Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28202 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28202 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’AVV_NOTAIO generale dello Stato ;
– ricorrente
–
Contro
CANOVA NOME, con AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 21/16/17 depositata il 9 gennaio 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Si dà atto che il Sostituto Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO CHE
1.NOME COGNOME impugnò innanzi alla Commissione Tributaria provinciale la cartella emessa ai sensi dell’art. 36 ter d.p.r. n. 600/73 nei suoi confronti con cui veniva recuperato a tassazione per gli anni d’imposta (IRPEF ed accessori) 2009 l’importo dedotto dalla contribuente dal reddito derivante da
DEDUC CANONI DEMANIALI
DEDUINDAGINI
BANC
alcuni immobili realizzati su arenile di Viareggio in concessione demaniale -del canone concessorio dei suoli. La CTP accoglieva il ricorso, e la CTR confermava la pronuncia da cui il ricorso in cassazione dell’Agenzia, basato su un unico motivo, ed avverso il quale resiste la contribuente con controricorso.
Da ultimo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente va affrontata l’eccezione di giudicato sollevata in sede di memoria illustrativa, la quale risulta infondata dal momento che, in presenza di diverse annualità d’imposta, il giudicato può riguardare solo fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili ( ex plurimis Cass. 25516/2019). Nella specie si tratta invece di decisioni che riguardano profili attinenti modalità procedimentali di distinti atti amministrativi, che l’amministrazione nella sua autonomia ha deciso di non far valere in altri giudizi, senza che appunto ciò possa determinare il giudicato su un ‘fatto’ concernente tutte le annualità (ad esempio l’accertamento del presupposto d’imposta, la sussistenza di una deduzione derivante da un unico evento).
Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 36 ter d.p.r. n. 600/1973 e 10 TUIR.
2.1. In termini riassuntivi la decisione d’appello è nel senso che l’Agenzia avrebbe dovuto nella specie procedere ad un controllo non meramente formale ma sostanziale, provvedendo a notificare non la cartella ma l’avviso di accertamento non ricorrendo i presupposti previsti dalla norma di cui si denuncia la violazione.
2.2. Il motivo è fondato.
Nello specifico va detto che la contribuente risulta proprietaria di un immobile -da essa dato in locazione – realizzato su area (allora) demaniale, per la quale versava un canone di concessione. Di contro l’art. 10 TUIR permette la deduzione dal reddito che produce
un bene immobile di ‘canoni, livelli e censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili’.
Trattasi all’evidenza di oneri reali, cioè obbligazioni legate al bene e caratterizzate dall’ambulatorietà.
Viceversa, appare ictu oculi evidente che il canone concessorio è costituito da un’obbligazione ricollegata al rapporto intercorrente fra la pubblica amministrazione e il privato concessionario, che non solo non ha natura reale né è caratterizzata dall’ambulatorietà ma al contrario dalla sua personalità.
Pur volendo poi ritenere che esso non riguarda esclusivamente il suolo ma anche il fabbricato la cui locazione costituisce il reddito da cui il canone era stato dedotto, in relazione alla riespansione del diritto del proprietario demaniale alla scadenza della concessione, analogamente a quanto avviene in caso di riespansione della nuda proprietà sulla proprietà superficiaria -ed in effetti il ‘Capitolato delle concessioni comunali’ del comune di Viareggio (all’art.7) esplicitamente riconosce in capo ai concessionari la proprietà delle edificazioni sul suolo demaniale in costanza di concessione -ciò non muta la sostanza del canone come non reale e del resto è oltremodo evidente che il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie non è certo onere deducibile dal reddito derivante dai canoni locatizi che il titolare della proprietà superficiaria ritrae dal fabbricato realizzato sfruttando lo ius aedificandi (salvo il caso della natura strumentale ad un’attività d’impresa del fabbricato, per la quale ipotesi -che non ricorre -valgono i principi giurisprudenziali richiamati tanto dalla ricorrente quanto dalla Procura Generale).
Va altresì chiarito che le contestazioni proposte dalla contribuente, come si ricava dal controricorso, attengono proprio alla mancata effettuazione di un controllo sostanziale anziché formale e quindi alla mancata previa notifica di un avviso di accertamento. In proposito la pronuncia di questa Corte allegata dalla contribuente a suffragio della propria posizione (Cass. n.15312/2014) attiene
invece alla necessità che, pur nell’ambito del procedimento previsto dall’art. 36 ter, d.p.r. n. 600/1973, sia esperita la formalità della comunicazione degli esiti ai sensi del comma 4 dell’indicata disposizione, e nella specie la stessa contribuente dà atto che la cartella venne preceduta dalla comunicazione di un avviso bonario (pag. 5 del controricorso).
2.3. In definitiva quindi il motivo dev’essere accolto, poiché appunto l’Agenzia ha effettuato una rettifica a seguito di un controllo meramente formale fondato sull’esclusione ictu oculi del canone dedotto dal novero degli oneri deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10 TUIR ed appunto l’art. 36 ter d.p.r. n. 600/1973 consente, al comma 2, lett. c) di escludere in sede di controllo formale le deduzioni dal reddito non spettanti, dovendosi procedere in via ordinaria (quindi previo apposito avviso di accertamento) solo allorché occorra una complessa attività di verifica o di interpretazione.
Da quanto precede discende la cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi altri accertamenti in fatto da compiere, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. deve essere respinta la domanda introduttiva.
Le spese seguono la soccombenza della controricorrente, compensate quelle delle fasi di merito.
P. Q. M.
La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda introduttiva.
Condanna la controricorrente al pagamento delle spese di lite che, compensate quelle relative alle fasi di merito, liquida in € 1500, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024