Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7696 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7696 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 6198/2021, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale AVV_NOTAIOo Stato, presso la quale è domiciliata a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore -intimato – avverso la sentenza n. 4485/04/2018 AVV_NOTAIOa Commissione tributaria regionale AVV_NOTAIOa Sicilia-sezione staccata di Siracusa, depositata il 4 agosto 2020;
udita la relazione AVV_NOTAIOa causa svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
A seguito di processo verbale di constatazione redatto dai funzionari AVV_NOTAIO‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate , vennero accertati a carico di RAGIONE_SOCIALE costi indebitamente dedotti per gli anni d’imposta 2009 e 2010, a titolo di ‘ammortamento impianti e brevetti’ non di competenza; a ciò fece seguito la notifica alla società di due avvisi di accertamento contenenti ripresa a tassazione di maggiori redditi a fini Irap e Ires, oltre interessi e sanzioni.
Gli stessi avvisi furono annullati dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, adìta dalla società contribuente.
Il successivo appello erariale fu respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali ritennero che i costi dedotti a titolo di ammortamento impianti riguardassero, in effetti, «lavori effettuati in AVV_NOTAIO» e fossero, come tali, deducibili; analogamente, per la voce ‘brevetti’ , rilevarono che si trattava di «costi supportati per l’acquisizione di beni e servizi», ciò che ne giustificava la capitalizzazione nella corrispondente voce AVV_NOTAIO‘attivo patrimoniale.
La sentenza d’appello è stata impugnata dall’Amministrazione con ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il fallimento AVV_NOTAIOa società RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
Considerato che:
L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO‘art. 102 , comma 1, del TUIR.
Secondo la ricorrente, la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel consentire la deducibilità RAGIONE_SOCIALE quote d’ammortamento de l costo dei beni sulla sola base AVV_NOTAIOa loro strumentalità all’attività aziendale, senza indagare in
punto alla sussistenza AVV_NOTAIO‘ulteriore requisito di effettiva utilizzazione in funzione direttamente strumentale nell’esercizio AVV_NOTAIO‘impresa.
In tal senso, l’RAGIONE_SOCIALE assume che la società avrebbe dovuto indicare analiticamente i costi a bilancio, non essendo sufficiente la loro menzione sintetica, soggiungendo che l’onere AVV_NOTAIOa prova circa l’esistenza e l’inerenza dei componenti negativi del reddito incombe sul contribuente.
Il motivo è fondato.
2.1. È opportuno richiamare i principi di diritto che presidiano la materia dei criteri d’ammortamento, alla luce degli indirizzi di questa Corte (Cass. n. 3618/2020; Cass. n. 20680/2015; Cass. n. 22016/2014):
(a) ai fini AVV_NOTAIOa determinazione del reddito di impresa, la deduzione RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento del costo dei beni strumentali deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche a fini fiscali;
(b) ne consegue che, in sede di dichiarazione, il contribuente non può procedere discrezionalmente alla determinazione RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento, giacché, in forza AVV_NOTAIOa previsione di cui all’art. 2426, primo comma, n. 2, cod. civ., l’ammortamento va necessariamente improntato al criterio di sistematicità e le quote di ammortamento, dovendo essere rapportate in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, non possono, in assenza di adeguata esposizione AVV_NOTAIOa relativa giustificazione economica nella nota integrativa di bilancio, variare in relazione alle diverse annualità;
(c) sul piano fiscale, l’art. 102, comma 2, del TUIR non rimette la gestione degli ammortamenti alla discrezionalità del contribuente, né
costituisce deroga al principio sopra esposto, ma vincola strettamente detta gestione, anche sotto il profilo AVV_NOTAIOa «competenza» (art. 109), a rigorosi parametri quantitativi, temporali e di bilancio;
(d) la ratio RAGIONE_SOCIALE norme che, in materia di imposte sui redditi, disciplinano l’ammortamento dei costi per beni strumentali è quella di garantire la corretta rappresentazione del reddito d’impresa, tanto in relazione al principio di competenza quanto in rapporto all’autonomia RAGIONE_SOCIALE obbligazioni tributarie relative a ciascun periodo di imposta, e, quindi, quella di assicurare l’esatta determinazione AVV_NOTAIOa base imponibile nel caso di deduzione di spese afferenti a beni strumentali il cui impiego e sfruttamento sia durevole nel tempo;
(e) l’ingiustificata adozione di un regime di ammortamento diverso da quello prescritto, implicando una deduzione non consentita, comporta l’indebita alterazione AVV_NOTAIOa stessa base imponibile.
2.2. Da tali principii, ripetutamente affermati, si è discostata la sentenza impugnata laddove, come esposto nella censura, si è limitata a rilevare l’astratta strumentalità dei beni oggetto di ammortamento, inferendone la deducibilità del relativo costo, senza ulteriormente indagare in punto al rispetto, da parte del contribuente, dei requisiti prescritti e più sopra compendiati.
Peraltro, i giudici d’appello non hanno tenuto conto AVV_NOTAIOa regola espressa dall’art. 102, comma 2, del TUIR , per il quale la deduzione RAGIONE_SOCIALE quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l’esercizio AVV_NOTAIO‘impresa è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE finanze (nella specie i coefficienti d’ammortamento stabiliti con d.m. 31 dicembre 1988) in relazione alla diverse categorie di beni omogenei e in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.
3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo , affinché, decidendo in diversa composizione, si conformi agli indicati principii, liquidando altresì le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado AVV_NOTAIOa Sicilia- sezione staccata di Siracusa, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025.