Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25471 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25471 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/09/2024
IRAP, IRES,
DEDUCIBILITA’ AMMORTAMENTI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 00954/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente –
Contro
IL RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del LAZIO-ROMA n. 2995/21/2015 depositata il 27/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. In data 07/09/2010 la Direzione provinciale di Roma della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava alla società RAGIONE_SOCIALE (consolidata dalla RAGIONE_SOCIALE) con riferimento all’anno di imposta 2005, l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO con il
quale rettificava la dichiarazione presentata dalla società ai fini Irap, nonché l’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO ai fini Ires. In particolare l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riprendeva a tassazione la variazione in diminuzione operata dalla società (per euro 3.185.901,00) nei quadri RF e IQ del modello Unico SC NUMERO_DOCUMENTO e pari alla differenza tra gli ammortamenti aventi rilevanza fiscale e gli ammortamenti civilistici, in considerazione del fatto che la normativa tributaria in materia di deduzioni extracontabili (art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r., ad avviso dell’Ufficio, subordinava la deduzione alla indicazione in apposito prospetto della dichiarazione, che nella fattispecie non era stato compilato, dell’importo della deduzione extracontabile operata nonché dei valori civili e fiscali dei fondi. Veniva, così, rettificata la perdita dichiarata dalla società con rideterminazione dell’Ires e irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni, anche ai fini Irap.
La società RAGIONE_SOCIALE impugnava con distinti ricorsi gli atti impositivi innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma contestando gli addebiti mossi dall’Ufficio e affermando che i minori valori civilistici dei cespiti derivavano da una operazione di conferimento del 2000 alla quale, per espressa disposizione di legge, non corrispondeva una uguale diminuzione del costo originario fiscalmente riconosciuto e rappresentando che era stato, comunque, compilato il quadro RV della dichiarazione mod. Unico che valeva a rappresentare tutti i prospetti di riconciliazione. L’RAGIONE_SOCIALE si costituiva in entrambi i giudizi chiedendo dichiararsi la legittimità della pretesa impositiva e respingersi l’impugnazione.
La CTP di Roma, riuniti i ricorsi, li accoglieva con la sentenza n. 334/35/13 rilevando che la mancata compilazione del quadro EC poteva considerarsi un errore formale visto che era stato compilato il quadro RV e, rilevato che l’Ufficio non contestava la correttezza sostanziale dell’operazione, concludeva per la emendabilità, anche
in sede giudiziale, della dichiarazione e per la illegittimità dell’accertamento.
L’RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza innanzi alla CTR del Lazio ; la società, che nelle more aveva mutato denominazione ed era stata ammessa al concordato preventivo, non si costituiva in giudizio. La CTR di Roma, con la sentenza n. 2295/21/2015 depositata il 27/05/2015 respingeva l’appello dell’Ufficio.
Avverso la pronuncia della CTR l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso ribadendo la legittimità dell’operato fiscale della società e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 18/09/2024.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109, comma 4, lettera b), d.P.R. 22/12/1986, n. 917 (t.u.i.r.), nella formulazione vigente ratione temporis , in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 8 -bis del d.P.R. 22/07/1998, n. 322, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.. In particolare, l’ Amministrazione ricorrente critica la motivazione della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la dichiarazione presentata nella fattispecie dalla società fosse emendabile e ritrattabile perché l’emendabilità andrebbe esclusa trattandosi di una manifestazione di volontà, riguardante la scelta di un regime fiscale, da esercitarsi inderogabilmente nella sede dichiarativa.
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. La motivazione della sentenza parte dalla condivisibile osservazione secondo la quale la società contribuente (all’epoca
Arena Surgelati), in applicazione dell’art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r. intendeva riportare in dichiarazione i disallineamenti tra valori civilistici e fiscali di immobilizzazioni materiali e immateriali pervenute a seguito della operazione di conferimento di ramo di azienda della società RAGIONE_SOCIALE; nella fattispecie la disposizione applicabile è costituita, infatti, dall’art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r. trattandosi, appunto, di deduzione e imputazione di valori non iscritti né iscrivibili in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali non ricorrono i presupposti di applicazione dell’art. 109, comma 4, lett. a), t.u.i.r. La sentenza impugnata, di seguito, argomenta: «va premesso che nel nostro ordinamento tributario, la fusione, la scissione e il conferimento di azienda sono operazioni fiscalmente neutrali in quanto gli elementi patrimoniali attivi e passivi passano al soggetto avente causa dell’operazione conservando lo stesso valore fiscale che avevano presso il dante causa, senza originare plusvalenze o minusvalenze. L’irrilevanza, agli effetti reddituali, dei plusvalori contabili emergenti in occasione RAGIONE_SOCIALE suddette operazioni aziendali straordinarie determina dei disallineamenti tra il valore di iscrizione in bilancio e il valore fiscale dei beni ricevuti, disallineamenti che impongono di effettuare apposite rettifiche in dichiarazione dei redditi allo scopo di adeguare il valore contabile degli ammortamenti e RAGIONE_SOCIALE plus/minusvalenze all’ammontare riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. Ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r. le spese sono ammesse in deduzione solo se risultano dal bilancio ma nella specie dette spese non potevano risultare in bilancio perché si trattava di bilancio redatto, come prescritto, secondo le norme civilistiche e non secondo quelle fiscali, per cui gli ammortamenti che superavano i valori iscritti in bilancio, non sarebbero stati deducibili. Tuttavia, recita la stessa disposizione del t.u.i.r., che le spese, ancorché non iscritte in bilancio, sono deducibili se concorrono a formare il reddito, ossia detti oneri
«sono ammessi in deduzione se, e nella misura in cui, risultano da elementi certi e precisi». Nella specie questi dati furono indicati nel quadro RV e, quindi, devono considerarsi deducibili dal momento che la stessa RAGIONE_SOCIALE appellante non contesta che la deduzione era chiaramente espressa, per cui non si può far questione solo di irregolare compilazione del modello».
Per questa via, la motivazione della sentenza viola principi di diritto più volte affermati da questa Corte nella interpretazione RAGIONE_SOCIALE stesse disposizioni: «in tema di redditi d’impresa, la deduzione degli ammortamenti anticipati di beni materiali nel conto economico è ammissibile, ai sensi dell’art. 109, comma 4, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione, applicabile ratione temporis , modificata dall’art. 1 del d.lgs. n. 344 del 2003), purché venga compilato l’apposito prospetto (Quadro EC) della dichiarazione dei redditi della società, contenente informazioni relative ai componenti negativi non transitati nel conto economico, venendo meno, in mancanza di detta registrazione, la neutralità degli stessi sul piano civilistico, contabile e fiscale» (Cass. 19/10/2018, n. 26398). Il principio è stato ribadito da successiva sentenza che, nell’affermare la natura sostanziale e necessitata della compilazione del quadro EC ai fini dell’adempimento dell’art. 109, comma 4, lett. b), t.u.i.r., in motivazione, si è così espressa: «il legislatore, nel 2004, ha introdotto, nell’articolo 109, comma 4, lettera b), una disposizione legislativa, secondo la quale veniva posto a carico del contribuente l’onere di gestire in via extracontabile i componenti negativi di redditi ammessi in deduzione dalla normativa fiscale: le maggiori deduzioni ammesse fiscalmente, che non formavano oggetto di rilevazioni contabili, dovevano essere indicate in un apposito prospetto facente parte della dichiarazione dei redditi, vale a dire il Quadro EC. Alla compilazione di tale quadro, si accompagnava anche la gestione RAGIONE_SOCIALE imposte anticipate, così come il vincolo sulle poste del
patrimonio netto. In particolare, l’art.109, comma 4, lett. b), vigente ratione temporis , prevedeva: «4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili: a)…; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi». Tale adempimento non riveste carattere meramente formale, poichè la disciplina dettata dall’art. 109, comma 4, lett. b) TUIR, come modificato dall’art. 1, d.lgs.12 dicembre 2003, n. 344, applicabile all’anno d’imposta 2004, ammetteva che alcuni componenti negativi di natura tributaria potessero essere dedotti dalla base imponibile in via extracontabile, senza necessità di transitare nel conto economico, esclusivamente sulla base della loro segnalazione nel prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi. Da ciò consegue che la mancata indicazione nella dichiarazione preclude la possibilità, in base al chiaro disposto legislativo, di dedurre l’ammortamento anticipato» (Cass. 31/12/2019, n. 34750).
La Corte ritiene di dare continuità all’orientamento appena richiamato: la mancata compilazione del quadro EC, ancorché sia stato compilato il quadro RV, non può essere considerata un mero errore formale, ma è necessaria al fine di opporre alla Amministrazione la deduzione di componenti negativi di natura tributaria senza che gli stessi siano transitati nel conto economico ai sensi della versione dell’art. 109, comma 4, lett. b), ratione temporis vigente.
La sentenza deve essere cassata con rinvio alla CGT competente che, in diversa composizione, provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Roma, in diversa