Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 43 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 43 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5076/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentate e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente –
CONTRO
CURATELA DEL FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DA RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, sez. distaccata di Sassari, n. 84/08/2021, pubblicata il 5.2.2021, non notificata;
udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 6 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
AVVISO DI ACCERTAMENTO -fatture passive -deducibilità dei costi e diritto alla detrazione ai fini Ivapresupposti- riparto dell’onere probatorio.
L’RAGIONE_SOCIALE, Direzione provinciale di Sassari, ricevuto il P.V.C. della Guardia di Finanza notificato alla società RAGIONE_SOCIALE in data 20.12.2006, emetteva e notificava alla predetta società due avvisi di accertamento: il primo per l’anno di imposta 2005, con il quale, in rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni presentate, ai sensi e per gli effetti degli articoli 39, comma 1, d.p.r. 600/73, 54 d.p.r. 633/72 e 25 d.lgs. 446/1997, accertava maggiori imposte IRES, IVA ed IRAP, contestualmente irrogando la sanzione amministrava; il secondo, per l’anno di imposta 2006, con il quale, sempre in rettifica RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 39, comma 1, d.p.r. 600/73, 54 d.p.r. 633/72 e 25 d.lgs. 446/1997, accertava maggiori imposte IRES, IVA ed IRAP ed irrogava la relativa sanzione amministrativa.
2.La società impugnava separatamente gli avvisi di accertamento e la C.T.P. di Sassari, riuniti i giudizi, accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando la sanzione amministrativa in complessivi euro 3.000,00.
La C.T.R. della Sardegna, adita dall’RAGIONE_SOCIALE, accoglieva parzialmente il gravame, ritenendo legittimo il recupero dell’Iva evasa per le fatture non emesse sulle somme incassate nell’anno 2006 e legittimo il recupero di euro 135,00, scaturito dalla discordanza fra liquidazioni mensili, modello Unico quadro VH e liquidazioni periodiche. Rigettava gli altri motivi di gravame e compensava le spese processuali.
4.L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi.
La curatela è rimasta intimata.
E’ stata fissata l’adunanza camerale 6.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Premessa la regolare e tempestiva notifica del ricorso per cassazione, con il primo motivo- rubricato «violazione dell’art. 2423 bis del codice
civile e dell’art. 109, commi 1 e 2 del TUIR, in riferimento al rilievo n. 1 dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 ed al rilievo A) dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, consistenti nella mancata contabilizzazione dei ratei attivi dei contratti di locazione tra i componenti positivi, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE, riprodotto in ricorso il contenuto dell’avviso di accertamento e del P.V.C., in ossequio al canone dell’autosufficienza, lamenta che la Commissione Tributaria regionale abbia erroneamente ritenuto fiscalmente inoffensiva la condotta contabile della società RAGIONE_SOCIALE ( d’ora in avanti società) -che non aveva fatturato i ratei attivi della locazione dei mezzi alla società RAGIONE_SOCIALE -, pur riconoscendola formalmente non corretta, poiché, secondo la C.T.R. detti importi venivano direttamente decurtati nelle fatture che la predetta società RAGIONE_SOCIALE emetteva nei confronti della contribuente per i servizi di trasporto da essa resi. La RAGIONE_SOCIALE, secondo la ricorrente, aveva omesso di considerare che, in disparte il fatto che tale asserita decurtazione non era in alcun modo provata, né si evinceva dalle fatture, trattavasi in ogni caso di condotta contraria a quanto previsto dalle norme indicate in rubrica, non essendo legittimo dichiarare i ricavi in modo ‘implicito’ attraverso una riduzione dei costi correlati. L’obbligo di contabilizzazione ed iscrizione in bilancio dei componenti reddituali attivi tra i componenti positivi era sempre stata ribadita dalla giurisprudenza di legittimità.
1.1. Il motivo è fondato.
dei componenti positivi o negativi del reddito sono tassative ed inderogabili, sicché non è consentito al contribuente -e neanche all’Amministrazione -ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come “esercizio di competenza ( tra le tante, Cass. 30938/2024, Cass. n.23521/2020, Cass., n. 16349 del 17/07/2014; conforme, Cass., n. 23725 del 21/10/2013).
1.4. La C.T.R. non si è attenuta al principio dell’inderogabilità del criterio di imputazione temporale dei componenti positivi e negativi del reddito di impresa sancito dall’art. 109 TUIR (già art. 75) e dall’art. 2423 bis c.c. .
Con il secondo motiv o, rubricato « Violazione degli articoli 2697 c.c. e dell’articolo 109 TUIR, in riferimento al rilievo n. 2 dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 ed al rilievo B) dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2006, sulla indeducibilità dei costi per fatture di trasporto effettuato dalle società portoghesi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la parte ricorrente deduce che la C.T.R. aveva ritenuto che le 14 fatture emesse per l’anno di imposta 2005 dalla società RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le 10 fatture emesse dalla società RAGIONE_SOCIALE per l’anno 2006 erano rispettose dei requisiti prescritti dall’art. 21, comma 2, del d.p.r. n. 633/72, in quanto l’accordo
contrattuale sottoscritto in data 1.9.2004 tra le parti definiva all’art. 6 il corrispettivo in euro 0,28 al chilometro, in modo omnicomprensivo e forfettario. In tal modo aveva ritenuto erroneamente sufficiente a documentare il costo la dicitura generica riportata nelle fatture emesse dai traportatori portoghesi, nonostante gli accertatori avessero evidenziato la genericità RAGIONE_SOCIALE indicazioni e l’omessa esibizione di note, appunti o altri documenti da cui ricavare il luogo e il numero dei trasporti e i chilometri percorsi.
2.1. Il motivo è fondato.
2.2. Al riguardo, si osserva che il tema del rapporto tra il contenuto letterale RAGIONE_SOCIALE fatture e la possibilità di provare aliunde la natura RAGIONE_SOCIALE operazioni, rilevante sia ai fini i.v.a., sia ai fini della detrazione della stessa imposta per prestazioni normalmente documentate da detti atti contabili, sia ai fini RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, quanto alla deduzione dei costi sempre nei medesimi atti rappresentati, ha ricevuto specifica trattazione giurisprudenziale in ambito i.v.a., per essere in detto ambito la fattura normativamente disciplinata (gli artt. 21 ss. del d.p.r. n. 633 del 1972 concernono la fatturazione RAGIONE_SOCIALE operazioni). Le soluzioni raggiunte, peraltro, sono idonee anche ai fini, che qui anche vengono in rilievo, RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi.
2.3. Nel pronunciamento di questa Corte n. 13882/2018, punto 4.4., ad esempio, è stato in particolare precisato che il predetto art. 21, al secondo comma, lett. g), prescrive che la fattura debba indicare, tra l’altro, la “natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione”. Tale norma è in linea con il principio contenuto nell’art. 226 punto 6 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio UE (di contenuto analogo alla corrispondente norma della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977), che prescrive l’indicazione della quantità e natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi, in uno con la specificazione della data (di cui all’art. 226, punto 7); ciò al fine di
consentire alle amministrazioni finanziarie di controllare l’assolvimento dell’imposta dovuta e, se del caso, la sussistenza del diritto alla detrazione. Ciò posto, e fermo restando che neanche la fattura regolarmente compilata rappresenta prova inconfutabile della sussistenza dell’operazione effettuata, ma solo elemento per consentire le verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria, la giurisprudenza unionale ha dovuto affrontare la questione della portata dell’inosservanza di tali norme impositive degli obblighi formali, di solito concretantesi nell’incompleta, imprecisa o parzialmente erronea descrizione in fattura. Argomentando in base al diritto dei soggetti passivi di detrarre l’i.v.a. dovuta o versata a monte per i beni acquistati o per i servizi loro prestati, così come sancito dall’art. 178 della direttiva 2006/112/CE, che costituisce un principio fondamentale del sistema, e al principio di neutralità dell’i.v.a., che esige che la sua detraibilità a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche quando taluni obblighi formali siano stati omessi dai soggetti passivi, la Corte di giustizia UE ha concluso nel senso che l’inosservanza di tali obblighi formali non comporta l’automatica indetraibilità dell’i.v.a. In tal senso, l’amministrazione finanziaria non si può limitare all’esame della sola fattura, ma deve tener conto anche RAGIONE_SOCIALE informazioni complementari fornite dal soggetto passivo, come emerge, d’altronde, dall’art. 219 della direttiva 2006/112/CE, che assimila alla fattura tutti i documenti o messaggi che modificano e fanno riferimento in modo specifico e inequivocabile alla fattura iniziale. Incombe, tuttavia, su colui che chiede la detrazione dell’i.v.a. l’onere di dimostrare di soddisfare le condizioni per fruirne e, per conseguenza, di fornire elementi e prove, anche integrativi e succedanei rispetto alle fatture, che l’amministrazione ritenga necessari per valutare se si debba riconoscere o no la 1 0 detrazione richiesta (così Corte giust. UE, 15 settembre 2016, causa C -516/14, Barlis 06 –RAGIONE_SOCIALE v Autoridade Tribudria RAGIONE_SOCIALE Aduaneira).
2.4. La C.T.R. non ha verificato se la pattuizione contrattuale relativa al corrispettivo da riconoscere per ogni servizio di trasporto, pari ad euro 0,28 al chilometro, trovasse concreto riscontro nelle indicazioni contenute nelle singole fatture esaminate, alla luce RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 21, comma 2, del d.p.r. n. 633/1972, né se sussistessero i presupposti per la deduzione di tali costi, compresa l’inerenza, alla luce dei rilievi degli accertatori in merito all’omessa esibizione di note, ordini o corrispondenza tra le parti contrattuali che consentissero di quantificare luogo, numero dei trasporti effettuati e chilometri percorsi e RAGIONE_SOCIALE ulteriori anomalie evidenziate negli avvisi di accertamento impugnati, il cui contenuto è stato illustrato e riprodotto nell’odierno ricorso.
3.Con il terzo motivo , rubricato « Violazione dell’articolo 21, comma 2, del d.p.r. n. 633/1972, con riferimento al rilievo n. 5 dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 consistente nella indetraibilità dell’imposta per fatture ricevute per servizio di trasporto effettuato dalle società italiane RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE nel 2004, fatturato nel 2005, ai sensi dell’articolo 360 comma uno numero 3 c.p.c.» , l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente osserva che la società aveva dichiarato di non aver stipulato alcun contratto scritto con le due società italiane RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e che le prestazioni riguardavano il nolo con operatore di diversi mezzi utilizzati in diversi cantieri, senza tuttavia saperli indicare. Anche gli importi indicati nelle suddette due fatture erano stati dedotti come costi nell’esercizio 2004 e si era detratta l’Iva nell’esercizio 2005 (anno di emissione RAGIONE_SOCIALE fatture), nonostante la dicitura generica ‘ per nolo ns mezzi nel 2004 c/ Vostri cantieri vari ‘ e la C.T.R. aveva adottato la stessa motivazione espressa per le fatture emesse dalle società di trasporto portoghesi ( di cui al motivo di censura precedente), facendo però riferimento ai contratti dell’1.9.2004 che in realtà, come risultante dal p.v.c. e dall’avviso di accertamento, si riferivano solo ai rapporti con le società di trasporto portoghesi e non con quelle italiane RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al rilievo n. 5, che invece non avevano stipulato alcun contratto.
Con il quarto motivo , rubricato « Nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica in violazione degli articoli 132, comma due, numero 4 c.p.c., art. 111 Costituzione, in relazione all’articolo 36,0 comma 1, numero 4 c.p.c.», l’RAGIONE_SOCIALE deduce che sul medesimo rilievo n. 5 di cui al precedente motivo di ricorso, la motivazione della sentenza sarebbe illogica ed apparente, in quanto fa riferimento ai rapporti della società contribuente con altre parti contrattuali ossia con le società di trasporto portoghesi.
4.1. Partendo per ragioni di priorità logica dall’esame del quarto motivo, se ne rileva l’infondatezza, in quanto la C.T.R. ha espresso con chiarezza, a prescindere dalla correttezza giuridica, le ragioni per le quali ha ritenuto infondato il rilievo relativo alle fatture emesse dalle due società italiane RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE.
4.2. E’ invece fondato il terzo motivo.
4.3. Il collegio di appello ha infatti espresso il giudizio di regolarità formale RAGIONE_SOCIALE due fatture di cui al rilievo n. 5 sulla base di documenti -i contratti dell’1.9.2004 -che si riferivano inequivocabilmente ai rapporti contrattuali con le società portoghesi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, peraltro in presenza di una indicazione che non faceva alcun riferimento ai chilometri percorsi e senza esaminare quanto risultante a tal proposito dall’avviso di accertamento impugnato.
4.4. Il ragionamento è pertanto viziato dalla confusione tra fatture emesse dalle società portoghesi RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e fatture emesse dalle società italiane RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e dovrà essere riformulato in sede di rinvio, tenuto conto dei principi elaborati da questa Corte, per come illustrati ai punti 2.2. e 2.3. della presente ordinanza, oltre che alla
luce dei correlati specifici rilievi contenuti negli avvisi di accertamento impugnati.
Con il quinto motivo, rubricato « Violazione dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 471/1997, in riferimento ai rilievi numero 6 dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 e lettera D dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, in punto di sanzioni per mancata emissione di autofattura ai fini della regolarizzazione RAGIONE_SOCIALE fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’articolo 360, comma uno, numero 3, codice procedura civile» , la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici del gravame ritenuto che le violazioni amministrative sicuramente commesse dalla società e consistenti nell’omessa emissione di autofattura entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 633/72 per tutte le operazioni di trasporto effettuate dalle società portoghesi negli anni 2005 e 2006, costituivano violazioni ‘meramente formali’, ai sensi dell’art. 8, comma 5 del d.p.r. n. 472/1997 e pertanto meritavano di essere sanzionate una sola volta per ciascun anno di imposta. Invero, secondo i principi fissati da questa Corte nella sentenza n. 16450/2021 la fattispecie in esame, oltre a presentare plurime violazioni relative e più operazioni e non ad una sola operazione, dovevano essere qualificate violazioni formali, ai sensi del dell’art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471/97, in quanto non incidenti sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta, ma collegate ad un omesso, irregolare o incompleto adempimento del contribuente che arreca pregiudizio all’azione di controllo dell’Ufficio per ciascuna fattura.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Come si evince dalla motivazione della sentenza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. ha ritenuto che la società odierna intimata avesse omesso di emettere autofattura a causa di un’erronea interpretazione della normativa fiscale che aveva causato meri errori formali ripetuti nel tempo su tutte le fatture
in questione, qualificandole come violazioni ‘ di più obblighi inerenti la documentazione e registrazione di una medesima operazione ‘, in quanto commesse nell’ambito di un’unica operazione economico -commerciale ed ha affermato di applicare l’art. 8, comma 5 del decreto legislativo 471/1997 ( rectius art. 6 comma 5) qualificandola ‘ violazione di più obblighi inerenti la documentazione e la registrazione di una medesima operazione ‘.
5.3. Orbene, l’art. 6, comma 8 cit., vigente ratione temporis , stabilisce che ‘Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell’imposta, con un minimo di euro 250, semprechè non provveda a regolarizzare l’operazione con le seguenti modalità: a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, presentando all’ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione RAGIONE_SOCIALE operazioni; b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all’ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
5.4. Essendo pacifico in causa che la regolarizzazione tramite autofatturazione non vi è stata, né per l’anno 2005, né per l’anno 2006, è evidente l’errata individuazione della fattispecie da parte della C.T.R., che, in sede di rinvio dovrà riesaminare la questione della sanzione applicabile,
ai sensi dell’art. 6, comma 8 cit., oltre che valutare se l’omessa emissione RAGIONE_SOCIALE autofatture integrative sia riferibile o meno alla ‘ medesima operazione ‘, in considerazione del fatto che la norma in questione fa riferimento all’operazione da fatturare e non all’operazione economica complessiva nella quale si inseriscono le singole operazioni non autofatturate.
Con il sesto motivo , rubricato « Nullità della sentenza per difetto di motivazione con riferimento a quanto previsto dall’articolo 132 codice di procedura civile e dall’articolo 36 del decreto legislativo numero 546 anno 1992 in relazione al rilievo numero 6 dell’avviso di accertamento riguardante l’anno d’imposta 2005 in punto di oneri finanziari su contratti di leasing, recupero a tassazione dell’importo di euro 70.102,24, in relazione all’articolo 360, comma uno, numero 4, codice di procedura civile», l’RAGIONE_SOCIALE, riprodotto a pagina 38 del presente ricorso il rilievo con il quale era stata recuperata a tassazione la somma di euro 70.102,24 per l’anno di imposta 2005 -derivante dalla differenza tra il valore che la società aveva dedotto a titolo di oneri finanziari su contratti di leasing sul conto intestato ‘interessi su leasing’ in dichiarazione ( euro 272.954,24) e gli interessi rilevati dal prospetto allegato al bilancio e dalla documentazione allegata ai contratti di leasing (euro 202.852,00), rimasta invariata anche nella successiva relazione esplicativa esibita dalla parte ai verificatori -, lamenta che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe respinto il motivo di appello con una motivazione apodittica.
6.1. Il motivo è fondato.
6.2. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. ad opera del d.l. 83/12, convertito dalla 1. 134/12, il sindacato di legittimità sulla motivazione consiste invero nella verifica del cd. “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in
quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultane processuali”, con la precisazione che “tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. SU 8053/14 e 9032/14; cfr. Cass. 20112/09).
6.3. La motivazione adottata dalla C.T.R. in risposta al quarto motivo di gravame dell’Ufficio ( ‘ Il recupero a tassazione sia IRES che IRAP da parte dell’Ufficio della differenza di euro 70.102,00 non è dovuto in quanto il contribuente ha regolarmente contabilizzato tutte le voci di conto alimentate dalle fatture relative al canone di leasing ed agli interessi su leasing ivi incluso il conseguente modello Unico redditi 2005 ‘) è effettivamente apodittica, non essendovi alcun riferimento concreto ai documenti esaminati dagli accertatori (contratti di leasing, prospetto redatto allegato al bilancio e successiva relazione esplicativa esibita dalla società, di cui all’allegato 15 del p.v.c. richiamato nell’avviso di accertamento).
Il settimo motivo , con il quale si lamenta, in via subordinata, la « violazione dell’art. 109 T.U.I.R. (rilievo n. 6 dell’avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 relativo agli oneri finanziari su contratti di leasing – recupero a tassazione dell’importo di euro 70.102,24), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.» , va dichiarato assorbito.
Con l’ottavo motivo , rubricato « Nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine alla quantificazione del recupero di euro 93.148,00 di cui al rilievo numero 5 dell’avviso di accertamento avente ad oggetto l’anno d’imposta 2005 in tema di Iva, relativo alla discordanza fra
liquidazioni mensili modello unico quadro VH e liquidazioni periodiche, in relazione all’articolo 360, comma uno, numero 4, codice procedura civile», si assume che la CTR, pur ritenendo fondato il settimo motivo di appello e dopo aver dato atto che l’errore era stato riconosciuto ‘ dallo stesso convenuto a pagina 11 RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni’, aveva in realtà motivato soltanto sull’errore formale da cui era scaturito un credito finale superiore a quello spettante, nella misura di euro 135,00. Quindi la C.T.R., pur accogliendo il motivo di appello, non aveva motivato in merito alla legittimità del recupero di euro 93.148,00. Infatti, i verificatori avevano riscontrato in riferimento all’anno d’imposta 2005, che nel quadro VH della dichiarazione dei redditi la società aveva riportato dati totalmente differenti rispetto a quelli risultanti dalle liquidazioni periodiche. In particolare, era emerso che, con riguardo alle liquidazioni dei mesi di gennaio e marzo 2005, la società aveva omesso di riportare in dichiarazione e conseguentemente di versare l’Iva a debito ammontante ad euro 20.957,00 per il mese di gennaio e ad euro 72.191,00 per il mese di Marzo, per un totale pari ad euro 93.147,49 (pagina 11 dell’atto di appello e fogli 15, 16 del PVC della Guardia di finanza e rilievo numero 5 dell’avviso di accertamento).
Con il nono motivo , si lamenta, in via subordinata, l’omessa pronuncia sul predetto settimo motivo di appello.
9.1. E’ fondato il nono motivo, con conseguente assorbimento dell’ottavo.
9.2. La RAGIONE_SOCIALE.T.R., dopo aver dato atto del contenuto del settimo motivo di gravame della pronuncia impugnata e RAGIONE_SOCIALE controdeduzioni della parte appellata, nella motivazione scrive: ‘ Il collegio ritiene fondata pure la doglianza di cui al settimo motivo di doglianza ( discordanza tra liquidazioni mensili, modello Unico quadro VH e liquidazioni periodiche), peraltro riconosciuta in atti dallo stesso convenuto ( pag. 11 RAGIONE_SOCIALE
contro
deduzioni) e dal cui errore formale è scaturito un credito finale superiore a quello spettante di euro 135,00′ .
9.3. Senonchè, come si evince dal raffronto tra pagina 11 dell’atto di appello, il rilievo n. 5 dell’avviso di accertamento e i fogli 15 e 16 del p.v.c., riprodotti nel presente ricorso, la CTR, pur affermando di accogliere il settimo motivo di doglianza, che riguardava due rilievi, ha motivato soltanto circa l’eccedenza a credito non spettante di euro 134,96, arrotondato ad euro 135,00. Nessun riferimento si rinviene in merito al recupero di euro 93.147,19, ricompreso nel medesimo motivo di gravame, derivante dalla circostanza che la società aveva omesso di riportare in dichiarazione e conseguentemente di versare l’Iva a debito ammontante ad euro 20.957,00 per il mese di gennaio e ad euro 72.191,00 per il mese di marzo. Appare pertanto più correttamente configurabile, a parere del collegio, il vizio di (parziale) omessa pronuncia sul settimo motivo di appello dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso va dunque accolto in relazione ai motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto e nono, assorbiti il settimo e l’ottavo, respinto il quarto; la sentenza va cassata e la causa rinviata alla C.T.R. della Sardegna, sez. distaccata di Sassari, in diversa composizione, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese della fase di legittimità.
P.Q.M .
La Corte accoglie i motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto e nono, assorbiti il settimo e l’ottavo, respinto il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T.2 della Sardegna, sez. distaccata di Sassari, per un nuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 6.11.2025
Il Presidente (NOME COGNOME)