Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5200 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5200 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso
– ricorrente
–
Contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– resistente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1448, depositata il 16 luglio 2018.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’Agenzia notificava avviso conseguente all’accertamento di maggior IRPEF (oltre addizionali e sanzioni), IRAP e Iva per l’anno 2010 avendo disconosciuto la deducibilità di costi per leasing, spese bancarie, una fattura emessa da NOME COGNOME. La CTP respingeva il ricorso e la CTR, adìta in sede d’appello dal contribuente, confermava la prima sentenza. Ricorre quindi in
cassazione lo stesso con tre motivi. L’Agenzia non si è costituita a mezzo di tempestivo controricorso, limitandosi a depositare un atto di costituzione.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia nullità delle sentenze di primo e di secondo grado ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
1.1. Il motivo è anzitutto inammissibile laddove denuncia la nullità della sentenza di primo grado, non oggetto del giudizio di legittimità, nonché laddove, nel corso di tutto il suo sviluppo, non chiarisce se le censure siano rivolte alla prima sentenza od a quella d’appello, mancando così della dovuta specificità imposta dall’art. 366, cod. proc. civ. In ogni caso la sentenza di secondo grado appare motivata, rendendo ragione della decisione assunta attraverso specifici riferimenti alle censure della parte ricorrente, ed in particolare disconoscendo l’efficacia probatoria degli estratti conto che, in base agli accertamenti in fatto svolti dalla stessa CTR, risultano non idonei a far comprendere l’inerenza dei costi all’attività, non emergendo chi sia l’intestatario e quali siano le causali del diverso conto anticipi le cui competenze sono riportate nel conto oggetto di causa, nonché la genericità della descrizione della causale della fattura emessa da NOME COGNOME, sorella del ricorrente, per la quale non era prodotto alcun contratto di collaborazione, non risultava operata alcuna ritenuta né compilato il quadro AU del modello 770.
Col secondo motivo si denuncia ‘violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ‘art. 360,1 c.n.3’.
2.1. Anche tale motivo è affetto da inammissibilità in quanto non specifica quali siano le norme che si assumono falsamente applicate o violate. Il motivo si basa comunque sul fatto che non siano state dedotte (non gli interessi passivi del conto corrente ma) le spese del conto stesso, sul che peraltro il giudice d’appello, come
riferito sopra, ha già svolto un accertamento in fatto in base al quale le stesse si riferivano ad un conto anticipi di cui non era ricostruibile il titolare, per cui risulta del tutto irrilevante l’argomentazione pur priva di qualsiasi indicazione normativa -fatta dal ricorrente in ordine alla deducibilità delle spese bancarie, ed a fortiori quella relativa alla deducibilità delle stesse almeno nella misura del 50 % in virtù del disposto dell’art. 54 TUIR.
Quanto alla doglianza relativa alla ritenuta indeducibilità della fattura emessa da NOME COGNOME, non è comprensibile in qual guisa l’asserito difetto di motivazione sul punto della decisione sia ricollegabile ad una violazione di legge, ed in ogni caso, come detto sopra, la CTR non si è affatto sottratta sul punto al proprio compito motivazionale.
C ol terzo motivo si denuncia ‘violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 360,3 e 5’.
3.1. Anche tale motivo è inammissibile sia perché denuncia cumulativamente vizi tra loro aventi fondamento e presupposti differenti; sia perché quantomeno la prima parte del motivo non fa che ripetere le stesse censure già oggetto del precedente. Quanto all’ultima parte dello stesso, inerente all’assunta violazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., aldilà dell’osservazione che semmai tale norma dovrebbe essere invocata a fondamento del motivo e non come violata dal giudice del merito, se con essa si vuole -come pare -alludere al fatto che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe preso in esame il documento costituito dagli estratti conti, come si vede da quanto già osservato a proposito del primo motivo, invece la stessa ha esaminato il documento in questione.
In definitiva il ricorso è inammissibile.
Nulla per le spese non essendosi l’Agenzia costituita con tempestivo controricorso.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024