Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
Cart. Pag. IRPEF 2008
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21547/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME sito in Roma, INDIRIZZO.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE.
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 549/10/2017, depositata in data 14 febbraio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
In data 02/08/2012 veniva notificata al COGNOMENOME NOME COGNOME la cartella di pagamento n. 09720120253484573 relativa ad IRPEF,
sanzioni ed interessi dovuti a seguito del controllo formale sulla dichiarazione NUMERO_DOCUMENTO, presentata per il periodo di imposta 2008, effettuato ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. In particolare, dalla documentazione presentata era emerso che l’odierno ricorrente aveva indebitamente fruito al rigo RP 24 di deduzioni pari a € 6.000,00 per versamenti effettuati con bonifici in favore del figlio e non dell’ ex coniuge, quindi non deducibili ex art. 10 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
Avverso tale cartella proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Roma; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
La C.t.p., con sentenza n. 12244/17/2015, accoglieva integralmente il ricorso del contribuente.
Contro tale decisione proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE dinanzi la C.t.r. del Lazio; si costituiva in giudizio anche il contribuente, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado.
Con sentenza n. 549/10/2017, depositata in data 14 febbraio 2017, la C.t.r. adita dichiarava parzialmente fondato l’appello proposto dall’Ufficio, demandano a questi la rideterminazione del dovuto.
Avverso la sentenza della C.t.r. del Lazio, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 15 ottobre 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 917/1986, dell’art. 3 d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 e dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.
proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di applicare il criterio di ripartizione a metà tra assegno divorzile ed assegno di mantenimento dei figli RAGIONE_SOCIALE somme versate al coniuge indistintamente ad entrambi i titoli, criterio previsto dalla legge per i casi in cui il giudice competente non abbia operato espressamente tale ripartizione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), violazione della norma di cui all’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., conseguente alla violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera laconica sia con riguardo all’ammontare dell’assegno deducibile, sia relativamente al rigetto della tesi per cui sarebbe deducibile solo la metà dell’importo versato dal contribuente nel 2008.
I due motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione e l’affinità RAGIONE_SOCIALE critiche sollevate, sono infondati; con essi, in particolare, parte ricorrente censura la sentenza della C.t.r. nella parte in cui non ha fatto applicazione del criterio della ripartizione a metà tra assegno divorzile ed assegno di mantenimento dei figli RAGIONE_SOCIALE somme versate al coniuge indistintamente ad entrambi i titoli, valevole nel caso non sia il Giudice a decidere al riguardo, in questo modo motivando solo apparentemente in ordine agli importi che dovevano essere oggetto di deduzione.
2.1. L’art. 10, primo comma, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, in materia di oneri deducibili, prevede che sono deducibili dal reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche: «gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria».
2.2. Con particolare riguardo al vizio di motivazione prospettato con il secondo motivo di ricorso, occorre dire che la mancanza della stessa, rilevante ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, nel caso di specie, dell’art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., si configura quando questa manchi del tutto -nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione -ovvero nel caso in cui essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., SS. UU., sent. 7 aprile 2014 n. 8053; successivamente, tra le tante, Cass. n. 6626/2022 e Cass. n. 22598/2018).
2.3. Ebbene, è sulla base dell’art. 10, primo comma, lett. c), cit. che la C.t.r ha correttamente e compiutamente motivato che: «L’appello deve trovare parziale accoglimento. Invero, la vicenda deve essere ricostruita in modo parzialmente diverso da quanto ritenuto dalla difesa del contribuente, posto che con la menzionata pronuncia della Corte di appello di Roma era stato rideterminato l’assegno di mantenimento per il figlio del ricorrente ed era stato disposto il versamento della somma di € 500 mensili al coniuge a titolo di assegno divorzile, precedentemente negato dal Tribunale. Pertanto, è indubbio che nel periodo pregresso e, quindi, anche nell’anno di imposta 2008 qui considerato, il contribuente versò somme che erano integralmente destinate al mantenimento del figlio e che, soltanto a seguito di detta decisione, divennero, retrospettivamente, in parte superiori a quelle dovute in ragione
della disposta decurtazione da € 1200 a € 900 della quota dal medesimo dovuta a quel titolo. Da ciò consegue, per converso , che non può trovare adesione neppure la tesi dell’Ufficio secondo la quale l’intero versamento di € 12.000 fosse da considerare integralmente indeducibile. Risulta, infatti, conforme a giustizia ritenere, avuto riguardo a quanto statuito con la menzionata sentenza della Corte di appello di Roma, che possa essere ascritta a titolo di assegno divorzile, e quindi deducibile, parte RAGIONE_SOCIALE somme di fatto versate dal contribuente per l’anno 2008, cioè la parte eccedente (pari a € 300,00 mensili) l’assegno dovuto per il mantenimento del figlio, essendo questo stato dirotto da € 1.200 a € 900 mensili. Per quanto detto, può trovare accoglimento la prospettazione subordinata dell’appellante, secondo la quale sarebbe potuto essere dedotto non l’importo di € 6.000, come ritenuto dal contribuente, bensì quello minore costituente la differenza tra € 12.000 in concreto versati e € 10.800 effettivamente dovuti secondo le determinazioni della Corte di appello di Roma».
2.4. In effetti, la C.t.r. ha preso atto del fatto che la Corte d’Appello avesse rideterminato in diminuzione la cifra da destinare al mantenimento del figlio del contribuente, in nessun modo deducibile, procedendo poi ad assegnare un assegno divorzile, precedentemente non concesso dal Tribunale, al coniuge RAGIONE_SOCIALE stesso, importo che invece può essere oggetto di deduzione, di conseguenza statuendo che la sola differenza tra il maggior importo corrisposto e quello poi realmente spettante a titolo di mantenimento del figlio poteva essere ricondotto a parziale pagamento dell’assegno divorzile assegnato con effetto retroattivo, e formare quindi oggetto di deduzione per l’anno d’imposta 2008; non può, allora, trovare applicazione con riferimento a quest’annualità (così come ha ricordato la C.t.r. proseguendo nella motivazione più sopra menzionata) il richiamato (dall’odierno
ricorrente) art. 3 d.P.R. n. 42/1988, il quale dispone che «Gli assegni corrisposti al coniuge anche per il mantenimento dei figli si considerano destinati al mantenimento di questi ultimi per metà del loro ammontare se dal provvedimento dell’autorità giudiziaria non risulta una diversa ripartizione», e ciò proprio perché quanto statuito inizialmente dal Tribunale non riguardava affatto un assegno da corrispondere al coniuge anche per il mantenimento del figlio che non comprendeva la ripartizione dell’importo omnicomprensivo assegnato (richiedendosi quindi l’utilizzo del criterio di ripartizione normativamente previsto), ma esclusivamente l’importo da corrispondere a titolo di mantenimento del figlio. La Corte d’Appello, si ripete, ha poi stabilito il quantum da versarsi ai due diversi titoli, quantum che non corrisponde all’applicazione del criterio legale cui fa riferimento l’odierno ricorrente.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere all’RAGIONE_SOCIALE le spese processuali che si liquidano in € 1.300,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del medesimo art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma in data 15 ottobre 2024.
La Presidente NOME COGNOME