Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3750 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3750  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
Oggetto: Deducibilità costi -forfettizzazione in contratto quadro -inerenza -determinatezza concreta
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3113/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore  pro  tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., anche quale incorporante la RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO
(EMAIL) ed elettivamente domiciliate  presso  lo  studio dell’AVV_NOTAIO Roma in INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 574/1/2017 della Commissione Tributaria Regionale del Molise depositata il 10.10.2017, non notificata. camerale  del  12  dicembre
Udita  la  relazione  svolta nell’adunanza 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Commissione Tributaria Regionale del Molise rigettava l’appello proposto da ll’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Isernia n. 225/1/2013 con la quale erano stati riuniti e accolti i ricorsi introduttivi proposti dalle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avverso altrettanti avvisi di accertamento notificati alle contribuenti per II.DD. e IVA relativamente all’ anno di imposta 2007.
In particolare, in sentenza si legge che le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in qualità di incorporante della RAGIONE_SOCIALE, e la RAGIONE_SOCIALE  (capogruppo)  impugnavano  innanzi  alla  Commissione Tributaria Provinciale di Isernia l’avviso unico di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO e da sola la società RAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, entrambi emessi dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per IRES ed IVA.
Le riprese fiscali conseguivano ad un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, ed erano determinate dall’aver la RAGIONE_SOCIALE indebitamente dedotto costi, e di converso la F.C. indebitamente imputato ricavi non conseguiti,  per  consulenze  mirate  effettuate  dalla  società  RAGIONE_SOCIALE/capogruppo  RAGIONE_SOCIALE  come  da  contratto  sottoscritto in data 5/07/2007. I costi erano stati contrattualmente forfettizzati nella misura de ll’ 1,75% mensile dell’imponibile RAGIONE_SOCIALE vendite e non sareb-
bero stati deducibili secondo l’RAGIONE_SOCIALE, non essendone stata riscontrata la congruità, inerenza e certezza. Le fatture relative ai servizi resi  dalla  RAGIONE_SOCIALE  FRAGIONE_SOCIALE.  contenevano  solo  una  generica  descrizione dell’operazione con conseguente carenza dei requisiti della certezza ed effettività  per  poter  dedurre  i  costi  e  conseguentemente operare la detrazione dell’IVA.
Il giudice d’ appello rigettava l’impugnazione dell’RAGIONE_SOCIALE e confermava nel merito la sentenza resa dal giudice di prime cure poiché: a) riteneva che le contribuenti avessero dimostrato lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni di consulenza; b) accertava l’indisponibilità della RAGIONE_SOCIALE di risorse umane qualificate necessarie per l’esecuzione dell’attività oggetto di tali prestazioni; c) accertava che non vi era alcuna incongruità nella spesa sostenuta. La sentenza infine menzionava anche precedenti di merito risoltisi in senso favorevole alle contribuenti in relazione ad antecedenti annualità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’RAGIONE_SOCIALE , affidato a tre motivi cui replicano le contribuenti con controricorso che illustrano con memoria ai sensi dell’ art.380 bis.1 cod. proc. civ..
Considerato che:
Preliminarmente va scrutinata e disattesa l’eccezione di giudicato esterno sollevata nella memoria illustrativa, in quanto le sentenze ivi richiamate sono pacificamente relative ad anni di imposta e ad avvisi di accertamento diversi da quelli oggetto del processo e, al di là del fatto che il contratto del 5/07/2007 appare essere un elemento comune, non vengono neppure allegati con precisione gli elementi fattuali e giuridici che determinerebbero i presupposti per un eventuale effetto di giudicato con riferimento alla presente controversia.
1.1. Sempre in via preliminare va dato atto RAGIONE_SOCIALE eccezioni di inammissibilità sollevate nel controricorso. Al proposito il Collegio osserva che il ricorso è innanzitutto autosufficiente, in quanto contiene una adeguata sintesi del fatto, RAGIONE_SOCIALE prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti, degli snodi processuali principali.
1.2. Il ricorso è inoltre procedibile a differenza di quanto eccepito da ultimo nella memoria illustrativa in quanto ai fini dell’art.369, commi 2 e 3, cod. proc. civ., con riferimento ai documenti e atti processuali a corredo.
1.3.  Infine, l’eccezione di  preclusione  per  doppia  conforme  ex art.348 ter cod. proc. civ. va scrutinata unitamente alle singole censure.
Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che non è possibile dare corso alla richiesta avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE di  riunione dei due ricorsi afferenti alle annualità comprese tra il 2003 e il 2006 iscritti ai r.g. Cassazione nn. 1200/2015 e 9155/2015, in quanto già decisi con le ordinanze della Corte n. 23698/2018 e n. 29392/2021.
Con il primo motivo di ricorso, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del TUIR in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., per aver errato la CTR del Molise con la sentenza impugnata a ritenere deducibili i costi riferiti a spese di consulenza regolati da scritture private sulla base della sola esibizione dei contratti e RAGIONE_SOCIALE fatture riportanti in modo generico i servizi resi.
Il motivo è fondato, nei termini che seguono.
4.1. Va premesso che in tema di imposte sui redditi RAGIONE_SOCIALE società (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 24880 del 18/08/2022), la deducibilità di costi ed oneri richiede l’inerenza all’attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Sono così esclusi quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità – anche solo potenziale ed indiretta secondo valutazione qualitativa e non quantitativa. La relativa prova, in caso di contestazioni dell’amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente, dovendo egli provare e documentare l’imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale
atto di impresa perché in correlazione con l’attività di impresa e non ai ricavi in sé.
4.2. Il Collegio osserva che la sentenza impugnata non ha liberato la contribuente dall’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per la deduzione RAGIONE_SOCIALE componenti negative di reddito in contestazione ai fini dell’art.109 TUIR. Al contrario, la decisione ha ritenuto che tali presupposti fossero stati adeguatamente dimostrati, avuto riguardo al fatto che erano «relativi ad un servizio reso in favore della RAGIONE_SOCIALE in virtù di contratti di consulenza direzionale e commerciale regolarmente stipulati e sottoscritti», che quest’ultima «non disponeva di qualificato personale a livello dirigenziale idoneo a svolgere tutte le funzioni delegate svolte dalla RAGIONE_SOCIALE» e che «non può ravvisarsi alcuna incongruità attinente la percentuale dell’1,75% quale corrispettivo del servizio di consulenza prestato» (cfr. pp.5 e 6, sentenza impugnata).
Inoltre, in sentenza si afferma che « nella fattispecie l’Ufficio non ha mai contestato alla società appellata la insussistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni de quibus , anzi, ne riconosceva la liceità e validità, contestando semplicemente la congruità del costo RAGIONE_SOCIALE stesse rimanendo di fatto non dimostrato il costo effettivo RAGIONE_SOCIALE prestazioni ricevute sostenuto dalla società contribuente » (v. p.6 , ibidem ).
Ciò premesso, ai fini della corretta sussunzione della fattispecie concreta nelle previsioni di legge oggetto del motivo, tenuto conto che i costi sono stati forfetizzati nel contratto del 5/07/2007 nella misura  de ll’ 1,75%  mensile  dell’imponibile  RAGIONE_SOCIALE  vendite  effettive, nella sentenza manca una valutazione della determinatezza dei costi in relazione alle effettive vendite cui il servizio forfettizzato accede.
5.1.  La  determinatezza,  nella  presente  fattispecie,  è  cosa  diversa dalla  dimostrazione  della  regolarità  del  contratto  quadro  e  anche dell’esistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni, e va intesa quale dimostrazione della effettiva e concreta erogazione del servizio di consulenza che l’RAGIONE_SOCIALE  contesta  per  genericità  RAGIONE_SOCIALE  fatture.  Nonostante  la  genericità
della fattura, una prova della corrispondenza del servizio con le prestazioni sottostanti è possibile aliunde e può essere data in giudizio dal  contribuente  (ragionando  da  Cass. Sez. 5, sentenza n. 22940 del 26/09/2018). L’Amministrazione finanziaria deve infatti, al di là della fattura, tenere conto anche di eventuali altri documenti, messaggi o informazioni complementari fornite dal soggetto passivo.
5.2. Un accertamento da parte del giudice del merito con riferimento al profilo è essenziale nella presente fattispecie secondo il Collegio. Non può bastare ai fini della deduzione del costo nella fattispecie, in cui il servizio è reso tra società dello stesso gruppo, una mera indicazione formale della misura fissa percentuale dei costi contenuta in un contratto quadro valido per una pluralità di annualità, né la mera presenza di contratti di consulenza sottoscritti o l’assenza di personale qualificato presso la RAGIONE_SOCIALE, poiché non è contestata l’esistenza RAGIONE_SOCIALE prestazioni de quibus .
La prova che dev’essere fornita in concreto è quella della determinatezza  dei  costi  in  relazione  alle  specifiche  operazioni  effettivamente realizzate cui il servizio accede per il periodo di imposta di riferimento. Il giudice del rinvio terrà conto di ciò compiendo un accertamento fattuale sulla base degli elementi istruttori raccolti nel processo.
Con il secondo motivo, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per aver la Commissione regionale ritenuto illegittimi gli atti impositivi in virtù dell’efficacia rappresentata da diversi precedenti giurisprudenziali di merito con i quali l’operato dell’Ufficio è già stato dichiarato illegittimo per gli anni di imposta 1999 e dal 2003 al 2006.
Il motivo è inammissibile in quanto il riferimento contenuto nella sentenza di appello ad altre decisioni di merito afferenti altri atti impositivi emessi dall’RAGIONE_SOCIALE per periodi di imposta antecedenti e impugnati dalla RAGIONE_SOCIALE è un ‘ argomentazione che il giudice espone ad abundantiam dopo aver espresso le rationes decidendi
oggetto del primo motivo, senza attribuire alla circostanza dei precedenti il valore di una ulteriore, autonoma, ragione decisoria.
La terza censura, articolata in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. e che prospetta l’omesso esame di un punto decisivo della controversia circa l’effettivit à RAGIONE_SOCIALE prestazioni relative ai servizi di consulenza resi, oltre che la loro inerenza e congruità è assorbita dall’accoglimento del primo motivo, dal momento che sulla questione è necessario un nuovo vaglio da parte del giudice del rinvio.
8. In accoglimento del primo motivo, inammissibile il secondo, assorbito il terzo, la sentenza impugnata è perciò cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di Giustizia di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo ricorso, inammissibile il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2024