fattispecie di elusione, ma semplicemente di contestazione della deducibilità dei costi (ritenuti non inerenti) e della conseguente in detraibilità dell’IVA .
4.3. La società contribuente fornisce una diversa interpretazione dell’avviso di accertamento, che, come già evidenziato più sopra, non è trascritto, mancando, altresì, l’indicazione il luogo in cui è rinvenibile il medesimo atto nei fascicoli di merito, con conseguente
palese difetto di autosufficienza del motivo (si rimanda, ancora una volta, alle già citate Cass. S.U. n. 8950 2022 e Cass. n. 12481 del 2022).
In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 99.597,00.
5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.900,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/12/2023.