Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7334 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7334 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
e
ORDINANZA
Sul ricorso n. 23923-2023 R.G., proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, c.f. CODICE_FISCALE, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis –
Ricorrente e resistente incidentale
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE persona del legale rappresentante pro tempore,
(C.F. CODICE_FISCALE), COGNOME NOME CODICE_FISCALE), COGNOME NOME CODICE_FISCALE), COGNOME NOME CODICE_FISCALE), COGNOME ASSUNTA rappresentati e difesi dagli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME -Controricorrenti e ricorrenti incidentali Avverso la sentenza n. 4703/2023, pronunciata dalla Corte di giustizia
, di RAGIONE_SOCIALE (C.F. P_IVA), in COGNOME ISIDORO (C.F. (C.F. (C.F. (C.F. CODICE_FISCALE), tributaria di II grado della Campania, depositata il 28 luglio 2023;
Operazioni sogg. inesistenti -Prova -Deducibilità costi ex art. 14 co. 4 bis l. n. 537/1993
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO,
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE contribuente RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonché i singoli soci, odierni controricorrenti e ricorrenti incidentali, hanno impugnato diversi avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, con i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pretese dalla compagine sociale il pagamento di maggiori tributi a titolo di Irpef ed Irap per indeducibilità dei costi , nonché l’Iva , ritenuta indebitamente detratta. Gli avvisi traevano origine da un PVC della Guardia di Finanza del 16 marzo 2010, dal quale emergeva che la RAGIONE_SOCIALE contribuente avesse preso parte a una «frode carosello». In particolare, si contestava alla RAGIONE_SOCIALE contribuente di avere rivestito il ruolo di soggetto interposto in una catena di operazioni soggettivamente inesistenti, la quale coinvolgeva a monte fornitori privi di organizzazione, considerati cartiere o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEs; tale circostanza avrebbe consentito alla RAGIONE_SOCIALE contribuente di godere di una indebita detrazione IVA, conseguente all’acquisto di telefoni cellulari in larga scala provenienti da fornitori nazionali, eurounitari e sanmarinesi in evasione di imposta. I soci, a loro volta destinatari di atti impositivi, hanno impugnato gli a vvisi d’accertamento , con cui erano stati contestati i maggiori redditi di capitale, conseguenza RAGIONE_SOCIALE partecipazioni sociali nella RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti hanno dedotto, per quanto qui rileva, l’estraneità alla frode contestata dall’Ufficio. La CTP di Napoli ha rigettato i ricorsi riuniti, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE contribuente fosse compartecipe della frode IVA. La CTR della Campania, con sentenza n. 2299/2015, ha invece accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo provata l’estraneità della RAGIONE_SOCIALE contribuente alla frode carosello. Proposto ricorso presso la Corte di legittimità, questa, con sentenza 40690/2021 cassava la decisione e rinviava per nuovo esame dell’appello alla Commissione campana , che con sentenza n. 4703/23 del 28/07/2023 respingeva l’appello della RAGIONE_SOCIALE e dei soci quanto alle ragioni relative al coinvolgimento nelle operazioni soggettivamente inesistenti, accogliendolo invece, e a tal fine annullando in parte gli atti impositivi, quanto alla quantificazione del maggior reddito accertato, da rideterminarsi invece tenendo conto dei costi, ritenuti indeducibili, in contrasto con la sopraggiunta disciplina introdotta dall’art. 14, comma 4 bis, l. n. 537/1993.
Avverso la decisione l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui hanno resistito i contribuenti, a loro volta spiegando ricorso incidentale avverso la sentenza per quanto a loro sfavorevole.
Nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2025 la causa è stata trattata e decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’ufficio si duole della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14, comma 4 bis, L. n. 537/1993 come modificato dall’art. 8, comma 1, d.l . 2 marzo 2012, n. 16 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cpc. Erroneamente la sentenza del giudice del rinvio aveva riconosciuto la deducibilità dei costi, laddove la pronuncia di legittimità si era limitata a disporre che in sede di rinvio la Corte di II grado avrebbe valutato l’applicabilità dell’art. 14 cit., ciò che nel concreto doveva ne garsi, trattandosi di costi da reato.
Il motivo è infondato.
L ‘art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 162 ha, sostanzialmente, riscritto la disciplina dei costi da ‘ reato ‘ contenuta nel comma 4 -bis, dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Nello specifico l’art. 8 prevede che «1. Il comma 4-bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: “4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi
dell’articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso RAGIONE_SOCIALE maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi”. 2. Ai fini dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione RAGIONE_SOCIALE predette spese o altri componenti negativi. In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare RAGIONE_SOCIALE spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi. In nessun caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e la sanzione è riducibile esclusivamente ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dal comma 4bis dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al citato comma 4-bis previgente non si siano resi definitivi. Resta ferma l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive».
È stato chiarito che ai sensi della norma novellata l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
La nuova disposizione, a differenza della previgente, prevede dunque l’indeducibilità dei soli costi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo e, per il quale, sia stata esercitata l’azione penale. Secondo il comma 3, poi, la disposizione in questione, qualora più favorevole al contribuente, ha efficacia retroattiva, applicandosi, cioè, anche agli avvisi emessi nel vigore della previgente
normativa non ancora divenuti definitivi al 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto).
Nel caso di specie non si trattava di costi utilizzati per il compimento di reati, ma semplicemente dei costi impegnati per l’acquisto della merce, seppure da soggetto diverso da quello individuabile come l’apparente cedente (RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE), il che non vuol dire che per ciò stesso essi possano identificarsi in costi del reato, diversamente dovendo intendersi del tutto svuotata la norma (Cfr. Cass. 30 ottobre 2018, n. 27566).
Risulta peraltro contraddittorio il ragionamento illustrato in ricorso dalla ricorrente agenzia, secondo cui era inapplicabile l’art. 14 cit. perché l’accertamento sarebbe avvenuto utilizzando il metodo induttivo puro, mediante ricostruzione dei ricavi nel la misura pari all’iva non versata.
A parte che lo sviluppo argomentativo fondato sulla insussistenza, in radice, di costi deducibili in ragione del metodo d’accertamento esercitato (induttivo puro) cozza con le stesse prescrizioni della sentenza di legittimità, nonché con lo stesso parametro di doglianza formulato, al più incentrato sulla deducibilità in concreto dei costi (se non relazionati ai costi da reato) ma non su una indeducibilità astratta, ed a parte che non risponde a corretta interpretazione della disciplina l’affermazione secondo cui, nell e ipotesi di accertamento induttivo puro, i ricavi accertati sono già stati depurati dei costi, in ogni caso, dalla stessa motivazione dell’avviso d’accertamento, riprodotta per stralcio nel ricorso a pag. 20, si evince un calcolo iniziale dei ricavi con richiamo a ll’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, dedicato all’accertamento analitico e analitico induttivo, mentre nel capoverso successivo si fa richiamo all’accertamento di cui al comma 2 della medesima norma. Era dunque evidente che l’Iva non versata era stata -o comunque doveva essere- richiesta con specifica contestazione (iva comunque dovuta per le operazioni soggettivamente inesistenti). Ne consegue che, trattandosi di operazioni soggettivamente inesistenti, e dunque reali sebbene fittizi sotto il profilo soggettivo, dovevano presumersi dei costi. Ebbene, tali costi vanno riconosciuti, salvi i limiti prescritti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, ex art. 109, d.P.R. n. 917/1986, (Cass., 15 ottobre 2024, n. 26786; 6 luglio 2018, n. 17788). Ma su questo limite l’RAGIONE_SOCIALE nulla ha evidenziato.
Ne discende che la censura va rigettata.
NUMERO_DOCUMENTO AVV_NOTAIO rel. COGNOME
Con il secondo motivo l’Ufficio si duole della n ullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 n. 4 e 156 cpc, 118 RAGIONE_SOCIALE disposizioni di attuazione c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza, in riferimento ai medesimi capi, sarebbe nulla perché apparente.
Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo 2022, n. 6758). In sede di gravame, non è viziata la decisione quando motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto RAGIONE_SOCIALE argomentazioni RAGIONE_SOCIALE parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitato ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7 aprile 2017, n. 9105). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta RAGIONE_SOCIALE norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento,
come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166).
La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppure risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando della capacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25 settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n. 30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).
Nel caso di specie la sentenza, sebbene sinteticamente, ha affermato che, alla luce RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate dall’art. 8, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 162, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, i costi non utilizzati per il compimento di reati sono deducibili. Diversamente l’imponibile sarebbe corrispondente all’intero valore riportato nelle fatture soggettivamente inesistenti, contro il senso della disciplina introdotta con il comma 4 bis.
Le ulteriori difese erariali, ossia l’aver implicitamente dedotto costi per essere un accertamento induttivo puro, a parte quanto già esplicitato in merito al primo motivo, non trovano invece alcun riscontro.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/73 e 109 TUIR, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il giudice del rinvio avrebbe adottato una decisione in aperta violazione di legge, per non aver riconosciuto la legittima applicazione, da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’art. 39, comma 2, del DPR 600/73 in quanto, omettendo qualsiasi motivazione in proposito, non rende conto di quali siano i giusti motivi che permettano di ritenere ulteriormente deducibile un costo già dedotto in modo forfettario.
Il motivo è infondato per le ragioni già esplicitate con il primo motivo, e succintamente ribadite con il rigetto del secondo motivo.
In definitiva il ricorso erariale va rigettato.
Esaminando ora il ricorso incidentale dei contribuenti, con il primo motivo questi hanno lamentato la v iolazione dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Il giudice del rinvio non avrebbe rispettato i principi regolativi di distribuzione dell’onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e avrebbe disatteso gli elementi probatori senza alcuna valutazione critica e senza considerare i precedenti giurisprudenziali.
Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 111 Cost. La motivazione sarebbe affetta dal grave vizio dell’apparenza.
I motivi sono privi di pregio.
La difesa dei contribuenti dedica numerose pagine per illustrare come nel caso di specie non si fosse in presenza di elementi indiziari da cui dedurre la incolpevole ignoranza della RAGIONE_SOCIALE nel compimento di operazioni con RAGIONE_SOCIALE cartiere o RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ebbene, a parte che le medesime ragioni, addotte dalla RAGIONE_SOCIALE già nel primo giudizio celebratosi in questa lunga controversia dinanzi al giudice di legittimità, erano state disattese da questa Corte, che infatti ha cassato la sentenza della commissione regionale ad essa favorevole, qui non può che ribadirsi il principio già enunciato nella sentenza n. 40690/2021, secondo il quale «qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, per avere la contribuente intrattenuto rapporti con soggetti privi di organizzazione, incombe sull’Ufficio l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione andasse ad inserirsi in una evasione di imposta dimostrando, anche in via presuntiva che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando la diligenza richiesta dalla qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; nel qual caso, insorge l’onere del contribuente di fornire la prova contraria di avere adottato tutte le cautele che siano ragionevolmente esigibili da un operatore professionale, tenuto conto del contesto commerciale in cui le operazioni si siano svolte, avuto riguardo a tipologia, entità e ripetitività RAGIONE_SOCIALE operazioni commerciali, al fine di assicurarsi, con adeguato monitoraggio, che le operazioni effettuate non lo conducano a partecipare a una evasione di imposte».
La decisione emessa all’esito del giudizio di rinvio ha rispettato il principio dettato dal giudice di legittimità, posto che ha ritenuto di identificare elementi che nell’insieme evidenziavano come i rapporti tenuti dalla RAGIONE_SOCIALE con le numerose RAGIONE_SOCIALE, nonché gli importi di rilevantissima entità RAGIONE_SOCIALE operazioni -oltre agli ulteriori riferimenti valorizzati- fossero per un verso sufficienti a ritenere dimostrata la fittizietà RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per altro aspetto sufficienti a dare prova presuntiva quanto meno della colpevole ignoranza della natura dei soggetti con cui l’odierna ricorrente ave va tenuto i rapporti commerciali.
Né assume valore il richiamo al precedente con cui questa Corte ha riconosciuto le ragioni della RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di altra annualità e dunque di fatti ontologicamente non sovrapponibili.
Le difese articolate dai ricorrenti incidentali si risolvono in realtà in un tentativo di rimettere in gioco il merito della controversia, sollecitando un ulteriore accertamento di fatto, che però è inammissibile dinanzi al giudice di legittimità.
In definitiva anche il ricorso incidentale va rigettato.
La soccombenza reciproca RAGIONE_SOCIALE parti comporta la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso principale dell’RAGIONE_SOCIALE, rigetta quello incidentale dei contribuenti. Compensa le spese di causa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025
La Presidente NOME COGNOME