Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 19712 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 19712 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13852/2024 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE con l’A vvocato NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Calabria n. 3291/2023 depositata il 20/12/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1. In data 9 novembre 2015, l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catanzaro notificava alla RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE) l’avviso di accertamento n. TDY03T201434, relativo all’anno d’imposta 2010, contestando l’utilizzo di tre fatture d’acquisto, registrate nell’anno 2009, per un imponibile di € 1.690.000,00 (con IVA detratta pari a € 338.000,00), emesse dalla RAGIONE_SOCIALE per la realizzazione di un capannone commerciale oggetto di agevolazioni pubbliche.
Inoltre, con l’atto si disconoscevano quote di ammortamento per € 40.287,40, perché relative ad un opificio non operativo e costi per
mano d’opera, ritenuti non afferenti per € 128.584,74 ed era irrogata la conseguente sanzione amministrativa.
Il ricorso proposto dalla società veniva parzialmente accolto dalla CTP di Catanzaro, che riconosceva la debenza fiscale relativamente alle fatture per operazioni inesistenti, dichiarando, al contrario, la nullità dell’avviso di accertamento con riguardo al recupero dei costi per ammortamenti e personale, ritenendo non sufficientemente dimostrato che la società RAGIONE_SOCIALE nel 2010 non fosse ancora operativa.
Entrambe le parti impugnavano, per quanto di interesse, la sentenza di primo grado e la Commissione tributaria regionale, senza pronunciarsi in merito all’appello incidentale proposto dall’Ufficio , respingeva l’appello principale della società contribuente.
Avverso detta sentenza l’Ufficio propo neva ricorso per Cassazione, eccependo l ‘omessa pronuncia sull’appello incidentale . La società contribuente proponeva ricorso incidentale, con il quale deduceva l’omessa motivazione della sentenza della CTR.
Con ordinanza n. 22343/2022, questa Corte accoglieva il ricorso incidentale proposto dalla contribuente, ritenendolo prioritario rispetto al gravame interposto dall’amministrazione , giacché involgente l’intera pronuncia e, ritenuto assorbito il ricorso principale, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Calabria.
Riassunto il giudizio, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, con sentenza n. 3291/2023 del 20.12.2023, annulla va l’atto impositivo impugnato limitatamente al disconoscimento delle quote di ammortamento per euro 40.287,40, con conseguente riduzione proporzionale delle sanzioni, e confermando per il resto la sentenza di primo grado.
Avverso la predetta sentenza l ‘Amministrazione propone ricorso per cassazione, sorretto da tre motivi, cui la società resiste mediante controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’ Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. la Nullità della sentenza e/o del procedimento ex artt. 111 Cost., 1, 2, e 36 D. Lgs. n. 546/1992, 132 cpc e 118 e disp. att. cpc in relazione all’art. 360 1^ co. n. 4 cpc. Viene denunciata la nullità della sentenza e/o del procedimento, per violazione degli artt. 111 Cost., 1, 2, 36 D.Lgs. 546/1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c.».
Con il secondo motivo deduce, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 20 D. Lgs. 74/00, 7, co. 4 D. Lgs. n. 546/92, 115 e 116 c.p.c. e 409, 652 e 654 c.p.p.», lamentando che, erroneamente, la CTR avrebbe ritenuto vincolante per il giudice tributario il decreto di archiviazione del procedimento penale nei confronti dell’ amministratore della società contribuente, cui erano state contestate operazioni ritenute inesistenti per quanto riguarda le quote di ammortamento ed il costo del personale.
Con il terzo motivo l’Agenzia eccepisce la Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 102 e 109 DPR n. 917/86 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 c .p.c.
L ‘ Ente impositore rimarca che nel 2010 l’impianto non era ancora operativo e che ogni accesso ispettivo lo aveva confermato. A fronte di tale congerie di elementi presuntivi la società non avrebbe fornito alcuna prova contraria, né sull’operatività, né sulla inerenza e coerenza economica dei costi sostenuti.
I primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, in quanto entrambi attingono vizi riconducibili all’apparato motivazionale che sorregge la decisione impugnata, sono fondati, con assorbimento della doglianza di cui al terzo strumento di impugnazione.
4.1. La CTR, sulla base di molteplici elementi, di cui dà analiticamente conto, rileva che i costi per ammortamenti e
personale sono stati ritenuti non deducibili perché la RAGIONE_SOCIALE nel 2010 non era operativa, dovendosi evincere anche dalle indicazioni fornite dalla stessa società contribuente che l’attività non sia iniziata prima del 2013, e ciò anche in considerazione del fatto che dal 2009 in poi ogni sopralluogo ha riscontrato la mancata operatività dell’impianto , che il certificato di agibilità è stato rilasciato soltanto nel 2011 e che, su richiesta della stessa RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), la data di entrata in regime dell’impianto venne differita al 15.11.2011, per un problema non ancora risolto in via definitiva alla data del 23.02.2010, secondo quanto dichiarato dalla stessa parte privata, e che alle stesse conclusioni si perviene sulla scorta del verbale dell’accesso compiuto dall’Agenzia .
4.2. Da tali premesse, i giudici di appello traggono la conclusione che «Tutto ciò conferma che, come esattamente indicato nel PVC alle pagine 73 e 74, lo stabilimento produttivo della RAGIONE_SOCIALE è stato di fatto non operativo quantomeno fino alla data del 12.6.2013. Prima di tale data l’impianto non è stato in funzione, neppure nell’anno 2010. Risulta pertanto corretto il disconoscimento della deduzione delle quote di ammortamento relative a suddetto stabilimento produttivo, per come motivato nell’avviso di accertamento».
4.3. Tuttavia, subito dopo tale affermazione, la CTR osserva che «…Rispetto alla non operatività della società però la stessa società produce un decreto di archiviazione del Gip di Crotone che peraltro, fa riferimento ad una sentenza passata in giudicato per cui in applicazione dei principi della L. 130/2022 si deve considerare la società operativa e conseguentemente ritenere i costi relativi agli ammortamenti… ».
4.4. Va richiamato al riguardo l’orientamento di questa Corte secondo cui in tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato
e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell’art. 654 c.p.p. (Cass. Sez. 5, 04/08/2020, n. 16649).
Erra pertanto la CTR laddove ritiene che il decreto penale di archiviazione precluda, ed anzi, ponga nel nulla la valutazione della prova già operata, in senso diametralmente opposto, dal giudice tributario.
4.5. Va inoltre rammentato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della sufficienza della motivazione della sentenza, il giudice non può, quando esamina i fatti di prova, limitarsi ad enunciare il giudizio nel quale consiste la sua valutazione, perché questo è il solo contenuto “statico” della complessa dichiarazione motivazionale, ma deve impegnarsi anche nella descrizione del processo cognitivo attraverso il quale è passato dalla sua situazione di iniziale ignoranza dei fatti alla situazione finale costituita dal giudizio, che rappresenta il necessario contenuto “dinamico” della dichiarazione stessa (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1236 del 23/01/2006; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15964 del 29/07/2016; Cass., Sez. 5 , Ordinanza n. 32980 del 20/12/2018, richiamate da Cass. n. 26387 del 12/09/2023).
4.6. Nel caso di specie difetta qualsivoglia analisi critica del provvedimento penale, non avendo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, mediante adeguato percorso logico-giuridico esplicativo della determinazione assunta, esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che il decreto di archiviazione costituisse idonea prova contraria a superare la valenza degli indizi addotti al l’Amministrazione, pur positivamente valutati nella sentenza impugnata.
Accolti i primi due motivi di ricorso ed assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18/06/2025.