Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15257 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 15257 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 08/06/2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nei ricorsi riuniti iscritti al n. 21882/2018 R.G. ed al n. 12209/2024 R.G.
proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME
estinzione;
revocazione del decreto di estinzione
Ud.25/02/2025 PU
-controricorrente- avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 203/2018 depositata il 16/01/2018.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per revocazione del decreto di estinzione n. 5773/2024 e per l’estinzione del giudizio.
Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALEe parti.
FATTI DI CAUSA
1.RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE impugnava l’avviso di accertamento con il quale il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in relazione a 51.978 alloggi di proprietà di detta azienda, in parte destinati ad abitazione ed in parte ad attività commerciale, accertava una maggiore IMU relativa all’anno 2012, applicando l’aliquota differenziata RAGIONE_SOCIALEo 0,68 per cento, deliberata per gli immobili destinati ad abitazione nonché l’aliquota RAGIONE_SOCIALE‘1.06% per le unità immobiliari destinate ad attività commerciali. Per tali alloggi, invece, RAGIONE_SOCIALE aveva corrisposto in acconto l’IMU, applicando l’aliquota ordinaria RAGIONE_SOCIALEo 0,38 per cento (la metà RAGIONE_SOCIALEo 0,76 per cento), in ossequio al combinato disposto di cui ai commi 6 e 10 RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 come modificato dall’art.4, comma 5, lett.f), d.l. 2 marzo 2012, n. 16, che prevede (va) la non applicazione RAGIONE_SOCIALEa quota erariale RAGIONE_SOCIALE‘imposta (pari allo 0,38 per cento) agli immobili degli ex IACP regolarmente assegnati.
I giudici di primo grado di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 19098/2017, respingevano il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, annullando parzialmente l’avviso limitatamente agli immobili che non risultavano in proprietà RAGIONE_SOCIALE‘ente.
La pronuncia veniva appellata innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con sentenza n. 203 del 2018, respingeva l’impugnazione principale propost a da RAGIONE_SOCIALE affermando che: l’art. 13, comma 10, d.l. 201/2011 fa riferimento alle detrazioni di imposta del tributo, mentre il comma 11 riserva allo Stato la quota di imposta pari alla metà RAGIONE_SOCIALE‘importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione RAGIONE_SOCIALE‘abitazione principale e RAGIONE_SOCIALEe relative pertinenze; – la normativa citata ha sancito un regime di favore per l’abitazione principale, caratterizzato da un aumento RAGIONE_SOCIALEe detrazioni sino alla concorrenza RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ove per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare abitualmente dimorano e risiedono; l’RAGIONE_SOCIALE detiene un rapporto di tipo locativo con gli assegnatari degli alloggi, di guisa che questi ultimi non rientrano nella nozione di abitazione principale.
L’azienda proponeva ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza indicata, svolgendo cinque motivi, illustrati con memorie.
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc.civ., si deduceva , per avere il decidente erroneamente reputata legittima la pretesa del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di ottenere il pagamento RAGIONE_SOCIALEa
quota di Imu sperimentale riservata allo Stato. Con il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., si lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma, 2 legge n. 212/2000; per avere la Commissione d’appello attribuito alla nota n. 12507 del 2012 del RAGIONE_SOCIALE valenza di disposizione di interpretazione autentica del disposto del comma 10 RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.l. n. 210/2011, nella versione risultante a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dall’art. 4, comma 5, d.l. n. 16/2012. Il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4), cod.proc.civ., denuncia , censurando il deficit motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, . Il quarto mezzo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 10, comma 3, legge n. 212/200, 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997 e 8 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ. L’ultimo strumento di ricorso denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5), cod.proc.civ.; per avere la C.T.R. omesso di ponderare la situazione di obiettiva incertezza in merito al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 d.l. n. 21272011, nella versione risultante a seguito RAGIONE_SOCIALEe modifiche apportate dall’art. 4, comma 5, lett. f) d.l. n. 16/2012.
La società di riscossione replicava con controricorso.
Con provvedimento del 18 giugno 2023 il Consigliere delegato dal Presidente titolare RAGIONE_SOCIALEa sezione tributaria proponeva la definizione accelerata ex art. 380- bis cod. proc. civ. in ragione RAGIONE_SOCIALEa manifesta infondatezza dei motivi di censura, rilevando che .
La società ricorrente formulava richiesta di sospensione del giudizio in data 18.07.2023, avendo presentato istanza di definizione agevolata ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge 197/2022.
Decorso il termine di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod.proc.civ., il Consigliere Delegato, con decreto n. 5773 del primo marzo 2024, rilevato il decorso del detto termine, senza che nelle more fosse stata depositata richiesta di decisione del ricorso da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, dichiarava l’estinzione del giudizio di cassazione, con la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese di lite in favore RAGIONE_SOCIALE‘ente locale.
La ricorrente, sostenendo che in data 1° marzo 2024, in luogo RAGIONE_SOCIALEa sospensione del giudizio prevista ex lege nelle ipotesi di adesione alla c.d. rottamazione, veniva depositato decreto di estinzione del giudizio n. 5773/2024, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 380-bis, comma 2, cod.proc.civ. e 391 cod.proc.civ. -comunicato in data 4 marzo 2024, -presentava, in data 12 marzo 2024, istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza dinanzi alla Corte.
In data 14 febbraio 2025, l’RAGIONE_SOCIALE depositava memorie difensive allegando quietanze di pagamento RAGIONE_SOCIALEa rottamazione quater ed insistendo in INDIRIZZO principale per la sospensione del giudizio.
Con successivo ricorso iscritto al n. 12209/24 R.G., RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per revocazione avverso il medesimo decreto di
estinzione n. 5773/2024 emesso in data 1° marzo 2024 e depositato in data 4 marzo 2024, con cui questa Corte ha dichiarato estinto il giudizio iscritto sub R.G. n. 21882/2018, in materia di IMU per l’anno di imposta 2012, sull’erroneo presupposto che non fosse stata proposta istanza di decisione del ricorso, producendo in questo giudizio la documentazione inerente il pagamento RAGIONE_SOCIALEe prime due rate RAGIONE_SOCIALEa cd. .
La ricorrente ha rinunciato al termine di cui all’art. 377, secondo comma, cod.proc.civ. per consentire la discussione del ricorso per revocazione unitamente al ricorso iscritto al n. 21882/2018 R.G.
Ha replicato con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4ter, e 380bis .1, cod.proc.civ., per l’adunanza del 17 settembre 2024, nominandosi relatore lo stesso Consigliere estensore RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione mediante procedimento per la decisione accelerata.
All’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 17 settembre 2024, il Collegio, con ordinanza n. 27587/2024, previa riunione del ricorso iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G. al ricorso iscritto al n.NUMERO_DOCUMENTO R.G., ha rinviato la causa in RAGIONE_SOCIALE udienza.
In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘udienza, RAGIONE_SOCIALE ha depositato memorie difensive.
All’udienza del 25 febbraio 2025, il P.G. ha concluso per l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa revocazione del decreto di estinzione e per l’estinzione del giudizio.
MOTIVI DI DIRITTO
Rg 12209/2024
Con ordinanza n. 12209/2024, questa Corte ha ribadito che il collegio che giudichi del ricorso per revocazione proposto avverso sentenza pronunciata dal giudice di merito può essere composto anche da magistrati che abbiano partecipato al giudizio conclusosi con sentenza o con decreto, senza che sussista alcun obbligo di astensione a loro carico ex art. 51, primo comma, n. 4, cod.proc.civ., in quanto tale partecipazione non determina alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice, e ciò a prescindere dalla natura del vizio che ha determinato la pronuncia di annullamento ovvero la dichiarazione di estinzione del giudizio, che può consistere indifferentemente in un “error in procedendo” o in un “error in iudicando”, atteso che, anche in quest’ultima ipotesi, il sindacato è esclusivamente di legalità, riguardando l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma ovvero la verifica del suo ambito di applicazione; rilevando, poi, che, trattandosi di serie processuali autonome per presupposti, ambito di cognizione ed effetti impugnatori, non viene in rilievo “un altro grado RAGIONE_SOCIALEo stesso processo’ (S.U. 15/10/2019, n. 26022; Cass. 25/01/2021, n. 1542; Cass. 12/01/2017, n. 656).
2. Il ricorso per revocazione è affidato ad un unico motivo.
La società ricorrente -con il ricorso per revocazione corredato da procura speciale deduce l’illegittimità del decreto n. 5773/2024 emesso dal Consigliere delegato in data 4 marzo 2024, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, cod.proc.civ. (ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 391 -bis cod.proc.civ.), ritenendo che la dichiarazione di estinzione del giudizio sia stata adottata senza avvedersi RAGIONE_SOCIALEa circostanza, , che l’RAGIONE_SOCIALE aveva aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agente RAGIONE_SOCIALEa Riscossione, ex art. 1, commi 231 e ss., RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 2022, n. 197 e che, a tal fine, aveva ritualmente proceduto a
depositare agli atti di causa apposita istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197 del 2022, cui era allegata la ricevuta di presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di ammissione al beneficio. Soggiunge la contribuente che, in luogo RAGIONE_SOCIALEa sospensione del giudizio prevista nelle ipotesi di adesione alla c.d. ‘Rottamazione quater ‘, il Consigliere delegato, con il decreto summenzionato ha dichiarato l’estinzione del giudizio n. 21882/2018, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 380bis , comma 2, e 391 cod.proc.civ.. Si assume che in detto decreto non vi è alcun riferimento all’istanza di sospensione del giudizio, in relazione alla domanda di ammissione alla c.d. ‘Rottamazione quater ‘ ed al successivo atto di ammissione al beneficio, pure ritualmente depositati telematicamente, rispettivamente nei mesi di luglio ed ottobre RAGIONE_SOCIALE‘anno 2023.
La contribuente deduce, inoltre, che il Legislatore, nel disciplinare l’istituto speciale RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘Rottamazione quater ‘, ha previsto che sia concessa la sospensione del procedimento giurisdizionale nelle more del perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa procedura definitoria: perfezionamento che si ha solo con il pagamento integrale di tutte le rate previste dal relativo piano (e quindi con versamento RAGIONE_SOCIALEa rata scadente il 30 novembre 2027 nel caso di specie, avendo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE scelto il numero massimo di rate previste ex lege , in ragione RAGIONE_SOCIALEa gravosità del carico iscritto a ruolo).
3.L’amministrazione comunale, con controricorso, eccepisce l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo strumento revocatorio azionato avverso il decreto del 4 marzo 2024, alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità che ha individuato quale unica modalità di reazione al decreto di estinzione del giudizio pronunciato ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 bis cod.proc.civ. l’opposizione ex art. 391 cod.proc.civ., da proporsi, a pena di inammissibilità, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Deduce l’ente locale che l’istanza di sospensione del giudizio ex art. 1, comma 236, legge n. 197 del 2022, depositata dalla contribuente in data 18 luglio 2023, non potesse in alcun modo valere quale istanza di decisione ex art. 380 bis cod.proc.civ., necessaria al fine di evitare la dichiarazione di estinzione del giudizio, né avrebbe potuto così riqualificarsi, difettandone i requisiti di forma e di sostanza. Si assume che, sulla base di quanto precede, non avendo la società contribuente depositato alcuna istanza di decisione nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso ex art. 380 bis cod.proc.civ., correttamente questa Corte ha emesso il decreto di estinzione del giudizio R.G.R. n. 21882/2018; aggiungendo che la società RAGIONE_SOCIALE ha depositato nel giudizio concernente la debenza del tributo solo la domanda di definizione agevolata e non anche la documentazione attestante il pagamento RAGIONE_SOCIALEa prima rata. Ribadendo che l’unica rituale forma di reazione processuale, da parte RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente, avrebbe potuto/dovuto essere quella RAGIONE_SOCIALE‘ opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod.proc.civ. (significativamente richiamato dallo stesso art. 380-bis cod.proc.civ. (Cass. n. 1031/2024).
4.L’eccezione di inammissibilità del ricorso per revocazione, giustificata dalla previsione legislativa RAGIONE_SOCIALE‘opposizione quale unico strumento per contestare il decreto di estinzione ex art. 391 cod.proc.civ., non ha pregio.
4.1.Per vero, prima RAGIONE_SOCIALE‘introduzione del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. “Riforma Cartabia”), come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, oggetto di revocazione e di correzione erano, ai sensi di quanto previsto dall’art. 391-bis cod.proc.civ., la sentenza o l’ordinanza pronunciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 375, primo comma, numeri 4) e 5) dalla Corte di Cassazione, con esclusione del decreto con il quale viene dichiarata l’estinzione, che, a norma del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod.proc.civ., ha efficacia di titolo
esecutivo se nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti chiede la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Alla luce RAGIONE_SOCIALEa disposizione da ultimo richiamata, quindi, il decreto non poteva essere oggetto di revocazione se le parti rinunciavano a chiedere la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza e l’emissione di una pronuncia di forma diversa suscettibile del rimedio impugnatorio azionato nella presente sede (v. S.U. 19880 del 2014; Cass. n. 6607 del 06/04/2016; Cass. n. 10131/2024).
4.2. Sennonchè, il d.lgs. 149/2022, al fine di razionalizzare i riti di legittimità, ha riscritto l’art. 391 -bis cod.proc.civ., in materia di correzione e revocazione (com’è noto, limitata quest’ultima, per la generalità RAGIONE_SOCIALEe pronunce di legittimità, ai soli casi di errore di fatto ai sensi del n. 4 RAGIONE_SOCIALE‘art. 395 cod.proc.civ.) dei provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa Corte di C assazione, ampliando l’oggetto RAGIONE_SOCIALEa procedura identificato ora non solo nella sentenza e nell’ordinanza, ma pure nel decreto di estinzione reso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod.proc.civ. (e cioè in quello all’esito RAGIONE_SOCIALEa proposta del presidente o del suo delegato). L’art. 35, comma 6, d.lgs. 149/2022 prevede che . Pertanto, al presente giudizio introdotto in epoca antecedente alla predetta data trova applicazione il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 -bis c.p.c, nella nuova formulazione.
4.3. L’ordinanza di questa Corte n. 10131/2024, richiamata dal RAGIONE_SOCIALE, non esclude la possibilità di esperire il ricorso per revocazione avverso il decreto ex art. 391 cod.proc.civ., in quanto, laddove assume che <l'unica rituale forma di reazione processuale, da parte RAGIONE_SOCIALE'odierno ricorrente, avrebbe potuto/dovuto essere
quella RAGIONE_SOCIALE'opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE'art. 391 cod.proc.civ. (significativamente richiamato dallo stesso art. 380-bis cod.proc.civ.), ai sensi del quale il provvedimento (decreto) di estinzione ha efficacia di titolo esecutivo , intende fare riferimento alla circostanza che la parte non aveva formulato una rituale istanza di opposizione come prevista dal disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod.proc.civ..
5.Il ricorso per revocazione è, purtuttavia, inammissibile per altra ragione.
5.1. Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l’errore di fatto, quale motivo di revocazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 395, richiamato per le sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione dall’art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali » (Cass. n.2236/2022; Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032; Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301; Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760; Cass., 26 agosto 2015, n. 17163; Cass., 21 luglio 2011, n. 16003; Cass.17443/2008).
5.2. L’errore revocatorio deve tradursi nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa quale il giudice si sia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta dai documenti di causa (ex plurimis, Cass. 20 febbraio 2006, n. 3652; Cass. 11 aprile 2001, n. 5369); inoltre, l’errore deve essere decisivo , nel senso che deve
esistere un necessario nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; – non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; – deve presentare i caratteri RAGIONE_SOCIALEa evidenza ed obiettività (Cass. 28 febbraio 2007, n. 4640); apparire, infine, di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali ovvero in una critica del ragionamento del giudice sul piano logico – giuridico (cfr. Cass. 29833 del 2017, in motivazione). Si è, quindi, affermato che «In tema di revocazione RAGIONE_SOCIALEe sentenze RAGIONE_SOCIALEa Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall’art. 391 bis cod. proc. civ. nell’ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi RAGIONE_SOCIALE‘error iuris, sia nel caso di obliterazione RAGIONE_SOCIALEe norme medesime (riconducibile all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa falsa applicazione), sia nel caso di distorsione RAGIONE_SOCIALEa loro effettiva portata (riconducibile all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa violazione)»(Cass.n. 29922/2011;Cass.n. 29922 del 29/12/2011; Cass. 29833 del 2017, in motivazione; Cass. n.4584/2020; Cass. n. 24672/2022).
6.La circostanza che, nella fattispecie sub iudice, il Consigliere delegato abbia omesso qualsiasi riferimento alla istanza di sospensione del giudizio non integra un errore di fatto decisivo , atteso che dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di definizione agevolata con annessa istanza di sospensione del giudizio, depositata nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione accelerata, non discende un effetto ex sè sospensivo del giudizio, come già chiarito nella motivazione del ricorso avverso il decreto di estinzione del giudizio n. RG 21882/2018 né rappresenta un atto strutturalmente idoneo ad
impedire il consolidarsi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie tipizzata dal legislatore (rinuncia implicita), tant’è che il Consigliere delegato ha dato atto che in mancanza del deposito di istanza di decisione si era configurata la fattispecie estintiva.
6.1.Le argomentazioni prospettate dalla ricorrente, non devolvono a questa Corte la valutazione di un ‘errore di fatto’ ricadente sulla materiale consistenza RAGIONE_SOCIALEa istanza di sospensione del giudizio, bensì un ‘errore di giudizio’, volto cioè a contestare l’implicita valutazione di irrilevanza RAGIONE_SOCIALEa istanza in oggetto espressa dal Consigliere delegato, che – tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa peculiare natura del procedimento di cui all’art. 380 -bis cod.proc.civ. che ha conferito alla parte la possibilità di scegliere tra la richiesta di decisione del ricorso ovvero l’inerzia – ha reputato necessaria, come emerge dal provvedimento, la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di decisione, non attribuendo, con tutta evidenza, all’istanza di sospensione del giudizio per definizione agevolata l’idoneità ad elidere gli effetti RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione accelerata non seguita dall’istanza di decisione del giudizio. Il preteso errore, qualora sussistesse, investirebbe piuttosto le conseguenze giuridiche RAGIONE_SOCIALEa istanza di sospensione e quelle prodotte dalla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa istanza di decisione nel termine perentorio fissato dall’art. 380 -bis cod.proc.civ., esorbitando quindi dall’oggetto ammissibile RAGIONE_SOCIALEa proposta revocazione. L’assunto secondo il quale l’istanza presentata avrebbe dovuto indurre il Consigliere delegato a sospendere il giudizio (potere che il consigliere delegato non ha, in quanto delegato a formulare le proposte di definizione accelerate e ad emettere i conseguenti decreti di estinzione) sino al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘ultima rata, implica in realtà la deduzione di un errore di diritto – ed in particolare di un errore di valutazione in merito alla valenza giuridica RAGIONE_SOCIALE‘istanza depositata -alla base del decreto di estinzione.
6.2.Infatti, non spetta a questo Collegio, in sede revocatoria, valutare se sia corretta o meno la soluzione in diritto che costituisce la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa decisione di legittimità impugnata.
7.D’altra parte, in tema di revocazione, la falsa rappresentazione, in capo al giudice, RAGIONE_SOCIALEa realtà processuale in cui consiste l’allegazione di un decisivo ‘ error facti ‘ addotto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘azione revocatoria deve già in astratto, sulla base cioè RAGIONE_SOCIALEe mere deduzioni del ricorrente in revocazione, alla stregua di una prospettazione che è suo onere esplicitare e supportare documentalmente -costituire l’antecedente di un preciso determinismo causale rispetto alla concreta decisione adottata dal giudice sulla base -anche, ma imprescindibilmente -di tale errore.
7.1.Ora, nella specie, a dispetto di quanto sostenuto dalla contribuente, l’omessa valutazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione del giudizio non presenta rilevanza causale rispetto alla dichiarazione di estinzione del giudizio ex art. 391 cod.proc.civ., vale a dire non presenta carattere decisivo, in quanto non manifesta ‘ex se’ la benché minima correlazione, men che meno propriamente causale, rispetto al rilievo operato dal Consigliere delegato secondo cui la parte ricorrente non aveva presentato nei termini di legge l’istanza di decisione, ritenuta la sola idonea a sprigionare gli effetti che la procedura di cui all’art. 380 -bis cod.proc.civ. disciplina. In altri termini, l’assunto secondo cui il consigliere delegato avrebbe trascurato di attribuire rilevanza giuridica alla istanza di sospensione del giudizio impinge semmai su un piano valutativo (e dunque non revocatorio) RAGIONE_SOCIALEa rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa istanza di decisione.
Rg. 21882/2018
1.Il decreto di cui all’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione di pronuncia sulla fattispecie estintiva e il medesimo effetto di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo che l’ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all’ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale il disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un’istanza di sollecitazione alla fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso.
1.1. Nella medesima direzione si collocano sia Cass. n. 10131 del 15/4/2024 secondo cui, appunto, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento di estinzione, l’unica rituale forma di reazione processuale, oltre al ricorso per revocazione, da parte del ricorrente, è quella RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod.proc.civ. – sia le S.U. n. 9611/2024, le quali hanno precisato che la previsione secondo cui la Corte provvede ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 391 cod.proc.civ. comporta l’operatività altresì del terzo comma di tale norma, in forza del quale il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti chiede la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
2.Tale istanza che è priva del carattere impugnatorio e non deve essere motivata va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall’art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall’art. 45, comma 19, RAGIONE_SOCIALEa legge 18 giugno 2009, n. 69), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese (Cass. S.U. n. 19980 del 23/09/2014; Cass. S.U. n. 9611/2024).
2.1.Considerato che l’art. 391, terzo comma, cod.proc.civ., come novellato dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, nel prevedere che il decreto presidenziale di estinzione del processo abbia efficacia di titolo esecutivo se nessuna RAGIONE_SOCIALEe parti chieda la fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza nel termine stabilito, attribuisce alle parti in causa, che non ritengano esaustivo il provvedimento presidenziale di estinzione emanato a seguito RAGIONE_SOCIALEa rinunzia, la possibilità di chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla controversia, senza imporre l’onere di indicare i motivi di tale richiesta. Tale disposizione, infatti, non configurando un rimedio di carattere impugnatorio, consente alle parti di chiedere il passaggio ad una fase successiva al fine di contestare la correttezza del provvedimento di estinzione, in quanto emesso al di fuori RAGIONE_SOCIALEe condizioni che ne permettano l’adozione, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa quale la Corte può valutare se l’istanza di estinzione sia stata correttamente emanata oppure, in caso contrario, di elidere qualsiasi valore del decreto di estinzione e procedere all’esame del ricorso per cassazione (Cass., Sez. L, Sentenza n. 15817 del 06/07/2009; conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3352 del 12/02/2010 e Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24433 del 21/11/2011; Cass. Sez. Unite n. 29842 del 2024, n. 9611 del 2024 e n. 19980 del 2014; Cass. Sez. 2° n. 26629 e n. 19234 del 2024; Cass. n. 10131/2024; Cass. n.6762 del 14/03/2025). Si è precisato che la richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza ex art. 391, comma 3, cod.proc.civ. produce ” ipso facto ” la vanificazione del decreto presidenziale di estinzione, quale che ne sia il contenuto e, dunque, sia quando contenga, sia quando non contenga una statuizione sulle spese (Sez. U, Sentenza n. 19980 del 23/09/2014, §§ 7.3.3 e seguenti RAGIONE_SOCIALEa motivazione), sicchè al venir meno di ogni effetto del decreto presidenziale consegue che resta affidata al Collegio giudicante ogni decisione sia sull’estinzione del giudizio, sia sulle spese del giudizio (Cass. n. 31318 del 24/10/2022; Cass. n. 19234/2024).
2.2. Si rileva che l’esame RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘istanza di decisione ex art. 391 cod.proc.civ., postula innanzitutto che si proceda all’esegesi RAGIONE_SOCIALEa norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod.proc.civ., che si pone a monte RAGIONE_SOCIALEa sequenza procedimentale che conduce all’adozione del decreto di estinzione. Il nuovo istituto RAGIONE_SOCIALE‘art.380 -bis cod.proc.civ. si connota per una logica procedimentale innovativa e diversa: la proposta di c.d. definizione accelerata del giudizio, non diversamente dalla previgente proposta (e, altresì, dalla relazione, che l’aveva preceduta nel tessuto normativo), continua, infatti, a rappresentare un mero opinamento del relatore proponente, privo di valore decisionale, il novum essendo rappresentato unicamente dalla richiesta del legislatore di una interlocuzione RAGIONE_SOCIALEa parte, la quale rimane domina effettiva RAGIONE_SOCIALE‘impulso di definizione del giudizio secondo due alternative: a) la prima è quella che consegue all’omessa richiesta di decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte, così compiendosi, con il silenzio serbato nel termine previsto, una manifestazione tacita di rinuncia al ricorso, la quale segue la sorte procedimentale RAGIONE_SOCIALE‘ordinaria manifestazione di rinuncia espressa disciplinata negli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. e comporta la definizione del giudizio; b) la seconda è invece rappresentata da una mera istanza, non motivata, di decisione, la quale di per sé provoca la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte (Cass.15 novembre 2023, n. 31839).
2.3. In particolare, la proposta di definizione accelerata del giudizio è rivolta alle parti, evita loro ‘sorprese’ nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa collaborazione, assicura la dialetticità RAGIONE_SOCIALEa procedura e provoca l’eventuale contraddittorio, non costituisce alcun vincolo né alcuna preclusione per il giudizio del collegio, non ‘decide’ anticipatamente il giudizio e, quindi, non definisce il procedimento, né si colloca in una fase diversa e compiuta rispetto a quella che poi porta la Corte a procedere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis1 cod.proc.civ., in quanto è priva di autonomia procedurale; tuttavia, la vera novità del novellato art. 380bis cod.proc.civ. sta nell’aver
previsto che la mancata dichiarazione del permanente interesse alla decisione del ricorso, da esprimere con l’istanza di cui al secondo comma, lascia ‘intendere rinunciato’ il ricorso, sicché la Corte provvede ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod.proc.civ., vale a dire con decreto del presidente, anziché secondo la regola di costituzione del collegio giudicante imposta dall’art. 67 ord. giud. e garantita ove sia chiesta la decisione. Nella disciplina del procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, si è inteso piuttosto attribuire significatività legale ad un determinato comportamento processuale omissivo del ricorrente, quale la mancata richiesta di decisione entro quaranta giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta, intendendolo come equipollente alla manifestazione di una volontà abdicativa, e cioè di una tacita rinuncia, RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione. La proposta di cui al vigente art. 380-bis cod.proc.civ. realizza indubbiamente un assetto meramente strumentale e interinale, e rimane, quindi, prodromica alla decisione conclusiva che spetta al collegio, tuttavia, se ad essa non segue la richiesta di cui al secondo comma, il giudizio, come già anticipato, viene definito dal decreto che dichiara l’estinzione del giudizio emesso a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod.proc.civ. (il che ne spiega la forma monocratica), e non con una statuizione confermativa RAGIONE_SOCIALEa inammissibilità, RAGIONE_SOCIALEa improcedibilità o RAGIONE_SOCIALEa manifesta infondatezza del ricorso ipotizzate dal proponente (v. S.U. n. 9611/2024).
2.4. Tanto premesso in ordine alla fase sub-procedimentale di cui all’art. 380 -bis cod. proc.civ., occorre ritornare all’esame RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sollecitazione alla fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza per la decisione collegiale di cui al terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod.proc.civ., che produce, come anticipato, l’effetto di rimettere a questa Corte di valutare se l’estinzione sia stata correttamente dichiarata e, in caso contrario, di elidere qualsiasi valore del
decreto di estinzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio di cassazione (Cass. Sez. Unite n. 19980 del 2014).
2.5. Nel caso in rassegna, vale evidenziare che la ricorrente si è limitata a depositare nel termine perentorio di cui all’art. 380 -bis secondo comma, cod.proc.civ., una istanza di sospensione del giudizio (accompagnata dalla domanda di rottamazione quater e dalla relativa ricevuta di presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda) per aver aderito alla definizione agevolata ex lege 29 dicembre 2022, n. 197, la quale non può reputarsi, sia per forma che per contenuto, in alcun modo equipollente all’istanza di decisione che, secondo la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis cod.proc.civ., deve necessariamente contenere una richiesta di decisione del merito cassatorio, non potendo la richiesta ritenersi implicita nell’impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità RAGIONE_SOCIALEo stesso; da ciò discende che l’istanza di sospensione non ha impedito la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa rinuncia implicita, trattandosi di atto (istanza di sospensione del giudizio) strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale «istanza di decisione», tanto più che assume un’accezione di contenuto opposto a quest’ultima. Il valore di atto impeditivo RAGIONE_SOCIALEa formazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie estintiva può ricollegarsi, difatti, solo a un atto che comunque contenga il già segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.
2.6. Depone in tal senso anche quanto di recente precisato da Cass. n. 2614/2024, secondo cui, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, il deposito di una memoria ex art. 378 cod.proc.civ. non è idoneo ad impedire la formale declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia ex art. 391 cod.proc.civ., non essendo equiparabile all’istanza di decisione del ricorso richiesta dall’art. 380-bis cod.proc.civ. (come novellato dal
d.lgs. n. 149 del 2022), attesa la mancanza dei requisiti di forma e di sostanza. Come nel caso deciso dal precedente ora citato, ove è stato sottolineato che la memoria depositata appariva del tutto avulsa dal contesto, in quanto non faceva riferimento alcuno alla proposta di definizione accelerata, analogamente l’istanza di sospensione del giudizio prescinde del tutto dalla formulazione RAGIONE_SOCIALEa proposta e dalla necessità del rispetto del termine per la richiesta di decisione ed anzi si pone in dissonanza con la sequenza procedimentale prevista dal legislatore all’art. 380 -bis cod.proc.civ.
2.7. Detti principi declinati nella fattispecie sub iudice escludono che l’istanza di sospensione del giudizio potesse impedire la formazione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie estintiva ovvero prevalere -per la sua natura procedurale -sulla sequenza del sub-procedimento previsto dall’art. 380 -bis cod. proc.civ., in quanto – sebbene il giudizio al momento RAGIONE_SOCIALEa sua proposizione fosse pendente – con l’inutile decorso del termine di 40 giorni dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione accelerata senza la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di decisione, esso si è estinto, non avendo il relativo provvedimento che effetto dichiarativo. In altri termini, a fronte RAGIONE_SOCIALEa proposta di definizione accelerata e RAGIONE_SOCIALEa relativa comunicazione, nonché RAGIONE_SOCIALE‘inutile decorso del termine stabilito dall’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc.civ., si è nella specie verificata la fattispecie equiparata ope legis alla rinuncia.
2.8. In conclusione, il deposito RAGIONE_SOCIALEa suddetta istanza di sospensione del giudizio è inidoneo -in quanto strutturalmente diverso da una istanza di decisione – ad impedire la formale declaratoria di estinzione ex art. 391 cod.proc.civ., che – con valutazione tipica ex lege -l’art. 380 -bis cod.proc.civ. novellato attribuisce senz’altro ad una attività del tutto deficitaria (mancato
deposito di un’istanza di decisione tecnicamente intesa) (v. Cass.2614/2024).
Sotto altro versante, appare opportuno evidenziare come l’istanza in rassegna non sospenda ex lege il giudizio, come vorrebbe parte ricorrente teorizzando un effetto sospensivo automatico del giudizio in contrasto con quanto prevede, invece, la lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 236, d.lgs. n. 197/2022, secondo la quale .
3.1. Indubbiamente, la portata e gli effetti RAGIONE_SOCIALEe leggi di condono e i modi di accesso alla sanatoria sono eminentemente giuspubblicistici, ma la natura del condono fiscale è meramente procedurale (Corte costituzionale, 07/07/1986, n.172) consentendo al contribuente la possibilità di definire le controversie tributarie in via amministrativa, costituendo una forma atipica di definizione del rapporto tributario, la quale esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie e ridurre il contenzioso. (sentenza Corte cost. n. 321 del 1995; Cass. civ., sez. unite, n. 1518 del 2016).
3.2. In tale prospettiva, viene in rilievo il piano che intercetta l’intersezione tra gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘adesione alla rottamazione quater e la disciplina procedimentale RAGIONE_SOCIALEa fase di cui all’art. 380 -bis cod. proc.civ..
3.3. Per vero, la natura processualistica RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata (ovvero RAGIONE_SOCIALEa rottamazione quater ) impone in ogni caso -in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sua attitudine ad incidere sul corso del processo di legittimità – il suo coordinamento con le norme
processualistiche che regolano il giudizio di legittimità ed, in particolare, con quelle che disciplinano la fase introdotta dalla proposta di definizione accelerata ex art. 380bis cod.proc.civ., idonea – come il condono fiscale -, a definire il processo, nella fattispecie legalmente tipizzata RAGIONE_SOCIALEa «rinuncia tacita»; indi, l’istituto RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata, declinato nella domanda di rottamazione quater con rateizzazione del pagamento, deve essere armonizzato con la specialità del giudizio di legittimità allorquando sia intervenuta la proposta di cui all’art. 380 -bis cod.proc.civ., la quale sebbene non introduca una fase diversa nel giudizio di cassazione, è caratterizzata dalla novità introdotta dal legislatore, che sta nell’aver previsto che la mancata dichiarazione del permanente interesse alla decisione del ricorso, da esprimere con l’istanza di cui al secondo comma, lascia ‘intendere rinunciato’ il ricorso, sicché la Corte provvede ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391 cod.proc.civ. (ovvero con decreto del presidente, anziché secondo la regola di costituzione del collegio giudicante imposta dall’art. 67 ord. giud. e garantita ove sia chiesta la decisione).
3.4. Ne discende che, avendo la contribuente invocato la sospensione del giudizio in attesa del completamento RAGIONE_SOCIALEa rateizzazione del debito tributario, il principio RAGIONE_SOCIALEa ragionevole durata del processo impone la prevalenza RAGIONE_SOCIALEa fattispecie estintiva conseguente alla inerzia del ricorrente che ha omesso di depositare una formale istanza di decisione del ricorso.
Da tanto discende che l’estinzione deve dirsi correttamente dichiarata con il decreto pronunciato dal Consigliere delegato in data primo marzo 2024.
Il giudizio va quindi dichiarato estinto.
6.Infine, il Collegio quando si pronuncia sul reclamo, se lo rigetta, deve provvedere sulle spese del procedimento incidentale
instaurato, laddove solo in caso di accoglimento si giustifica una rivisitazione complessiva ed unitaria RAGIONE_SOCIALEe stesse (in armonia col principio generale secondo cui il potere di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, quale conseguenza RAGIONE_SOCIALEa pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte del provvedimento impugnato, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo RAGIONE_SOCIALEa lite, laddove, in caso di conferma RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo RAGIONE_SOCIALEa decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione e sempre che la doglianza venga accolta) (v. Cass. n.26444/2024, in motiv.).
In conclusione, va respinto il ricorso per revocazione iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.; così come il riscontro RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per l’adozione del decreto di estinzione n. 5773/NUMERO_DOCUMENTO impone la declaratoria di estinzione del giudizio riunito iscritto al n. 21882/2018 R.G..
Tuttavia, considerata la pendenza RAGIONE_SOCIALEa procedura relativa alla rottamazione quater e la peculiarità RAGIONE_SOCIALEa controversia, appare opportuno compensare le spese di entrambi i giudizi riuniti e del procedimento di opposizione al decreto di estinzione.
10.Si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il procedimento di ‘opposizione’ al decreto di estinzione e per il giudizio di revocazione a norma del comma 1quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta il ricorso per revocazione sub n. 12209/2024 R.G.;
-dichiara estinto il giudizio di cassazione sub n. 21882/2018 R.G;
-compensa le spese di entrambi i giudizi nonché RAGIONE_SOCIALEa procedura incidentale introdotta dall’istanza di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza ex art. 391 cod.proc.civ.
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012; – dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa società di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso per revocazione e per il procedimento di opposizione, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria RAGIONE_SOCIALEa