Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 31104 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31104 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2024
DINIEGO RIMBORSO IRPEF 2011.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24559/2017 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente -avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3502/28/2017, depositata 12 aprile 2017;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal consigliere relatore dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
1. NOME NOME, ex dipendente del Banco di Napoli, in occasione di un’operazione di esodo incentivato cessava anticipatamente dal servizio, con trattamento di pensione provvisorio erogato dalla banca fino alla maturazione della pensione di vecchiaia (ovv ero al compimento dell’età anagrafica) prevista dalla normativa INPS.
La Banca, per evitare tale onere economico e consentire il passaggio del dipendente alla gestione INPS, proponeva, contestualmente, un’operazione volta a far raggiungere all’ex dipendente il requisito della pensione di anzianità INPS, mediante il versamento dei contributi volontari necessari all’Ente previdenziale.
L’importo dei contributi in questione veniva quindi versato dal Banco al pensionato che, a sua volta, si obbligava a versarlo all’INPS, per il tramite (conferendo delega espressa) dello stesso Banco di Napoli. L’INPS Ufficio di Napoli, quindi, ricevuti i contributi volontari, provvedeva a liquidare al controricorrente la pensione di anzianità.
Il contribuente, dolendosi del mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti dall’art. 13 del d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, che consente di dedurre integralmente dal reddito complessivo i contributi versati facoltativamente alla gestione previdenziale di appartenenza equiparandoli ai contributi obbligatori, chiedeva all’Agenzia delle Entrate di procedere alla riliq uidazione dell’IRPEF e relative addizionali
provvedendo, con istanza del 3 dicembre 2014, a chiedere il relativo rimborso della maggiore IRPEF versata per l’anno 2011.
L’Agenzia delle Entrate, con lettera del 4 marzo 2015, comunicava il diniego del rimborso, in quanto dalla lettura del CUD emergeva che la deduzione degli oneri in oggetto fosse già avvenuta e che non risultavano ritenute subite in eccesso.
Avverso tale di diniego NOME Antonio proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli la quale, con sentenza n. 1493/17/2016, depositata il 29 gennaio 2016, lo accoglieva, ordinando il rimborso richiesto e compensando le spese.
Interposto gravame dall’ Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza n. 3502/28/2017, pronunciata il 13 marzo 2017 e depositata in segreteria il 12 aprile 2017, rigettava l’appello, condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate , sulla base di due motivi (ricorso notificato il 13 ottobre 2017).
Resiste con controricorso NOMECOGNOME
Con decreto del 22 maggio 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 13 settembre 2024, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), dello stesso codice.
Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. aveva omesso di pronunciarsi sulla questione, sollevata in grado di appello, circa la mancanza di prova del versamento dei contributi volontari, della loro natura e sulla presunta prededuzione dei contributi volontari.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 47/2000, nonché degli artt. 6, 16, 17 e 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in combinato disposto con l’art. 2967 cod. civ . e con l’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, la ricorrente che la sentenza della C.T.R. era erronea, in quanto, pur in assenza di prove relative al versamento effettivo all’INPS delle somme a titolo di contribuzione volontaria, aveva applicato la deduzione degli importi ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 47/2000, in quanto contributi previdenziali volontari.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
L’Agenzia delle Entrate censura, sostanzialmente la sentenza della Corte regionale, per non avere il contribuente provato di avere versato i contributi volontari a fini pensionistici oggetto di deduzione, in quanto non risultanti dal CUD o dal Mod. Unico 2012 (anno d’imposta 2011).
Sul punto, va rilevato tuttavia che la C.T.R., con valutazione di fatto insindacabile in questa sede, ha effettivamente accertato -sulla base dell’estratto conto contributivo dell’INPS, della delega al versamento e dei bollettini nominati di pagamento -l’avvenuto versamento dei contributi erogati dal Banco di Napoli a titolo di contribuzione volontaria per raggiungere i requisiti minimi per la pensione di anzianità, somme che erano state riversate direttamente all’INPS.
Tali somme, indipendentemente dalla loro indicazione nel CUD al lordo o al netto, erano comunque integralmente deducibili, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 47/2000, che prevede la deducibilità dei contributi sia obbligatori che facoltativi (cfr., per un precedente analogo, Cass. 14 luglio 2014, n. 16073).
Consegue il rigetto integrale del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1quater .
P. Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore di NOME COGNOME delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 3.600,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2024.