Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23449 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23449 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28576/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LIGURIA n. 1137/2016 depositata il 30/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’RAGIONE_SOCIALE notificava alla contribuente pvc relativo al periodo d’imposta 1.9.2006 -31.8.2008, procedendo a formulare quattro rilievi, il primo dei quali attinente l’omessa fatturazione di accessori alla base di maggiori ricavi, il secondo concernente spese di rappresentanza reputate non deducibili, il terzo afferente l’indeducibilità di provvigioni passive non documentate, il quarto relativo a perdite su crediti reputate indebitamente dedotte. L’RAGIONE_SOCIALE notificava conseguentemente avviso di accertamento provvedendo a recuperare i maggiori importi dovuti a titolo di Ires e di Irap. La CTP di Genova accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente. La CTR della Liguria confermava la sentenza di primo grado, rigettando l’appello erariale. Il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE è affidato a quattro motivi. Resiste la contribuente con controricorso. L’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha formulato istanza di estinzione per cessata materia del contendere a seguito di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. La contribuente ha contraddetto in relazione a detta istanza, puntualizzando la riferibilità della definizione in parola ad altra controversia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione degli artt. 109 TUIR, 21 d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato di stigmatizzare la genericità RAGIONE_SOCIALE fatture, prive dell’elencazione specifica e concreta degli accessori acquistati, tanto da chiarirne la correlazione immediata ai ricavi prodotti.
Con il secondo motivo di ricorso si assume la violazione degli artt. 109 TUIR, 21 d.P.R. n. 633 del 1972, 2727 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la RAGIONE_SOCIALE tralasciato di considerare che la genericità di una fattura in relazione a costi connessi ad un rapporto di consulenza professionale non vale a giustificare detti costi e a renderli deducibili.
Con il terzo motivo di ricorso si assume la violazione degli artt. 101, comma 5, TUIR e 2727 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto ricompresi nel perimetro di un accordo transattivo alcuni crediti vantati dalla contribuente verso un soggetto che erano allo stesso estranei.
Con il quarto motivo di ricorso si assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per avere la CTR trascurato di considerare, in riferimento ai rilievi sui costi degli accessori e di quelli di consulenza, la genericità RAGIONE_SOCIALE fatture e dei contratti e, in riferimento alle perdite su crediti, la mancanza nell’accordo transattivo ad effetti estintivi dei medesimi.
Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso sono suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, imperniandosi ambedue su una censura di genericità RAGIONE_SOCIALE fatture poste a fondamento dell’invocata deducibilità di costi d’impresa; tali motivi sono infondati e vanno rigettati.
Mette in conto rilevare che la CTR ha compiuto un accertamento in fatto articolato e composito, che senza valorizzare alla stregua di dato assorbente e dirimente la fisonomia RAGIONE_SOCIALE fatture, ha messo in evidenza, in modo dettagliato, altri elementi di supporto probatorio.
In particolare, l’infondatezza del rilievo n. 1 stigmatizzato dall’RAGIONE_SOCIALE con il primo mezzo viene constatata ‘ in quanto l’Ufficio non ha tenuto conto di tutti i costi di acquisto, accessori e di intermediazione sostenuti dalla società’, con riferimento alla
imbarcazioni; il giudice d’appello ha reputato che il contribuente abbia ‘ampiamente dimostrato, ricalcolato e documentato … la effettiva percentuale di ricarico e documentato, in sede amministrativa e di giudizio’ , dando conto della ‘effettiva percentuale di ricarico risultante in linea e coerente con le vendite attuate dalla società (FT di vendita indicanti gli accessori e FT di vendita non indicanti gli accessori)’ . In buona sostanza, ad avviso del giudice d’appello il ‘corrispettivo finale … include il costo di acquisto dell’imbarcazione e il costo degli accessori’.
Avuto riguardo al rilievo n. 3 in punto di ‘provvigioni passive’ -contrastato dall’RAGIONE_SOCIALE con il secondo mezzo la CTR ha, del pari, a prescindere dal perimetro formale RAGIONE_SOCIALE fatture, appurato in fatto lo svolgimento di una ‘attività … in qualità di mediatore marittimo’ da parte della contribuente, sottolineando la regolarità dell’iscrizione del soggetto nella CCIAA di Genova ; ha aggiunto che il costo di riferimento è stato, non solo ‘ regolarmente registrato nella contabilità della società’ , ma anche ‘posto in tassazione dal percipiente’.
A fronte di un accertamento svolto con un sufficiente grado di puntualità dalla CTR, nell’esercizio del sindacato di merito ad essa riservato, non colgono nel segno censure tese -in convergenza -a contestare la genericità RAGIONE_SOCIALE fatturazioni. A venire in apice è, invero, una base probatoria alternativa idonea a corroborare la trama motivazionale della sentenza d’appello e a sostenerne il decisum e con la quale l’RAGIONE_SOCIALE ha trascurato di confrontarsi.
Nell’ottica del giudice d’appello ad onta RAGIONE_SOCIALE fatture, che l’erario contesta per genericità ed approssimazione, si palesano identificati con certezza e precisione -alla stregua di un quadro probatorio complessivo che trascende le fatture stesse -sia l’oggetto dei beni e/o RAGIONE_SOCIALE prestazioni, sia la loro natura, qualità e quantità. Pertanto, nella prospettiva della CTR emerge la correlazione fra
costi fatturati ed attività di impresa, derivando la deducibilità dei costi stessi.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.
Esso investe il rilievo n. 4 , concernente ‘perdite su crediti’.
Sul tema della deducibilità RAGIONE_SOCIALE perdite su crediti ai fini fiscali non correlate all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la giurisprudenza di questa Corte – dapprima sull’art. 66 T.U.I.R. e, successivamente, sull’art. 101 T.U.I.R. -è consolidata nel ritenere la necessità, a carico del contribuente che voglia portare in deduzione la perdita, di dimostrare gli elementi “certi e precisi” che hanno dato luogo ad una perdita, chiarendo ulteriormente che si può parlare di perdita su crediti quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti che l’ordinamento mette a disposizione del creditore (cfr. Cass. n. 14568 del 2001; v. anche Cass. n. 4567 del 2019).
Orbene, detti elementi ‘certi e precisi’ la CTR ha ritenuto di rintracciarli in un accordo transattivo. Segnatamente, il rilievo oggetto di censura è stato ritenuto infondato in ragione di una documentata ‘ transazione intervenuta tra le parti’ e prevedente la cessazione ‘ di tutti i rapporti pendenti e futuri ‘ e della conseguente ‘ cessazione e rinuncia del credito vantato ‘ .
Nella specie, in buona sostanza, la RAGIONE_SOCIALE ha valorizzato un accordo correlato al credito nei confronti di ‘ NOME‘. Nell’addurre assiomaticamente l’estraneità del credito al perimetro dell’accordo in parola, l’RAGIONE_SOCIALE trascura, per un verso, di specificare le ragioni per le quali il rapporto obbligatorio di che trattasi si sarebbe palesato eccentrico rispetto alla transazione, per altro verso, di mettere in luce il contenuto di quest’ultima al fine di farne rilevare la divaricazione rispetto al credito controverso. Infine, non viene posto in evidenza dall’RAGIONE_SOCIALE l’atto e/o il luogo processuale nel cui alveo l’accordo transattivo sarebbe stato veicolato e fatto oggetto
di contestazione e/o eccezione. In definitiva, l’erario adombra genericamente l’inattitudine di un documento ( id est l’accordo transattivo) a corroborare la posizione fiscale della contribuente, ma omette di specificare con sufficiente chiarezza e precisione il ragionamento alla base della propria censura, la quale è silente sul contenuto dell’accordo e imperscrutabile sulle ragioni dell’asserita discrasia rispetto ad esso del credito evocato.
Il quarto motivo è inammissibile.
La motivazione della sentenza -riportata sopra per ampi stralci -non scende al di sotto del ‘minimo costituzionale’.
La sentenza d’appello, infatti, reca a proprio supporto una trama argomentativa idonea a sorreggerla sul piano della ratio decidendi. Mette in conto evidenziare che ‘ in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ‘ (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese sono regolate dalla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 05/07/2024.