Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2574 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2574 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19231/2024 proposto da:
NOME COGNOME , C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla INDIRIZZO;
-controricorrente –
AVVISO DI ACCERTAMENTO
Avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA LIGURIA n. 79/3/2024, depositata in data 2/2/2024;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025;
Fatti di causa
Con il ricorso introduttivo del processo, il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di RAGIONE_SOCIALE per l’impugnazione dell’avviso di accertamento NUMERO_DOCUMENTO (per l’anno d’imposta 2014) emesso dall’RAGIONE_SOCIALE, con il quale era stato contestato all’impresa RAGIONE_SOCIALE l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e da cui era scaturito un maggior reddito derivante da presunti redditi non dichiarati sulla scorta di indagini finanziarie.
In particolare, secondo l’Ufficio, la contestata ipotesi delittuosa relativa alle presunte fatture per operazioni inesistenti si basava principalmente sulle dichiarazioni di tale sig. NOME, contenute nel verbale prot. NUMERO_DOCUMENTO del 10.03.2019 e mai allegato, e suffragata secondo l’Ufficio, in parte:
dai metodi di pagamento non tracciabili;
dalla sinteticità della descrizione in fattura dei lavori effettuati;
dall’asserita sproporzione della somma fatturata nel 2014 (€ 179.800,00 di Imponibile + € 39.556 di IVA) rispetto alla capacità produttiva dell’impresa individuale NOME.
A ciò si aggiunga che, in parallelo rispetto al procedimento de quo , e per i medesimi fatti contestati, l’odierno ricorrente aveva assunto la qualifica di imputato nel procedimento penale Proc. n. 2977/2020/21 RGNR, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Nel dettaglio, l’oggetto dell’accertamento era proprio riferito alla circostanza che il COGNOME avesse indicato nel cd. spesometro (di cui all’art. 21 del decreto -legge 31 maggio 2010), n. 78 fatture passive per un imponibile di € 179.800,00 con IVA di € 39.556,00 emesse dal fornitore NOME, titolare della RAGIONE_SOCIALE di NOME svolgente ‘attività non specializzate di lavori edili (muratori)’; sebbene, al contrario, nella comunicazione trasmessa dallo stesso NOME non risultassero tali importi fatturati al COGNOME NOME.
La CGT-1 di RAGIONE_SOCIALE accolse in parte il ricorso.
La CGT-2 della Liguria rigettò l’appello del contribuente.
Contro la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ricevuta la proposta di decisione accelerata della causa, ex art. 380 bis c.p.c., il contribuente ha chiesto la definizione del giudizio nelle forme ordinarie.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘Ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 109 del D.P.R. 917/1986 e degli artt. 32, 1° comma, n. 2 del D.P.R. 600/73 e art. 51, 2° comma, n. 2 D.P.R. 633/72’ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato illegittima ed erronea la sentenza di primo grado e per non aver sufficientemente motivato l’iter logico -giuridico secondo il quale le asserzioni riconducibili al Sig. NOME, tra cui il NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO del 10.03.2019 e mai allegato, oltreché al suo stesso spesometro e, in generale, a tutti gli elementi offerti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento, avrebbero un valore più affidabile e veritiero rispetto agli elementi di prova offerti dal contribuente nel corso dei due procedimenti e volti ad
evidenziare l’illegittimità dell’accertamento originariamente impugnato.
Il motivo in esame si fonda dichiaratamente sul fatto che i giudici di merito avrebbero assegnato agli elementi prodotti dal fisco un valore probatorio asseritamente maggiore rispetto agli elementi prodotti dalla difesa del contribuente.
Il contribuente, inoltre, si duole che il giudice d’appello non abbia tenuto nella giusta considerazione gli esiti del procedimento penale, che si è concluso con un decreto di archiviazione.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Con esso il contribuente tenta dichiaratamente di sovvertire il giudizio di merito offrendo a questa Corte di legittimità una diversa lettura degli elementi probatori rispetto a quella fatta dal giudice di merito.
Si tratta di una censura, dunque, che investe questa Corte di un compito estraneo alle sue attribuzioni istituzionali.
2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato ‘ Ex art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 per omessa motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 21 -bis del D.Lgs 74/2000 ‘ , il contribuente censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato illegittima ed erronea la sentenza di primo grado, ed anzi, per non aver adeguatamente considerato che nel frattempo era intervenuto il decreto di archiviazione nel procedimento penale-tributario N. 2977/2020/21 da parte del GIP di RAGIONE_SOCIALE in data 4/11/2021, il quale verteva sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario. Il giudice d’appello non avrebbe apprezzato il decreto di archiviazione reso dal GIP di RAGIONE_SOCIALE, che ha di fatto chiuso la vicenda penale che era scaturita dall’accertamento a suo tempo impugnato.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Il contribuente si duole non di un omesso esame di un fatto decisivo e controverso, bensì, al più, di un omesso esame di un elemento di
prova, doglianza che secondo la giurisprudenza di questa Corte non rientra nel paradigma di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. ( Cass., Sez. 1-, Ordinanza n. 3960 del 19/02/2018, Rv. 647419-01).
Peraltro, l’art. 21 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, nel disciplinare gli esiti del procedimento penale che fanno stato nel giudizio tributario, non annovera il provvedimento di archiviazione, con la conseguenza che l’omessa valutazione di esso da parte del giudice tributario non integra né un vizio di violazione di legge della sentenza resa, né un vizio sussumibile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
3.Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo del pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali in favore dell’RAGIONE_SOCIALE controricorrente , oltre che l’obbligo di corrispondere, rispettivamente in favore dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, le somme di cui all’art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., determinate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio, che si liquidano in euro seimila per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, della somma di euro tremila.
Condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, della somma di euro mille.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME)