Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 6198/2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO N.RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore -intimato – avverso la sentenza n. 4485/04/2018 della Commissione tributaria regionale della Sicilia-sezione staccata di Siracusa, depositata il 4 agosto 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
A seguito di processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell’Agenzia delle entrate , vennero accertati a carico di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE costi indebitamente dedotti per gli anni d’imposta 2009 e 2010, a titolo di ‘ammortamento impianti e brevetti’ non di competenza; a ciò fece seguito la notifica alla società di due avvisi di accertamento contenenti ripresa a tassazione di maggiori redditi a fini Irap e Ires, oltre interessi e sanzioni.
Gli stessi avvisi furono annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, adìta dalla società contribuente.
Il successivo appello erariale fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali ritennero che i costi dedotti a titolo di ammortamento impianti riguardassero, in effetti, «lavori effettuati in economia» e fossero, come tali, deducibili; analogamente, per la voce ‘brevetti’ , rilevarono che si trattava di «costi supportati per l’acquisizione di beni e servizi», ciò che ne giustificava la capitalizzazione nella corrispondente voce dell’attivo patrimoniale.
La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Considerato che:
L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 102 , comma 1, del TUIR.
Secondo la ricorrente, la C.T.R. avrebbe errato nel consentire la deducibilità delle quote d’ammortamento de l costo dei beni sulla sola base della loro strumentalità all’attività aziendale, senza indagare in
punto alla sussistenza dell’ulteriore requisito di effettiva utilizzazione in funzione direttamente strumentale nell’esercizio dell’impresa.
In tal senso, l’Agenzia delle Entrate assume che la società avrebbe dovuto indicare analiticamente i costi a bilancio, non essendo sufficiente la loro menzione sintetica, soggiungendo che l’onere della prova circa l’esistenza e l’inerenza dei componenti negativi del reddito incombe sul contribuente.
Il motivo è fondato.
2.1. È opportuno richiamare i principi di diritto che presidiano la materia dei criteri d’ammortamento, alla luce degli indirizzi di questa Corte (Cass. n. 3618/2020; Cass. n. 20680/2015; Cass. n. 22016/2014):
(a) ai fini della determinazione del reddito di impresa, la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche a fini fiscali;
(b) ne consegue che, in sede di dichiarazione, il contribuente non può procedere discrezionalmente alla determinazione delle quote di ammortamento, giacché, in forza della previsione di cui all’art. 2426, primo comma, n. 2, cod. civ., l’ammortamento va necessariamente improntato al criterio di sistematicità e le quote di ammortamento, dovendo essere rapportate in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, non possono, in assenza di adeguata esposizione della relativa giustificazione economica nella nota integrativa di bilancio, variare in relazione alle diverse annualità;
(c) sul piano fiscale, l’art. 102, comma 2, del TUIR non rimette la gestione degli ammortamenti alla discrezionalità del contribuente, né
costituisce deroga al principio sopra esposto, ma vincola strettamente detta gestione, anche sotto il profilo della «competenza» (art. 109), a rigorosi parametri quantitativi, temporali e di bilancio;
(d) la ratio delle norme che, in materia di imposte sui redditi, disciplinano l’ammortamento dei costi per beni strumentali è quella di garantire la corretta rappresentazione del reddito d’impresa, tanto in relazione al principio di competenza quanto in rapporto all’autonomia delle obbligazioni tributarie relative a ciascun periodo di imposta, e, quindi, quella di assicurare l’esatta determinazione della base imponibile nel caso di deduzione di spese afferenti a beni strumentali il cui impiego e sfruttamento sia durevole nel tempo;
(e) l’ingiustificata adozione di un regime di ammortamento diverso da quello prescritto, implicando una deduzione non consentita, comporta l’indebita alterazione della stessa base imponibile.
2.2. Da tali principii, ripetutamente affermati, si è discostata la sentenza impugnata laddove, come esposto nella censura, si è limitata a rilevare l’astratta strumentalità dei beni oggetto di ammortamento, inferendone la deducibilità del relativo costo, senza ulteriormente indagare in punto al rispetto, da parte del contribuente, dei requisiti prescritti e più sopra compendiati.
Peraltro, i giudici d’appello non hanno tenuto conto della regola espressa dall’art. 102, comma 2, del TUIR , per il quale la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio dell’impresa è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (nella specie i coefficienti d’ammortamento stabiliti con d.m. 31 dicembre 1988) in relazione alla diverse categorie di beni omogenei e in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo , affinché, decidendo in diversa composizione, si conformi agli indicati principii, liquidando altresì le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia- sezione staccata di Siracusa, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025.