Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34464 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13174/2024 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’. AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO RAGIONE_SOCIALE che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOMECOGNOME DOMENICO
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA n. 380/2024 depositata il 30/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda prende avvio da una verifica fiscale condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti della ditta individuale di NOME COGNOME, operante nel settore dell’estrazione di pietre da costruzione, nel corso della quale venivano riscontrati versamenti e prelevamenti bancari non giustificati, omissioni contabili, irregolarità nella fatturazione e presenza di lavoratori non regolarizzati. A seguito del processo verbale di constatazione, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, contestando maggiori ricavi ai fini IRPEF, IRAP e IVA e applicando sanzioni per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Taranto, che accoglieva parzialmente il ricorso riducendo i ricavi accertati a euro 1.249.519,59 e la sanzione IVA a euro 95.174,00, riconoscendo la deducibilità dei costi nella misura del 92,51% secondo lo studio di settore. L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello, contestando la qualificazione del metodo di accertamento come induttivo puro, la deduzione dei costi in assenza di prova e la riduzione della sanzione IVA, mentre il contribuente proponeva appello incidentale reiterando le doglianze già formulate in prime cure. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia, con sentenza n. 380/29/2024, rigettava entrambi gli appelli, confermando integralmente la decisione di primo grado. Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE articolando tre motivi. La parte contribuente rimane intimata. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte territoriale
ritenuto erroneamente deducibili i costi in percentuale sull’intero ammontare dei maggiori ricavi accertati, anziché sull’importo dei soli prelevamenti non giustificati, come previsto dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità, e per aver ammesso tale deduzione in assenza di prova specifica da parte del contribuente, basandosi su una percentuale forfettaria derivante da uno studio di settore fondato su dati contabili ritenuti inattendibili.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per motivazione apparente. L’RAGIONE_SOCIALE contesta al giudice d’appello di aver aderito in modo acritico alla decisione di primo grado, senza svolgere una autonoma valutazione dei motivi di gravame, in particolare quelli concernenti la deducibilità dei costi. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale del 92,51% è stata calcolata sulla base di un indicatore contabile non attendibile, con conseguente disattenzione alle risultanze della verifica fiscale e ai principi consolidati in materia di motivazione per relationem .
Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 2, n. 4) del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando, ancora una volta, la nullità della sentenza per motivazione apparente. Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale avrebbe erroneamente confuso la sanzione per omessa fatturazione IVA con quella per mancata regolarizzazione di acquisti privi di fattura. Avrebbe inoltre ritenuto corretta la quantificazione della sanzione in euro 95.174,00, senza considerare che tale importo era stato proposto in sede di accertamento con adesione, ma non accettato dal contribuente. In assenza di una diversa
quantificazione dei prelevamenti, la sanzione avrebbe dovuto essere confermata nella misura originaria.
Il primo motivo è infondato.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado ha correttamente riconosciuto la deducibilità, in misura percentuale, dei costi sostenuti dal contribuente in relazione ai maggiori ricavi accertati, conformandosi all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Ha rilevato, in particolare, che l’Ufficio ha applicato il metodo di accertamento induttivo puro (art. 39, comma 2, DPR 600/1973), che comporta il riconoscimento dei costi correlati ai ricavi presunti. La questione, peraltro, è stata definitivamente chiarita dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 10/2023), la quale ha affermato che il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico -induttivo, far valere l’incidenza percentuale dei costi presunti a fronte dei maggiori ricavi.
La Corte di Cassazione ha recepito tale principio, precisando che anche in presenza di accertamenti fondati su presunzioni legali (art. 32, comma 1, n. 2, DPR 600/1973), l’Ufficio deve considerare i costi, anche in via induttiva e forfettaria (Cass. 5586/2023; Cass. 6874/2023; Cass. 7122/2023).
È dunque corretta la decisione dei giudici di merito, che hanno riconosciuto la deducibilità dei costi anche nell’ambito di un accertamento ‘misto’, in linea con l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 32, comma 1, n. 2), DPR 600/1973. Tale norma, pur prevedendo che i prelevamenti non giustificati siano considerati ricavi, non esclude la possibilità di opporre una prova presuntiva contraria, come l’incidenza percentuale dei costi.
La tesi dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo cui i costi sarebbero deducibili solo in relazione a singole componenti positive di reddito,
non trova riscontro nella giurisprudenza, che ammette invece una deduzione forfettaria basata su criteri presuntivi attendibili.
Anche in presenza di una contabilità generalmente attendibile, la rettifica di singole poste consente la deduzione di costi non contabilizzati, purché provati con elementi certi e precisi. Inoltre, la stessa RAGIONE_SOCIALE, con la circolare n. 32/E/2006, aveva già previsto che, negli accertamenti induttivi puri, il riconoscimento dei costi può avvenire anche in misura percentuale, principio che – alla luce della recente giurisprudenza – si estende anche agli accertamenti analitico -induttivi (Cass. n. 5586/2023).
Infine, non emerge alcuna preclusione normativa o interpretativa che limiti la deduzione dei costi ai soli versamenti, escludendo i prelevamenti. Al contrario, l’interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale consente di considerare anche i prelevamenti non giustificati come base per la deduzione presuntiva dei costi.
Il secondo motivo è infondato.
La sentenza d’appello, pur richiamando la pronuncia di primo grado, contiene un autonomo nucleo argomentativo che consente di individuare chiaramente il percorso logico seguito dal giudice. In particolare, la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado afferma che ‘la questione sollevata dall’appellante ha comunque ormai perduto rilevanza a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10 del 2023, cui la Corte di Cassazione si è subito conformata (Cass. n. 5586/2023), che ha affermato il principio per il quale il contribuente imprenditore può sempre, anche in caso di accertamento analitico -induttivo, far valere l’incidenza percentuale dei costi presunti a fronte di maggiori ricavi.’
Questa affermazione non si limita a recepire quanto già statuito in primo grado, ma dimostra una valutazione autonoma e aggiornata del quadro normativo e giurisprudenziale. La Corte prosegue infatti precisando che ‘dalla lettura del dispositivo in collegamento con la parte motiva della sentenza si evince che la CTP ha disposto
proprio in conformità alla richiesta del ricorrente, per cui il criterio di calcolo dei costi è quello indicato nel ricorso introduttivo.’
Tali passaggi dimostrano che il giudice d’appello ha svolto un proprio processo deliberativo, fondato su elementi normativi e giurisprudenziali attuali, e ha ritenuto condivisibile la soluzione adottata in primo grado, motivando la conferma.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la motivazione per relationem è pienamente legittima, purché il giudice del gravame dia conto, anche sinteticamente, RAGIONE_SOCIALE ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione, o dell’identità RAGIONE_SOCIALE questioni sollevate rispetto a quelle già esaminate (Cass. 23997/2022; Cass. 2397/2021; Cass. 20883/2019; Cass. 28139/2018).
In tema di provvedimenti giurisdizionali, è stato chiarito che ‘la motivazione per relationem ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie argomentazioni giuridiche, ma il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato’ (Cass. 17403/2018).
In altri termini, la motivazione per relationem non è di per sé inesistente, ma è legittima ogni qualvolta sia accompagnata da un minimo di motivazione autonoma che consenta di comprendere le ragioni della conferma. Nel caso di specie, tale requisito risulta soddisfatto.
Il terzo motivo è infondato.
La censura relativa alla presunta confusione tra sanzione per omessa fatturazione IVA e quella per omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura non coglie nel segno. I giudici d’appello chiariscono espressamente che ‘quanto è scritto nel dispositivo della sentenza appellata (‘riduce… l’importo della sanzione per IVA evasa ad € 95.174,00’) va letto in collegamento con quanto
riportato nella parte motiva della stessa pronuncia, ove è specificato che la riduzione ad € 95.174,00 riguarda la sola ‘sanzione per omessa fatturazione IVA’, cioè la voce indicata nel processo verbale di contraddittorio come ‘sanzione per l’omessa regolarizzazione di acquisti senza fattura’, non anche le altre sanzioni IVA.’
Con tale precisazione, la Corte esclude ogni equivoco interpretativo e delimita chiaramente l’ambito della riduzione sanzionatoria, confermando che essa riguarda esclusivamente la violazione relativa all’omessa regolarizzazione, come indicata nel verbale, e non le ulteriori sanzioni.
Ne consegue che il dispositivo della sentenza, pur utilizzando la formula ‘sanzione per IVA evasa’, deve essere interpretato alla luce della motivazione, che ne circoscrive il significato e ne chiarisce la portata. Non si ravvisa, pertanto, la confusione tra piani sanzionatori diversi lamentata con il motivo di impugnazione.
La parte motiva, infatti, esplicita il collegamento tra la quantificazione della sanzione e la specifica violazione accertata, escludendo ogni automatismo o generalizzazione. Per queste ragioni, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato.
Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese irripetibili.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME