Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15893/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE GENERALE DELLO STATO(P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PUGLIA n. 2698/2015 depositata il 16/12/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti di NOME COGNOME, esercente l’attività di rivendita di pneumatici, l’RAGIONE_SOCIALE Bari rettificava ex art. 39 comma 1 lett. d) del DPR n. 600/73, il reddito d’impresa del contribuente, imputando maggiori Irpef, Add. Reg.le Irpef, Add. Com. Irpef, Irap e Iva oltre sanzioni.
L’accertamento si fondava sui risultati della verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, che contestava l’indebita detrazione, per mancata/incompleta documentazione, dei costi per spese di pubblicità e propaganda relativi a rapporti intrattenuti con la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, con recupero a tassazione dell’importo di euro 25.000,00.
Il ricorso proposto dal contribuente avanti alla CTP di Bari veniva accolto, con decisione che veniva confermata in sede di appello dalla Commissione regionale della Puglia con la sentenza indicata in epigrafe, qui impugnata.
Ricorre l’RAGIONE_SOCIALE con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la «Violazione dell’art. 2697 cod. civ.».
1.1. Lamenta la ricorrente che i giudici di appello abbiano ritenuto provato l’effettivo sostenimento dei costi solo perché correttamente esposti nella contabilità aziendale, e ciò in particolare per quanto attiene ai cospicui pagamenti effettuati in contanti, risultanti dai mastrini di cassa.
1.2. L’Amministrazione non rinnova le censure, anch’esse non accolte dai giudici del merito, attinenti alla inerenza e congruità dei costi in oggetto.
Merita comunque ricordare che a tale riguardo questa Corte ha affermato che «il peculiare regime approntato dall’art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recenti pronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del
soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass., 19 gennaio 2018, n. 1420; Cass., 6 maggio 2019, n. 11797; Cass., 15 gennaio 2020, n. 8540), e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor (cfr. Cass., 27 luglio 2021, n. 21452)» (Cass. 4627 del 14/02/2023), principio costantemente ribadito (v. di recente Cass. n. 3479 del 7/02/2024; Cass. n. 9964 del 10/04/2024; Cass. n. 18726 del 9/07/2024).
1.3. La ricorrente lamenta, altresì, la violazione dei principi in materia di prova presuntiva per avere i giudici di appello ritenuto dimostrati i pagamenti in contanti esclusivamente in forza della produzione, da parte del contribuente, dei mastrini di cassa tratti dalla contabilità interna aziendale.
Va preliminarmente rigettata l’eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del motivo per novità della censura proposta.
2.1. A tale riguardo, in primo luogo, si rileva come, sin dall’atto di accertamento, l’RAGIONE_SOCIALE avesse contestato, oltre all’inerenza dei costi, anche il loro effettivo sostenimento, perché non sufficientemente documentato. Tanto emerge dall’avviso di accertamento, prodotto in ossequio al principio di autosufficienza e trascritto per estratti salienti come da estratti trascritti alle pp. 1 e 3 del ricorso, in particolare dalle contestazioni contenute nell’atto, in merito al difetto di ‘certezza’ in merito al sostenimento dei costi, in quanto non sorretti da idonea documentazione contrattuale ed esposti in fatture con descrizioni generiche.
Ad ulteriore riscontro si ravvisa che nel controricorso, alla pag. 2, è trascritto il passaggio dell’atto impositivo che riguarda il rilievo avente ad oggetto la necessità di verificare modalità e tempi dei pagamenti e che, sempre alla pag. 2 del controricorso, si evidenzia come, in fase precontenziosa di adesione, la contestazione dell’RAGIONE_SOCIALE si fosse concentrata sulla circostanza che i
pagamenti RAGIONE_SOCIALE fatture non risultassero adeguatamente documentati, perché sostenuti in larga parte mediante movimenti in contanti, e dunque non tracciabili.
2.2. E’ opportuno ricordare, con riguardo alla sufficienza della motivazione dell’atto impositivo, che «la motivazione dell’avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dalla L. 27 luglio 2002, n. 212, articolo 7, ha la funzione di delimitare l’ambito RAGIONE_SOCIALE contestazioni proponibili dall’RAGIONE_SOCIALE nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l’an ed il quantum della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l’enunciazione dei presupposti adottati e RAGIONE_SOCIALE relative; invece, la prova attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della pretesa tributaria ed al suo accertamento in giudizio in presenza di specifiche contestazioni dello stesso, sicché in definitiva tra l’una e l’altra corre la stessa differenza concettuale che vi è tra allegazione di un fatto costituivo della pretesa fatta valere in giudizio e prova del fatto medesimo» (Cfr. Cass. n. 6325 del 2.03.2023, n. 6325).
Nel caso di specie, una volta sollevata la contestazione, era dunque onere del contribuente dimostrare con mezzi idonei la sussistenza dei presupposti per la deduzione, ivi compreso l’effettivo sostenimento dei costi. Né era onere dell’RAGIONE_SOCIALE ex art. 115 cod. proc. civ. contestare verbatim ogni singola produzione avversaria.
2.3. La contestazione dell’Amministrazione è stata quindi rinnovata nell’atto di appello, come da estratto riportato, in ossequio al principio di specificità e autosufficienza, alle pag. 3 e 4 del ricorso.
La censura risulta infine ribadita nella memoria integrativa depositata avanti alla CTR, prodotta in questo giudizio di legittimità anche dal controricorrente, in particolare a pag. 4, ove si afferma che il pagamento RAGIONE_SOCIALE fatture era «per lo più concordato in
contanti, senza peraltro che sia fornita alcuna prova che tale importo sia stato effettivamente rimesso in favore dei beneficiari».
Tanto rilevato, va osservato, sempre in via preliminare, che il motivo è per altro profilo ammissibile, in relazione alla corretta indicazione del vizio di violazione di legge denunciato, in quanto non si risolve in una mera istanza di revisione RAGIONE_SOCIALE valutazioni e del convincimento del giudice, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia di fatto, ma censura la errata applicazione della disciplina normativa in materia di valore probatorio RAGIONE_SOCIALE scritture contabili dell’imprenditore.
4. Il motivo è, inoltre, fondato.
Ha affermato questa Corte di legittimità, in fattispecie per i tratti salienti analoga a quella qui in scrutinio, che «In tema di imposte sui redditi d’impresa, l’abrogazione, ad opera dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell’art. 75, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili, non ne determina l’automatica deducibilità, dovendo l’imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti: tale prova, tuttavia, non può essere fornita esclusivamente mediante le annotazioni del libro giornale, in quanto le stesse, per un verso, non fanno fede della veridicità dei dati in esso esposti e, per un altro, non costituiscono prova a favore dell’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 c.c.» (Cass. n. 18401 del 12/07/2018).
4.1. Il giudice di appello, ritenendo l’effettività dei costi sostenuti dimostrata in ragione della loro mera annotazione nelle scritture contabili interne dell’impresa, e nella specie nei mastrini di cassa, a maggior ragione questionabili in quanto unica documentazione di movimenti effettuati in contanti e non tramite mezzi di pagamenti tracciabili, non si è pertanto conformato al richiamato principio.
Risulta di conseguenza assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., si denuncia la «Violazione dell’art. 25, 5° c. L. n. 133/99»
In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata, nei limiti del motivo accolto, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, l’11/09/2024.