Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 661 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 661 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24870/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. COGNOME CAMPANIA n. 2891/08/17 depositata il 28/03/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2891/08/17 del 28/03/2017 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 16757/13/15 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2008.
1.1. Come si evince anche dalla sentenza impugnata, con l’atto impositivo veniva contestata al contribuente l’indeducibilità di alcuni costi, concernenti essenzialmente la locazione di alcuni immobili ritenuti non strumentali all’attività di impresa.
1.2. La CTR rigettava l’appello della società contribuente evidenziando che: a) l’accertamento non era stato eseguito ex art. 37 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma concerneva unicamente l ‘ assenza di inerenza di alcuni costi dedotti dalla ricorrente, con conseguente insussistenza del vizio procedimentale lamentato; b) la prova dell’inerenza del costo gravava su COGNOME e quest’ultima al di là RAGIONE_SOCIALE proprie dichiarazioni -nulla aveva provato in ordine all’attività imprenditoriale posta in essere , né aveva chiarito in che termini operasse in concreto la strumentalità a detta attività.
Avverso la sentenza della CTR COGNOME proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) resisteva con controricorso.
RAGIONI COGNOME DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso COGNOME contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 37 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, non sia stata applicata la
menzionata disposizione, peraltro richiamata anche nel contesto del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza (a sua volta richiamato dall’avviso di accertamento), con conseguente nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto della procedura ivi prevista.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. La CTR -doverosamente interpretando l’atto impositivo ha ritenuto che, nel caso di specie, non si verta in una fattispecie di elusione, ma semplicemente di contestazione della deducibilità dei costi (ritenuti non inerenti) e della conseguente indetraibilità dell’IVA.
1.3. La società contribuente fornisce una diversa interpretazione dell’avviso di accertamento, ma non trascrive integralmente (limitandosi a brevi riferimenti), né indica specificamente la sua presenza negli atti del giudizio di merito, con conseguente palese difetto di autosufficienza del motivo (Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione degli artt. 43 e 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico RAGIONE_SOCIALE Imposte sui Redditi – TUIR), per avere la CTR ritenuto indeducibili i costi per canoni di locazione e spese condominiali relativi ad alcuni immobili destinati a sede della propria attività.
2.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
2 .2. Secondo l’orientamento della S.C. il principio di inerenza, pur con le dovute precisazioni derivanti dall’applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE per l’imposta armonizzata, è unico per le imposte dei redditi e per l’IVA (Cass. n. 18904 del 17/07/2018), si ricava dalla nozione di reddito d’impresa (e non dall’art. 109, comma 5, del medesimo d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante il diverso principio della correlazione tra costi deducibili e ricavi tassabili) (Cass. n. 450 del 11/01/2018) ed
è espressione della necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea (Cass. 30030 del 21/11/2018; Cass. n. 27786 del 31/10/2018; Cass. n. 13882 del 31/05/2018; Cass. n. 450 del 2018, cit. ; Cass. n. 18904 del 2018, cit. ).
2.2.1. Lo stesso si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico (o di vantaggio economico) ovvero quantitativo (Cass. n. 27786 del 2018, cit. ; Cass. n. 22938 del 26/09/2018; Cass. n. 18904 del 2018, cit. ), sicché « il costo attiene o non attiene all’attività d’impresa a prescindere dalla sua entità » (così espressamente, in motivazione, Cass. n. 18904 del 2018, cit. ).
2.2.2. Sotto altro profilo, con specifico riferimento agli immobili, è stato osservato che « deve distinguersi tra immobili merce, destinati al mercato di compravendita, immobili patrimonio, destinati al mercato locativo, e immobili strumentali per destinazione o per natura, in quanto funzionali, i primi, secondo un’interpretazione restrittiva, allo svolgimento di attività tipicamente imprenditoriali e inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale nel quale sono inseriti, e caratterizzati, i secondi, da una strumentalità oggettiva senza che rilevi la loro utilizzazione per l’esercizio dell’impresa » (Cass. n. 4417 del 20/02/2020).
2.3. Nel caso di specie, la CTR si è pienamente conformata ai superiori principi di diritto, in quanto, con accertamento in fatto non contestabile in sede di legittimità con la proposizione di un vizio di violazione di legge, ha ritenuto che non vi sia prova, gravante senz’altro sul contribuente, che gli immobili oggetto di causa sarebbero stati utilizzati, anche in futuro, quali beni strumentali e, conseguentemente, che non vi sia prova dell’inerenza.
2.4. COGNOME, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017; Cass. n. 8758 del 04/07/2017; Cass. n. 8315 del 05/04/2013).
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per non avere la CTR correttamente valutato le prove fornite dalla ricorrente.
3.1. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., avendo la CTR omesso di considerare la mancata contestazione del fatto costituito dall’incremento del fatturato della società contribuente.
I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
4.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, « una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, RAGIONE_SOCIALE prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione » (Cass. n. 6774 del 01/03/2022; Cass. n. 1229 del 17/01/2019; Cass. n. 27000 del 27/12/2016).
4.2. Nel caso di specie, la ricorrente si duole della mancata valutazione RAGIONE_SOCIALE prove offerte in giudizio con riferimento all’inerenza dei costi, prove ritenute inidonee dalla CTR , nonché
della mancata valutazione di fatti non oggetto di contestazione; trattasi, dunque, di censure che attengono essenzialmente al merito della controversia e non ad illegittime valutazioni del materiale probatorio acquisito.
In conclusione, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 48.161,00.
5.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 20/12/2023.