Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19234 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5775/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME difeso in proprio oltre che disgiuntamente dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LIGURIA n. 652/2022, depositata in data 8 agosto 2022.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
1.L’avvocato NOME COGNOME impugnava, dinanzi la C.t.p. di Genova, il diniego di istanza per il rimborso IRPEF, Addizionale Regionale e Addizionale Comunale, di complessivi euro 3.094,00
Irpef -Diniego di rimborso -2013 -2014 – 2015
versati per l’anno di imposta 2011 a seguito della deduzione dei costi sostenuti in relazione alla propria auto a fini professionali, perché determinata in misura inferiore in base all’effettiva inerenza dei medesimi al reddito prodotto. Il diniego dell’ente erariale, invero, si fondava sull’asserzione che la deduzione dei costi doveva essere operata ai sensi della percentuale di cui all’art. 164 TUIR.
La C.t.p. -innanzi alla quale si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate – con sentenza n. 947/2018, rigettava il ricorso ritenendo che la disciplina di cui all’art. 164 TUIR conteneva una regola di limitata deducibilità del costo prescindendo dall’effettiva destinazione del bene all’esercizio dell’attività professionale.
Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Liguria; si costituiva l’Ufficio chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. della Liguria, con sentenza n. 652/2022, depositata in data 8 agosto 2022, rigettava l’appello, confermando la decisione impugnata.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Liguria, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad solo un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 21 maggio 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art. 164 T.U.I.R., primo comma, lett. b, e dell’art. 11, secondo comma, legge 27 luglio 2000, n. 212, per non avere il giudice ritenuto ammissibile la prova contraria in merito alla maggiore deducibilità delle spese auto per gli anni di imposta 2012-2015 e violazione degli artt. 3 e 53 Cost., per non aver accolto l’unica possibile interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 164, primo comma, lett. b: la natura antielusiva della disposizione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», il contribuente
lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha rifiutato il riconoscimento della determinazione analitica delle spese inerenti, avendo anche violato l’unica possibile interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 164 T.U.I.R., primo comma, lett. b, che impone di considerare che il limite di deduzione sia soggetto alla ‘prova contraria’ ai sensi dell’art. 11, secondo comma, legge n. 212/2000.
2. Il ricorso è infondato.
Sulla questione relativa all’ammissibilità della prova contraria in ordine alla deducibilità di maggiori costi di quelli stabiliti a forfait dall’art. 164 TUIR sull’utilizzo dell’auto aziendale, anzitutto l’Amministrazione finanziaria è intervenuta con la risoluzione 27 luglio 2007, n. 190/E (22), con specifico riferimento alla richiesta di un contribuente di disapplicare il primo comma, lett. b) , dell’art. 164 del TUIR, esprimendosi in senso negativo. L’Amministrazione ha asserito che la ratio su cui si fonda la previsione di deducibilità non è antielusiva, bensì antievasiva, volta cioè ad evitare un utilizzo privatistico del bene auto e, ancora, ha chiarito che la disposizione in argomento assume la funzione di norma di sistema e non di norma antielusiva specifica, a nulla rilevando le eventuali prove contrarie, stante l’obiettiva difficoltà di quantificare il reale utilizzo delle vetture di uso promiscuo.
In seguito, e sempre nella medesima direzione, l’Agenzia delle entrate, con successiva risoluzione 22 agosto 2007, n. 231/E (23), ha confermato, quanto ai limiti di deducibilità dei costi relativi alle autovetture, che la norma de qua non è suscettibile di essere disapplicata in quanto la stessa assume la funzione di norma di sistema e non di norma antielusiva, diretta a forfettizzare il requisito dell’inerenza relativamente ai costi connessi all’acquisto ed alla gestione di detti beni.
2.1. Orbene, sul precipuo punto, la C.t.r. ha espresso un principio di diritto corretto allorquando ha, praticamente, confermato
l’assunto secondo cui l’art. 164, primo comma lett. B) TUIR si fonda sull’opzione legislativa di operare una scelta pragmatica di forfettizzare l’inerenza dei costi per il bene adibito ad uso promiscuo per cui inammissibile si profila la prova contraria; alla lettera b, la norma espressamente prevede, nella sua versione vigente ratione temporis, una percentuale di deducibilità del 40% per le autovetture diverse da quelle destinate esclusivamente all’esercizio di impresa.
2.2. Tale opzione legislativa prescinde dalla circostanza dell’utilizzo -ed in quale misura -del bene per finalità strettamente connesse con l’esercizio dell’attività professionale appunto per la difficoltà di verificare sul piano operativo, in caso di uso promiscuo, il reale utilizzo dell’autovettura sul piano operativo. La limitazione alla deducibilità del costo risponde, dunque, ad evidenti esigenze antievasive e si pone su di un piano di ragionevolezza e proporzionalità, senza entrare in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e di capacità contributiva.
2.3. Del resto, l’art. 164 TUIR che disciplina i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni stabilisce che ‘Le spese relative agli autoveicoli, ancorchè non di proprietà, sono deducibili ai sensi dell’art. 164, c. 1, lett. b, del TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, ossia i veicoli non usati esclusivamente come beni strumentali, né adibiti ad uso pubblico, né assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, nella misura del 40%. (Cass. 30/11/2018, n. 31031; conf. Cass. N. 2831/2022). Quindi, ai sensi della norma citata, sono integralmente deducibili solo i costi concernenti i veicoli destinati esclusivamente all’attività propria dell’impresa, presumendosi un uso promiscuo negli altri casi.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese processuali che si liquidano in € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2025