Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15259 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15259 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13970/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studi o dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOMECOGNOME (CODICE_FISCALE)
avverso la SENTENZA della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZ.DIST. SALERNO n. 5619/2020 depositata il 26/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno ( hinc : CTR), con sentenza n. 5619/2020 depositata in data 26/11/2020, ha accolto l’appello proposto dal sig. COGNOME Alessandro contro la sentenza n. 314/2019, che aveva respinto il ricorso del contribuente contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’im posta 2016.
La CTR ha richiamato l’art. 14, comma 4 -bis, legge n. 537 del 1993, secondo cui non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente impiegate per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o per il quale il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’art. 424 c.p.p. o sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p., fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’art. 157 c.p.
Ad avviso del giudice di seconde cure, nel caso in esame, l’esercizio dell’azione penale in relazione all’attività di giochi e scommesse non autorizzate per conto di allibratori esteri privi di concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopol i, è stato compiuto attraverso l’emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del
P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 30/11/2017, cioè prima della notificazione dell’avviso di accertamento, ma successivamente alla dichiarazione dei redditi, dove sono stati dedotti i costi che si pretende di recuperare a tassazione. Poiché il tenore letterale della norma è chiaro nell’impedire la deduzione di costi e spese di beni utilizzati per il compimento di delitti non colposi per i quali sia già stata esercitata l’azione penale, nel caso di specie la deduzione è da ritenere ammissi bile, in quanto l’azione penale non era ancora stata esercitata.
Contro la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione con un motivo.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è stata censurata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 67, legge n. 220/2010, dell’art. 14, comma 4 -bis, legge n. 537 del 1993 sull’indeducibilità dei costi da reato e dell’art. 2697 c.c .
1.1. La ricorrente ha richiamato i contenuti dell’art. 1, comma 67, legge n. 220 del 2010, in relazione alla base imponibile dell’imposta, e l’art. 14, comma 4 -bis, legge n. 537 del 1993, il quale prevede che: « non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penal e o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale. »
Ha quindi richiamato l’art. 4 legge 13/12/1989, n. 401 che prevede il reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa per l’attività di accettazione e raccolta di scommesse su eventi sportivi,
svolta mediante comunicazioni telefoniche o telematiche da parte di soggetto intermediario sprovvisto della licenza prevista dall’art. 88 T.U.L.P.S., anche se munito della licenza ministeriale di cui all’art. 25 del codice delle telecomunicazioni.
Nel caso di specie è emerso che il sig. COGNOME svolgeva, all’interno dei locali della propria ditta individuale, attività di giochi e scommesse in modo abusivo, senza le autorizzazioni amministrative e di polizia per conto di allibratori esteri privi di concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Veniva, quindi, sottoposto a procedimento penale, tuttora, pendente, con la conseguenza che i costi e le spese sostenute per i beni usati per il compimento di attività qualificate come delittuose non potevano essere dedotti ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 legge n. 537 del 1993, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, che ha dato rilievo al fatto che, al momento della deduzione, non fosse stata ancora esercitata l’azione penale. Tuttavia, il legislatore ha subordinato la possibilità di contestare l’indeducibilità di costi e spese al preventivo esercizio dell’azione pen ale ex art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993, per garantire che l’attività di controllo fiscale abbia luogo sulla base di presupposti qualificati dal vaglio preventivo degli organi giudiziari, che può avvenire anche dopo la deduzione dei costi indicati in dichiarazione.
La ricorrente rileva che, la condicio sine qua non affinché si applichi il comma 4-bis è il verificarsi di una fattispecie qualificabile, anche solo potenzialmente, come reato, senza che rilevi l’eventuale esercizio dell’azione penale o la sentenza definit iva di condanna. Quello che conta ai fini della contestazione di indeducibilità del costo è che il fattore produttivo acquisito sia utilizzato direttamente, ancorché non esclusivamente, per il compimento del reato. L’indeducibilità, oltre a colpire i costi e le spese relative ai beni o alle
prestazioni di servizi usati direttamente per il compimento del delitto, potrà essere contestata, altresì, con riguardo alla quota dei componenti negativi afferenti all’ordinaria attività d’impresa che abbiano avuto un rapporto di strumentalità con la commissione del reato, seppur sostenuti non esclusivamente per il suo compimento. Nella specie, per la determinazione dei costi e delle spese indebitamente dedotti per l’attività di raccolta di scommesse, si è proceduto all’individuazione di una percentuale di incidenza ottenuta tra i ricavi delle singole attività rispetto ai ricavi annuali, assolutamente non contestabile dalla parte ricorrente, poiché è stato corretto l’operato dell’ufficio.
1.2. Il motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha precisato che, in tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell’art. 14, comma 4 bis, legge n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, convertito dalla legge n. 44 del 2012) norma integrante “ius superveniens” astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia retroattiva, l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo (Cass., 01/04/2021, n. 9077).
L’art. 14, comma 4, bis legge n. 537 del 1993 così come modificato dall’art. 8, comma 1, d.l. 02/03/2012, n. 16, convertito dalla legge 26/04/2012, n. 44 – prevede che: « Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il
compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi. ».
La norma esprime, da un lato, una correlazione funzionale e non temporale tra i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente usati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, restringendone, dall’altro lato, l’ambito applicativo alle ipotesi in cui il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. Non è previsto nessun requisito temporale che faccia dipendere il riconoscimento della deducibilità dei costi dalle modalità e dai tempi dell’eserci zio dell’azione penale da parte del pubblico ministero, non solo perché questi ultimi possono essere diversi e non sono affatto correlati con l’attività di accertamento dell’amministrazione finanziaria, ma anche perché la soluzione recepita dalla CTR determinerebbe, a ben vedere, un evidente profilo di criticità con il principio di uguaglianza e quello di ragionevolezza, determinando trattamenti differenziati in ordine a medesimi fatti (collegamento dei costi con attività di rilievo penale) sulla base di un dato casuale come i tempi e le modalità di esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. dist. di Salerno, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, che in diversa composizione deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 27/03/2025.